Il bene della vita*

di Franco Vitale, avvocato

Della vita non può disporre nessuno.

L’ordinamento giuridico tutela il bene ed i beni dello Stato, e delle persone consociate.

Il bene della persona, che si colloca in via prioritaria nella gerarchia della tutela, è propriamente quello della vita.

Il diritto alla vita di ogni essere umano è il diritto che sta a fondamento dei diritti inviolabili dell’uomo (cfr. art. 2 Cost.), in quanto la vita è la base su cui si innestano tali diritti fondamentali dell’uomo. La libertà personale è inviolabile (art. 13 Cost.), ma presuppone l’esistenza in vita, diversamente tale diritto non potrebbe essere esercitato; altrettanto dicasi per gli altri diritti previsti nel titolo I della Costituzione.

La persona è rilevante per l’ordine giuridico costituzionale in quanto centro di imputazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione quali diritti inviolabili dell’uomo. Infatti tali diritti costituiscono “patrimonio irretrattabile della personalità umana appartenenti all’uomo come essere libero” (cfr. Corte Costituzionale 18.03.1957 n. 46 in Giust. Cost. 1957, 587).

La tutela costituzionale della persona, è irrevocabile e non può essere negata ad alcuno dei cittadini i quali hanno pari dignità (art. 3 Cost.).

Tale riconoscimento giuridico della persona umana, affermato dalla Carta Costituzionale, deriva dalla considerazione che l’uomo per sua natura tende all’ordine ed alla società.

Quest’ultima è determinata dall’uomo che agisce sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

Le singole persone, per intrinseca finalità, danno luogo alla famiglia, alla società ed allo Stato.

Tale azione dell’uomo per la Polis, costituzionalmente garantita, in tanto può attuarsi in quanto venga tutelato il diritto fondamentale e presupposto necessario di tutti i diritti inviolabili, cioè il diritto alla vita.

Il dato incontestabile è l’esistere, presupposto dell’agire. Il bene della persona che coincide con la persona stessa è la sua vita.

Negare il diritto alla vita significa negare la persona, ed ovviamente negare il suo sviluppo e di seguito le formazioni sociali, la comunità civile e lo Stato.

Della vita, quindi, non può disporre nessuno, né un altro soggetto, né lo Stato, né lo stesso uomo della cui vita si tratta.

La vita dell’uomo, di ogni uomo, è il bene, costituzionalmente garantito quale bene non disponibile.

Per meglio sostenere il valore costituzionale della indisponibilità della vita umana pongo a confronto l’art. 1 con l’art. 2 della Costituzione. Come lo Stato Italiano non può rinunziare alla forma democratica, né ai suoi elementi costitutivi, pena diversamente la fine della Repubblica Italiana, così il singolo cittadino non può validamente, dal punto di vista giuridico – costituzionale “autodeterminarsi” negando il bene indisponibile della vita, pena la perdita della sua soggettività quale titolare di diritti costituzionalmente garantiti.

La tutela della vita e della dignità dell’uomo, è la vera questione del nostro tempo. Se non si ha rispetto dell’uomo, in tutto l’arco della sua vita, dal concepimento al naturale termine, non vi è pace sociale, né sviluppo, né benessere economico.

Si aggiunge, infine, che sia nella cultura che nelle proposizioni normative della convivenza si rileva il rischio di passare da una visione antropocentrica, cui tuttora si ispira il nostro ordinamento giuridico, ad una visione meramente ecologica, come alle recenti tendenze ove l’uomo è solo parte dell’ambiente.

*Articolo già pubblicato sul sito di FederVita Lombardia

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