Il principio di non discriminazione in Bioetica

C. Casini, M. Casini, Non discriminazione (principio di), in E. Sgreccia-A.Tarantino (sotto la direzione di), Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, Vol. IX, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 478 – 510.

NON DISCRIMINAZIONE (PRINCIPIO DI)

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Uguaglianza: una conquista della modernità. – 3. Dignità umana ed uguaglianza. – 4. Le nuove discriminazioni all’inizio e alla fine della vita umana. – 5. Uguaglianza e famiglia. 6. Uguaglianza, democrazia e pace.

Introduzione. – Il principio di non discriminazione è sinonimo di uguaglianza, anche se di essa è conseguenza. In effetti, l’uguaglianza implica un giudizio di valore teorico, è un’affermazione del pensiero che attiene all’essenza dell’uomo, mentre la non discriminazione riguarda il comportamento dell’uomo, è, in certo modo, il precetto che deriva dalla scoperta del valore. L’uguaglianza è un “sì”, la non discriminazione è un “no”. Sono due facce di una medesima medaglia. Infatti, i due termini – non discriminazione, uguaglianza – sono collegati nei più solenni attuali documenti giuridici, dalle dichiarazioni e convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, alle Costituzioni nazionali. Il principio di non discriminazione o di uguaglianza, in cui si ravvisa un criterio di giustizia, è uno dei cardini della cultura giuridica moderna; il suo ingresso nel lessico culturale, giuridico e politico contemporaneo è ormai ampiamente acquisito ed è considerato architrave dei moderni ordinamenti giuridici.Presente in tutti gli ambiti della vita sociale, esso è declinato in una miriade di sfaccettature e articolato in un quadro di norme di varia provenienza e natura elaborate in molteplici contesti. Tra questi:economia,imprenditoria, lavoro, immigrazione, politica, inclusione, integrazione, retribuzione, sicurezza sociale, formazione professionale e, appunto, bioetica e biodiritto.

L’ampiezza, la complessità e la mole di documenti giuridici a riguardo impone ai fini del presente contributo una scelta dei profili da considerare. Esso, dunque, non ha alcuna pretesa di esaustività, ma pone semplicemente l’accento su alcuni degli aspetti che più interessano il principio di non discriminazione-uguaglianza nell’ambito del biodiritto, considerando in special modo le questioni più spinose e dibattute.

Uguaglianza: una conquista della modernità. – 2.1.Il principio di non discriminazione-uguaglianza nei principali documenti internazionali sui diritti umani e nelle Costituzioni. – Va innanzitutto annotato che, sebbene affermato anche in alcune importanti carte del XVIII secolo[1],il principio di uguaglianza, consacrato nelle leggi e proposto come espressione di razionalità collettiva e di consenso generale, è una conquista della modernità.Le citazioni potrebbero essere innumerevoli. A livello internazionale, basti ricordare l’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)che ripete quanto per la prima volta era stato scritto nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti(1776) e nella Dichiarazione sui diritti dell’uomo e del cittadino (1789) successiva alla rivoluzione francese: «tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti» e l’art. 26 del patto internazionale sui diritti civili e politici (1966): «Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione ad una uguale tutela da parte della legge».Tuttavia, la “novità” del Novecento rispetto all’ideale illuministico è la concretizzazione dell’uguaglianza attraverso il divieto di discriminazione, affermato nella stessa Dichiarazione universale insieme all’esplicitazione delle sue possibili cause: «1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene» (art. 2);«Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione» (art. 7).

            La Dichiarazione universale è stata seguita da altri solenni documenti come la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)[2]; la protezione dell’uguaglianza è stata poi perseguita dalle dichiarazioni e convenzioni relative a particolari categorie di esseri umani: donne[3], fanciulli[4], persone con disabilità[5].

            A livello di Consiglio d’Europa, il divieto di discriminazione è stato ribadito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950), con una disposizione ampiamente utilizzata ancor oggi dalla giurisprudenza come base fondamentale per la tutela effettiva dell’uguaglianza: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione» (art. 14). Menzione va fatta anche del Protocollo n. 12 alla Convenzione europea[6]in cui si riafferma che «il principio di non-discriminazione non impedisce agli Stati-Parte di adottare talune misure al fine di promuovere un’eguaglianza piena ed effettiva, a condizione che si fondino su una giustificazione obiettiva e ragionevole» e che «il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione» (art. 1/1).

            L’uguaglianza, in connessione con la libertà e i diritti, ha un posto di rilievo anchenell’ordinamento europeo attuale, che la assume simultaneamente come valore fondativo e comeprincipio da realizzare. Nel Preambolo del Trattato sull’Unione (versione consolidata in base alTrattato di Lisbona, in vigore nel dicembre 2009) il principio di uguaglianza è menzionato tra i “valori universali”sviluppatisi dalla tradizione europea. Nel Titolo I il principio di uguaglianza compare di nuovo tra i valori su cui l’Unione sifonda – dignità umana, libertà, democrazia, Stato di diritto, dirittiumani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze – valori «comuni agli Stati membriin una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dallagiustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini» (artt. 2 e 3.3). È interessante notare come al rapporto tra Stati membri e Unione si estenda la logica del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: «L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale […]» (art. 4.2). Si afferma inoltre che l’Unione mira «ad eliminare le ineguaglianze» (art. 8), e «a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale» (art. 10). Nella Parte seconda, intitolata significativamente «Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione», ribadito il divieto di «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», si attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di stabilire «regole volte a vietare tali discriminazioni» (art. 18). Il Consiglio inoltre può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni indicate all’art. 10, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo (art. 19.1). Nella Parte terza “Politiche e azioni interne dell’Unione”, si prevede infine l’esclusione di «qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi» (art. 37.1); «l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro» (art. 45.1-2); e «l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore» (art. 157.1).

            La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza 2000 e Strasburgo 2007)[7] – che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha assunto lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6) – dedica un intero titolo, il III, all’uguaglianza, declinandone le moltepliciarticolazioni: uguaglianza formale (art. 20: «tutte le persone sono uguali davanti alla legge»); divieto di «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età l’orientamento sessuale», e inoltre il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità (art. 21.1-2); rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22);parità tra donne e uomini (art. 23); diritti deisoggetti più vulnerabili (minori, anziani, persone con disabilità; artt. 24 – 26). Il principio di nondiscriminazione ha ispirato fin dalle origini tutto il percorso dell’integrazione europea e lacostruzione stessa dell’Unione. Esso è poi stato recepito anche da vari strumenti di diritto derivato[8].

Tra i testi che abbiamo citato vi sono alcune differenze che è opportuno segnalare e su cui torneremo in seguito: la Dichiarazione universale attribuisce l’uguaglianza a tutti gli uomini; la Costituzione italiana ai cittadini; nell’elenco delle condizioni personali la Carta europea dei diritti fondamentali aggiunge le tendenze sessuali alle altre già presenti in tutte le Costituzioni nazionali. Per quanto parziale e fugace, questa rassegna di fonti normative può dare un’idea della portata del principio di non discriminazione-uguaglianza.

            I documenti appena richiamati riguardano i diritti dell’uomo in generale (anche se in alcuni casi fanno riferimento a specifiche categorie di soggetti), tuttavia essi contengono principi applicabili anche nel campo della bioetica. Tra questi vi è senza dubbio anche il principio di non discriminazione, espressamente richiamato nella Convenzione sui diritti dell’uomo e la bioetica(1997) che vieta ogni forma di discriminazione del suo patrimonio genetico (art. 11)[9] e nella Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo e la bioetica (2005)[10].

            A livello di ordinamenti nazionali, non possiamo non fare cenno almeno a qualche Costituzione. Il principio di non discriminazione, ovvero di uguaglianza, è riconosciuto nelle Costituzioni: austriaca (art. 7), croata (14), francese (art. 2), elvetica (art. 8), irlandese (art. 40), lituana (art. 29), portoghese (art. 13), slovacca (art. 12), spagnola (art. 14), tedesca (art. 3), rumena (art. 16), ungherese (art. 15). Nell’ordinamento italiano la norma fondamentale in materia di uguaglianza è ovviamente l’art. 3della Costituzione, che ne enuncia, come è noto, il duplice profilo formale e sostanziale.L’art. 3 della Carta costituzionale italiana recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Con questo primo comma, la Costituzioneincide sul contenuto stesso della legge, vietando ingiustificate disparità di trattamento tra cittadini, mentre con il secondo comma dell’art. 3 garantisce l’eguaglianza non solo formale ma anche sostanziale, impegnando la Repubblica a «rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che,limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»(art. 3, secondo comma, Cost.).

           2.2. Un lungo processo storico. – “Conquista della modernità”, abbiamo detto. In effetti, la discriminazione tra gli uomini anche a livello giuridico è stata una costante per millenni. Nell’antico diritto romano, il pater familias aveva un potere pressoché illimitato sulla moglie e sui figli che poteva giungere fino allo ius vitae ac necis. I figli non graditi, specie se malformati, potevano essere esposti subito dopo la nascita e, a qualsiasi età, venduti o concessi ad altri per funzione o garanzia di debiti.

La schiavitù è un istituto presente ovunque nelle antiche civiltà. Gli ebrei furono schiavi per cinquanta anni in Babilonia, dopo la caduta di Gerusalemme nel 586 a.C. L’impero romano conobbe la schiavitù e la teorizzò negando la stessa personalità giuridica allo schiavo: servus nullum caput habet. È sorprendente che le leggi regolatrici della schiavitù siano state abrogate in epoca recente anche in paesi altamente civilizzati: nel 1807 in Inghilterra, nel 1848 in Francia, nel 1863 negli Stati Uniti, nel 1888 in Brasile. La tratta dei neri dall’Africa e la loro vendita in America come schiavi è un’ombra terribilmente oscura gettata sull’occidente, anche perché accompagnata dalla teorizzazione della discriminazione. La nota sentenza della Corte Suprema degli Usa nel caso Dred Scott pronunciata il 6 marzo 1857 affermò che «i neri non hanno alcun diritto o privilegio tranne quelli che preferisce loro concedere chi detiene ilpotere «e che essi «sono tanto inferiori da non avere alcun diritto che l’uomo bianco sia tenuto a rispettare»[11].

            Dopo la scoperta e la conquista delle Americhe, vi fu una accesa discussione sulla natura umana degli indios e ci volle, nel 1537, la Bolla “Sublimis Deus”(chiamata anche “Veritatis Ipsa”) di Papa Paolo III per stabilire che anche gli indios sono “veros homines”. Per rendersi conto della portata di questo documento, possiamo leggere l’interpretazione datane da Bartolomeo De Las Casas nella sua Apologia[12], scritta per contestare le tesi contrarie del marchese Juan Ginés De Sevulpeda[13].

            Il secolo scorso ha conosciuto il razzismo più brutale e spietato, già teorizzato negli anni 1853 e 1855 da Joseph Arthur de Gobineau nei quattro volumi “Essai sur l’inégalité des races humaines” (“Saggio sulla inuguaglianza delle razze umane”)[14] e ripreso nel volume pubblicato nel 1920 intitolato “Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens” (“La liberalizzazione della soppressione delle vite senza valore”), scritto dallo psichiatra Alfred Hoche e dal giurista Karl Binding[15]. Teorie che Hitler ha drammaticamente attuato contro gli ebrei e i non ariani. In “Mein Kampf”il Fuhrer ha scritto: «la concezione nazionale razzista […] non crede affatto ad una uguaglianza di razze, ma riconosce che sono diverse e quindi hanno un valore minore o maggiore e da questo riconoscimento si sente obbligata ad esigere, in conformità con l’eterna Volontà che domina l’Universo, la vittoria del migliore e del più forte, la subordinazione del peggiore e del più debole»[16].

Si capisce perché il principio di uguaglianza sia stato affermato con tanta forza nella seconda metà del secolo scorso. Esso, tuttavia, non costituisce soltanto la reazione agli orrori provocati da una dottrina e da una pratica terribili e folli. Nelle intenzioni di chi proclama solennemente l’uguaglianza, questo principio conclude la storia umana dal suo inizio e pone la prima pietra di una nuova civiltà.

Non a caso il preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si apre con le parole, poi riportate in tanti documenti: «Il riconoscimento della dignità inerente a ogni membro della famiglia umana e dei suoi diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Il concetto è che dignità e uguaglianza camminano insieme e che la speranza umana (libertà, giustizia e pace) si appoggiano su di essa.

2.3. Uguaglianza e giustizia. – L’uguaglianza è anche alla base del diritto moderno. La regola obbligatoria è necessaria perché sussista la società civile. Anzi: il diritto è una modalità indispensabile del pensare. “Hominum causa, omne ius constitutum est” lo scopo del diritto, già si legge nel corpus iuris di Giustiniano è l’uomo[17]. “Iustitiae proprium est inter alias virtutes ut ordinet homunum in iis quae sunt ad alterum”: così San Tommaso spiega il senso del diritto[18]. L’uomo, insomma, in quanto essere sociale, ha bisogno di una certezza, ma, contemporaneamente, ha sete di giustizia ed il rapporto tra l’idea di giustizia che ciascuno porta dentro di sé e la legge non è semplice. Da sempre i filosofi hanno posto la domanda: «che cosa distingue la legge dal comando del più forte?». La domanda è inquietante perché ciò che è giusto per taluno, può non essere giusto per un altro, mentre la regola giuridica deve essere certa, oggettiva. Perciò per impedire il caos, insigni filosofi del diritto[19]hanno elaborato la teoria pura del diritto positivo: il diritto è quello scritto; non esiste una norma giuridica al di fuori dei codici e delle leggi promulgate. In tal modo è garantito un trattamento uguale per tutti i consociati. Dietro il tavolo dei giudici in ogni tribunale o corte è scritto: “La legge è uguale per tutti”: la certezza è garanzia di uguaglianza e quindi di giustizia. Ma questa dottrina è stata tragicamente smentita dall’esperienza di prepotenze, violenze, e discriminazione provocata dalle dottrine di morte che hanno insanguinato la prima metà del secolo scorso: le leggi razziali erano leggi scritte. Non furono giustificati i capi nazisti nel processo di Norimberga dalla loro difesa di aver ubbidito ad ordini legali e applicato le leggi dello Stato[20]. L’uguaglianza garantita dalla legge scritta è solo formale. La giustizia esige un’uguaglianza più profonda e sostanziale: non solo la legge deve essere uguale per tutti, ma tutti devono essere uguali di fronte alla legge. È esattamente ciò che proclamano le carte dei diritti umani. Sembra così trovata la risposta all’antica domanda: la legge è giusta quando rispetta, difende e promuove l’uguaglianza di tutti gli uomini. Naturalmente perché la società non cada nel caos di un soggettivismo estremo in cui ciascuno si sente libero di violare la legge scritta se la ritiene personalmente ingiusta, bisogna anche affermare il valore della legalità. Questa garantisce una convivenza pacifica e il coordinamento nello sviluppo del progresso civile necessari proprio in vista del bene comune, cioè del bene di tutti e di ciascuno, cioè in definitiva dell’uguaglianza sostanziale. Ma l’ordinamento cessa di essere giusto laddove consente o impone una discriminazione in ordine al valore degli esseri umani, semplicemente in quanto esseri umani.

Dignità umana ed uguaglianza. – 3.1 La dignità nella moderna idea dei diritti umani.-Inaugurata dalla già ricordata Dichiarazione universale del 1948, la “moderna idea dei diritti umani”[21], è caratterizzata dall’universalità, dall’internazionalità e dalla progettualità. La principale novità si trova nel preambolo (che ha una importanza particolare, perché si pone come “bussola culturale”, come “anima” del successivo articolato) ed è data dal riconoscimento della dignità – inerente a ogni membro della famiglia umana – cui è affidata la realizzazione di un nuovo ordine mondiale basato sulla libertà, la giustizia la pace. È impressionante la frequenza e la forza con cui, dalla Dichiarazione universale in poi, la dignità umana viene riconosciuta in moltissimi documenti, carte, dichiarazioni, convenzioni, trattati, patti, provenienti da varie organizzazioni e organismi, regionali o internazionali, talora ripetendo le stesse parole della Dichiarazione Universale. Nelle Costituzioni europee (soprattutto in quelle adottate al termine di periodi di regime totalitario o semi totalitario e all’inizio di una nuova fase democratica), il riferimento alla dignità umana – “innata” e “inviolabile” – è costante ed è inoltre presente in molti documenti giuridici riguardanti la bioetica[22].

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dedica alla dignità umana, il primo dei sei capi in cui è suddivisa. Dopo aver affermato nel preambolo la necessità di «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici», riconosce l’inviolabilità della dignità umana che deve essere rispettata e tutelata (art. 1) e da essa fa derivare il diritto alla vita; il diritto all’integrità fisica e psichica (da cui discendono limiti definiti in ordine all’attività medica e biologica); la proibizione della tortura e delle pene disumane e degradanti; il divieto di schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani.

Che cosa sia la dignità, da dove abbia origine, chi sia l’essere umano e come debba essere definita la persona, sono tutti aspetti problematici della cultura moderna. La Dichiarazione universale e tutti i successivi testi che vi fanno riferimento, sebbene non definiscano la dignità umana, offrono alcune importanti indicazioni per coglierne il significato: la dignità umana esprime il valore finalistico e non strumentale dell’uomo (sempre fine e mai mezzo, soggetto e non oggetto); si riconosce e non si attribuisce (è caratterizzata dalla “primarietà”, proviene da una fonte “extra-positiva” che si impone al mondo giuridico); è inerente all’esistenza umana e dunque impressa, non accessoria o eventuale (la vita umana in se stessa è il “tempio” della dignità); l’appartenenza alla famiglia umana è il “titolo” della dignità umana; la dignità è la ragione dell’uguaglianza tra tutti gli esseri umani: essa è presente in tutti e in ciascuno nella stessa identica misura, senza variazioni e graduazioni.

3.2. Uguaglianza: eccellenza nel valore dell’esistenza umana e minimo comune denominatore tra tutti gli uomini. – Il fondamento e la ragione dell’uguaglianza è, dunque, secondo le moderne dichiarazioni e convenzioni internazionali e le Costituzioni qui ricordate, l’unica realtà che accomuna tutti gli uomini: la dignità umana[23]. Non può essere diversamente, perché l’affermazione dell’uguaglianza contrasta con ciò che la conoscenza dei nostri sensi vede, tocca, sente. Ciò che possiamo sperimentare con questi strumenti conoscitivi percepisce invero una grande diversità. È enorme la differenza tra un’atleta vincitore alle olimpiadi e un paraplegico in carrozzina; tra un famoso professore che riceve il premio Nobel per la scienza e un malato di mente; tra il Presidente della Repubblica e il barbone che dorme in una stazione ferroviaria su un giaciglio di cartoni. Eppure di tutti, noi riconosciamo la uguale dignità umana. Essa non è percepibile dai sensi e determina l’uguaglianza. Abbiamo già osservato che i documenti sui diritti dell’uomo affermano che la dignità umana è “inerente” a tutti i membri della famiglia umana, non costituisce cioè una qualità che l’uomo può avere o non avere, perché è il timbro della natura umana. Non dipende da ciò che l’uomo fa, ma da ciò che l’uomo è. Se determina l’uguaglianza, essa non può essere graduabile, altrimenti sarebbe possibile discriminare tra esseri umani più degni e altri meno degni. Deve essere perciò così grande da non consentire misura: è sempre la massima. L’eccellenza indica una diversità rispetto a tutto il resto della natura. Essa rompe la continuità dei viventi: c’è un salto di qualità tra gli uomini e gli animali. Questi ultimi meritano tutela, ma nessuno può dire che il riconoscimento del valore degli animali è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Lo stretto collegamento tra uguaglianza e dignità è decisivo in bioetica. L’affermazione della prima esige che non si possono pensare esseri umani senza dignità: è un argomento che contrasta la tesi di quanti propongono l’eutanasia quando la vita è ritenuta ormai priva di ogni dignità. L’uomo non perde mai la dignità di uomo. La nota teoria che sostiene la continuità tra gli animali senzienti e l’uomo, ponendo la capacità di provare piacere e dolore come criterio discriminante tra ciò che ha valore e ciò che non conta, dimentica la parola d’ordine della modernità, cioè la inerenza della dignità alla natura umana. Per essere “degno” l’uomo non ha bisogno di altro che la sua vita. Essa ha valore in sé, indipendentemente da qualsiasi altra capacità o qualità. Perciò, il diritto alla vita è la indispensabile conseguenza della dignità e dell’uguaglianza. Dignità umana e diritto alla vita sono due facce di una medesima medaglia.

            Uguaglianza non significa identità. Le cose possono essere identiche e perciò sono sostituibili. Un tavolo può essere cambiato con un altro identico e nessuno si accorgerà della sostituzione. Invece, gli esseri umani non sono sostituibili: ognuno è unico e irripetibile. La sola cosa identica è la dignità. Essa, proprio perché non percepibile dai sensi, evoca qualcosa di misterioso, un “oltre” intuibile solo con gli occhi della mente. Perciò, nell’affermazione dell’uguaglianza e della dignità vi è una qualche dimensione religiosa. Non a caso nel preambolo della Dichiarazione universale si legge che i popoli «hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana». L’uso della parola “fede” è significativo. È una fede che non si fonda su una determinata religione o rivelazione, ma su una esperienza storica di dolore «considerato – così ancora si legge nel citato preambolo – che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità».

A ben riflettere, dunque, la parola dignità è quella dove si incontrano inevitabilmente la ragione e la religione. La prima, riflettendo sul passato della storia umana, scopre una correlazione tra discriminazione e tragedie ed arriva, perciò, a postulare un futuro di benessere individuale e sociale se la uguale dignità di ogni essere umano sarà riconosciuta e rispettata; la seconda deduce dall’esistenza di un Dio creatore e – nel cristianesimo – dalla sua rivelazione  – tanto più esaltante in quanto portata a compimento mediante l’assunzione della individualità umana da parte di Dio stesso – un mistero di sacralità in ogni vita umana. Entrambe si sostengono: la induzione e la deduzione convergono nella percezione di un “oltre” che in termini di essenza elimina le differenze visibili tra gli individui.

            Questo aspetto della dignità umana è dimostrato anche dall’atteggiamento complessivo della modernità riguardo alla pena di morte, che è sempre stata la sanzione più frequentemente comminata per i comportamenti antisociali anche non gravissimi e talora preceduta da supplizi ed eseguita in forme atroci. La pena di morte nel mondo non è ancora scomparsa, ma la tendenza è chiaramente in questa direzione. Le carte dei diritti umani ne hanno progressivamente limitato le condizioni fino a vietarla in talune aree del pianeta[24] e si ripetono i tentativi di giungere almeno ad una moratoria delle esecuzioni[25]. Orbene, gli argomenti pragmatici contro la pena di morte (irrimediabilità dell’errore giudiziario, rischio di un esempio di violenza che suscita altra violenza, impossibilità di emenda del reo), sono solidi, ma non definitivi. Infatti, la criminalità può assumere forme così generali di attentato all’intera convivenza civile, che la difesa sociale parrebbe esigere la minaccia di una pena estrema per frenare il pericolo. Tuttavia, l’istanza moderna di abolizione della pena di morte non consente eccezioni. È evidente che essa si appoggia, implicitamente almeno, alla dignità umana, sempre presente e non cancellabile neppure dallo stesso più efferato criminale nella sua persona. Così è dimostrato, ancora, che il legame tra diritto alla vita e dignità umana è evidente ed indica un mistero che va oltre ciò che l’uomo fa o appare, perché esprime ciò che l’uomo è nella profondità del suo stesso esistere, pur privato di qualsiasi qualità che non sia l’esistere in quanto uomo.

Le nuove discriminazioni all’inizio e alla fine della vita umana. –Naturalmente non basta dichiarare i princìpi per garantirne l’attuazione. Le violazioni dell’uguale dignità umana di fatto restano ancora oggi numerose e gravi. Ma sono violazioni che la coscienza sociale giudica tali, cioè riprovevoli in quanto negazioni della dignità umana.Vi sono, invece, altre violazioni che oscurano anche teoricamente quella che abbiamo chiamato “conquista della modernità”. Giovanni Paolo II nell’Evangelium Vitae (n. 18) ha denunciato con forza questa contraddizione: «In questo modo giunge ad una svolta dalle tragiche conseguenze un lungo processo storico che dopo avere riscoperto l’idea dei diritti umani – come diritti inerenti a ogni persona e precedenti ogni Costituzione e legislazione degli Stati – incorre oggi in una sorprendente contraddizione: proprio in un’epoca in cui si proclamano solennemente i diritti inviolabili della persona e si afferma pubblicamente il valore della vita, lo stesso diritto alla vita viene praticamente negato e conculcato, in particolare nei momenti più emblematici dell’esistenza, quali sono il nascere e il morire. Da un lato, le varie dichiarazioni dei diritti dell’uomo e le molteplici iniziative che ad esse si ispirano, dicono l’affermarsi a livello mondiale di una sensibilità morale più attenta a riconoscere il valore e la dignità di ogni essere umano in quanto tale, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, opinione politica, ceto sociale. Dall’altro, a queste nobili proclamazioni si contrappone purtroppo, nei fatti, una loro tragica negazione».

Colpisce l’indicazione del nascere e del morire come «momenti più emblematici dell’esistenza». Infatti, l’uomo comincia ad esistere e termina il suo cammino terrestre “nudo”, cioè senza altro possesso che la sua umanità. È proprio in questi momenti che il giudizio sulla dignità è decisivo per riconoscerne o negarne la radice.

4.1. “Interruzione volontaria della gravidanza” e “procreazione medicalmente assistita”. – In particolare, l’aborto legalizzato è divenuto il territorio di una discriminazione tanto più drammatica in quanto riconosciuto l’uomo nel concepito se ne deduce logicamente anche la sua povertà più estrema, la sua totale dipendenza dagli altri, il suo totale “non contare”. Egli è emblematicamente il povero, il bisognoso, il senza potere. Nella disciplina dell’aborto legale, la discriminazione emerge in molti modi. Accanto alla discriminazione tra il nato e il non ancora nato, vi è anche quella tra i nascituri,la cui esistenza è discriminata in termini di valore in base ai vari stadi dello sviluppo – dalla fecondazione all’annidamento in utero, entro i primi tre mesi, dai primi novanta giorni fino alla possibilità di vita autonoma e da questo momento in poi – oppure in base allo stato di salute.

            L’irrompere della c.d. “procreazione medicalmente assistita” (PMA) ha ulteriormente esteso la discriminazione soprattutto quando la norma permette la generazione di embrioni umani in provetta senza destinarli immediatamente allo sviluppo nel seno materno, trasformandoli così in “materiale di scorta” o – peggio – di sperimentazione, o – peggio ancora – in residuati di una selezione eugenetica.

La discriminazione, tuttavia, è insopportabile per la cultura moderna; quanto meno la sua accettazione teorica è fonte di inquietudine. Perciò, sono stati messi a punto svariati tentativi per superare la contraddizione, in primo luogo negando l’identità umana del concepito. È palese, però, che tutti gli argomenti proposti in questa direzione si infrangono contro la indiscussa realtà biologica che definisce l’embrione fin dalla fecondazione un individuo vivente appartenente alla specie umana il cui sviluppo prosegue senza salti di qualità per tutta la vita, fino alla morte in qualunque età essa avvenga[26]. L’unico modo di rispettare il principio di non discriminazione consiste nell’accettare il dato biologico come sufficiente criterio di umanità[27]. Lo ha autorevolmente affermato il Comitato Nazionale per la Bioetica italiano nel documento del 22 giugno 1996 “Identità e statuto dell’embrione umano” dove si dichiara che il concepito «dal momento che la sua natura materiale e biologica lo colloca tra gli esseri appartenenti alla specie umana» non può essere collocato su un gradino inferiore a quello dei già nati perché una tale tesi «reintroduce, di fatto, surrettiziamente, la legittimità di una discriminazione tra gli esseri umani sulla base del possesso di capacità e funzioni»[28]. Di fronte all’evidenza del dato biologico, giuristi e politici hanno percorso altre strade per soffocare a contraddizione: hanno parlato di diritto alla vita del concepito come diritto “affievolito”[29]; oppure hanno elaborato una definizione allargata dello “stato di necessità” fino a comprendervi la giustificazione dell’atto uccisivo per difendere la salute psichica della donna intendendo poi quest’ultima come «un completo stato di benessere fisico e psichico»[30] e quindi, modificando il concetto di malattia, hanno proposto la protezione del non ancora nato come tutela «oggettiva, ma non soggettivizzata»[31]. La difficoltà di accettare in modo esplicito la discriminazione è resa evidente dalla stessa legge che ha legittimato in Italia la c.d. “interruzione volontaria della gravidanza” dove, per giustificare l’eliminazione dei feti portatori di anomalie o malformazioni, all’art. 6 si richiede che l’accertamento di tali condizioni determini un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre. A parte l’estrema elasticità della formula che di fatto, mediante la diagnosi prenatale, consente l’eliminazione di colui che, anche se solo potenzialmente, è portatore di handicap,la discriminazione tra nato e non nato è resa ancora più evidente dalla lodevole attenzione, almeno dichiarata, rivolta a colui che,già nato, è oggi chiamato “diversamente abile”. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006) dichiara che «la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturato ad ogni persona umana»[32] e la protezione delle persone che si trovano in questa particolare condizione di vulnerabilità viene promossa da leggi ordinarie di carattere generale[33] e più specifico, come ad esempio in materia di assunzioni obbligatorie[34], abbattimento delle barriere architettoniche[35], tutela giudiziaria[36], diritto alla salute e allo studio[37], interventi e servizi sociali[38], congedi parentali[39], agevolazioni per quanto riguarda i trasporti[40].

            La contraddizione è resa ancora più grave dalla diffusione delle tecniche di PMA che consentono la selezione dell’essere umano all’origine della sua vita mediante la diagnosi genetica pre-impianto.Per comprenderne la vasta portata discriminatoria, occorre riflettere sul fatto che il profilo più conturbante della fecondazione in vitro è la “produzione” soprannumeraria di embrioni. Tale eccedenza si verifica quando una parte degli embrioni non viene immediatamente trasferita nelle vie genitali della donna, ma solitamente congelata. È evidente che oltre a voler evitare di ricorrere ripetutamente alla stimolazione ovarica per prelevare più volte cellule uovo dalla donna (aspetto che potrebbe essere superato con il congelamento degli ovociti) e a volersi garantire la riuscita della fecondazione (il contatto tra ovuli e spermatozoi potrebbe non portare alla fecondazione: meglio, dunque, tentare la fecondazione di molte cellule uovo), si vuole soprattutto assicurare la possibilità di scegliere gli embrioni “migliori”. Quest’ultimo obiettivo implica che sia a disposizione una quantità di embrioni superiore a quella immediatamente trasferibile. L’aspetto più problematico di questa selezione è, appunto, la diagnosi genetica effettuata sugli embrioni umani. Essa, infatti, per permettere la scelta di un figlio con determinate caratteristiche genetiche, comporta la deliberata distruzione di embrioni ritenuti “malati” ad opera di più persone in collaborazione tra loro anche a costo di distruggerne molti altri, non solo “malati” ma anche “sani”. È evidente che l’indifferenza rispetto al problema dell’accumulo di embrioni umani e la loro selezione genetica suppone la negazione della identità umana dei concepiti e, quindi, la loro discriminazione.

All’origine della vita vi è dunque una possibilità di una triplice selezione (discriminazione) mentalmente e legalmente accettata: quella tra nati e non ancora nati, quella tra sani e malati e quella tra figli scelti e rifiutati.

La violazione del principio di uguaglianza tocca il suo punto estremo quando si pretende di iscrivere l’aborto nel catalogo dei diritti umani fondamentali e di prevaricare i diritti dei figli in base ai pretesi “diritti” degli adulti ad un figlio, alla genitorialità, al rispetto della vita privata e familiare, alla salute riproduttiva. Alla fine, però, queste operazioni riportano ai tentativi iniziali di giustificare la distruzione del nascituro riducendolo a un “grumo di cellule”, cioè ad una cosa, un oggetto, su cui si possono vantare diritti di proprietà[41]. Il principio di non discriminazione non tollera un concetto di uomo sfumato, quasi di un “mezzo uomo”. Si torna, altrimenti, indietro ne tempo, ricostruendo qualcosa di simile alla schiavitù, o, peggio, reintroducendo un potere di vita e di morte dei genitori sui figli.

4.2 Essere umano e persona. – Perciò, per giustificare quanto avviene, taluni filosofi e giuristi ricorrono al concetto di“persona”. Il concepito – si afferma – è un essere umano, ma non una persona. Dignità, uguaglianza, diritti umani si riferirebbero esclusivamente alla persona. Il fatto che quasi tutti gli ordinamenti giuridici e gran parte delle convenzioni internazionali e delle Costituzioni nazionali dichiarino le persone titolari dei diritti confermerebbe questa tesi. La stessa Corte Costituzionale italiana nella sentenza del 1975 che ha legittimato l’aborto volontario perché la «non esiste equivalenza […] tra chi è già persona, come la madre, e […] l’embrione che persona deve ancora diventare»[42], sembra accettare questa opinione, dato che nello stesso testo riconosce l’umanità del concepito in quanto la protezione della sua “situazione giuridica” è dichiarata compresa nell’art. 2 Cost.che proclama i diritti inviolabili dell’uomo. Uomo, dunque, e non persona in senso giuridico così come emerge anche dall’art. 1 del Codice civile, posto sotto il titolo “delle persone fisiche” secondo cui «la capacità giuridica si acquista al momento della nascita». In tal modo però si accetta la più grave delle discriminazioni e si distrugge il fondamento della dottrina dei diritti umani. Essa pone l’uguale dignità umana prima del diritto positivo, allo scopo – per l’appunto –  di giudicare il diritto positivo. Vero è che il concetto di persona può essere inteso in senso convenzionale, ma in tal caso non potrebbero derivarne conseguenze giuridiche tali da eliminare la dignità uguale di taluni esseri umani. D’altronde la parola “persona” è usata per la prima volta nel pensiero cristiano – a differenza di quanto avveniva nel linguaggio greco e latino per indicare la maschera dell’attore – per descrivere il mistero insondabile di Dio Trinitario, esprime la straordinaria grandezza dell’uomo, ciò che lo distingue da ogni altra parte del creato. Può un essere umano essere qualificato “non persona” senza offendere alla radice il principio di non discriminazione?

            Nella logica della moderna idea dei diritti umani la distinzione tra essere umano e persona è culturalmente e praticamente una gravissima discriminazione.

Se le cose stanno così, il significato e la forza della dignità umana si manifestano soprattutto quando la vita umana è talmente priva di sperimentabili caratteristiche attraenti da non possedere altro che l’uguale “timbro” che accomuna tutti gli uomini. Esso esige che anche laddove le apparenze sono molto diverse la dignità deve essere ugualmente affermata.

            Proprio il pensiero moderno dovrebbe modificare l’art. 1 del Codice civile e stabilire che la capacità giuridica inizia al momento del concepimento, non da quello della nascita. La capacità giuridica è l’attitudine ad essere titolare di diritti e/o doveri. Se il diritto alla vita è l’altra faccia dell’uguale dignità umana e se anche al concepito tale  diritto deve essere riconosciuto, allora egli deve essere qualificato giuridicamente “persona”. Nel panorama variegato delle decisioni di livello costituzionale nel mondo, ve n’è una che esprime in modo chiaro la doverosità di estendere formalmente la capacità giuridica al concepito. È la sentenza n. 65 pronunciata il 17 dicembre 1991 dalla Corte Costituzionale ungherese: «Il concetto giuridico di uomo si dovrebbe estendere alla fase prenatale, fino al concepimento. La natura e la portata di tale estensione potrebbero essere paragonate soltanto all’abolizione della schiavitù, anzi, sarebbero ancora più significative, perché la soggettività giuridica dell’uomo raggiungerebbe il suo estremo limite e la sua perfezione»[43]. La esclusione della capacità giuridica per alcuni uomini implica una espulsione dall’ordinamento, così come avveniva con l’antica pena del “bando”. Perciò nella Dichiarazione universale, all’art. 16 è scritto che «ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica» e l’art. 22 della nostra Costituzione proclama che «nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».

            A riguardo dell’aborto, non si può negare che la difesa della vita non ancora nata pone problemi specifici diversi da quelli che riguardano la protezione della vita già nata. La gravidanza è una condizione irripetibile nella quale un essere umano vive e si sviluppa dentro un altro essere umano. Vi è una “dualità nell’unità” per cui la difesa del figlio è di fatto affidata prioritariamente alla madre e perciò il presidio della sua vita è soprattutto nella coscienza  della madre. Specialmente con il diffondersi dell’aborto chimico, gli strumenti di coazione esterni alla coscienza della madre appaiono scarsamente efficaci. Tanto più, perciò, solennemente l’uguaglianza in valore di tutti gli esseri umani va proclamata nelle leggi perché sia visibile guida all’azione individuale. Le proposte di legge per il riconoscimento della capacità giuridica del concepito[44], già formulate anche nella forma dell’iniziativa popolare[45], sono ispirate dal principio di non discriminazione. Sul piano internazionale, si è mossa nella stessa direzione l’iniziativa dei cittadini europei “Uno di noi”. È rimarchevole l’importanza di questa iniziativa che ha ottenuto quasi due milioni di adesioni. Fondata sull’art. 11 del Trattato di Lisbona, che con il nuovo istituto dell’iniziativa dei cittadini ha inteso allargare la democrazia in Europa, “Uno di noi” vuole contrastare, almeno in linea di principio, la più grave contraddizione della nostra epoca e chiede che l’Unione Europea si impegni a non fornire danaro da utilizzare per distruggere la vita umana allo stadio embrionale. Il quesito sottostante e fondamentale è quello che richiede il riconoscimento che l’uomo fin dal concepimento è “uno di noi”, coperto da una dignità che è sempre uguale per ogni essere umano[46].

4.3. Eutanasia, suicidio assistito, testamento biologico.- Contrariamente a quanto altri sostengono, il principio di non discriminazione difende l’uomo anche di fronte ai tentativi di cagionarne legalmente la morte quando la“fine” è imminente, quando la vita umana è gravata da una malattia inguaribile o devastata dalla disabilità, quando non sono più ravvisabili i segni della coscienza e della consapevolezza di sé, quando sono pesantemente compromesse le capacità relazionali, sociali, intellettive, cognitive. Le difficoltà nel campo del “fine vita” sono dovute anche alla complessità e all’intreccio dei valori e delle questioni in gioco, che possono rendere particolarmente arduo il discernimento delle situazioni. Tuttavia, anche in questi casi, tutto dipende da cosa si intende per dignità umana. Se essa non è una qualità aggiuntiva al semplice esistere in quanto essere umano, non si può discriminare tra chi è degno di vivere e chi non lo è; tra chi è gravemente disabile fin dalla nascita e chi lo diviene successivamente; non si può impedire il suicidio di una persona sana e giovane ed invece favorirlo quando l’uomo è vecchio e malato.Le difficoltà aumentano se consideriamo che nel dibattito attuale il criterio di riferimento è dato dall’autodeterminazione (attuale o anticipata) del soggetto in ordine alla “propria” vita. È stato scritto che la possibilità di decidere autonomamente se esistere o non esistere è il fondamento di ogni altra libertà. La questione antropologicaanche su questo fronte lancia la sfida altissima dell’uguale dignità della vita umana; tuttavia il criterio dell’autodeterminazione – secondo cui ciascuno decide per sé cosa sia la dignità e quando di conseguenza sia “opportuno” morire -, impone un supplemento di riflessione[47]. A parte la questione ben più impegnativa del significato, dei presupposti e del contenuto della libertà autentica, tale riflessione investe soprattutto il contesto relazionale e sociale in cui matura la “scelta” di morire. A fronte della richiesta (attuale o anteriore) del singolo di anticipare la morte, quale dev’essere la risposta della società alla luce della moderna idea dei diritti umani? La valutazione del singolo circa la dignità della sua vita come si misura con la valutazione degli altri? Per rispondere proviamo a pensare se nella valutazione sociale vi sia differenza tra la “scelta” di morire del giovane sano, bello, ricco e intelligente e la stessa “scelta” del malato inguaribile o del gravemente disabile. Alcuni sostenitori della legalizzazione dell’eutanasia, del suicidio assistito e del testamento biologico, non negano l’esistenza del diritto alla vita, neppure negano in via generale il principio di indisponibilità della vita umana, né vogliono cancellare completamente la fattispecie delittuosa dell’“omicidio del consenziente”. Essi affermano, però, che in presenza di una malattia inguaribile, di una condizione di pesante disabilità irrecuperabile, o in caso di perdita di coscienza e di “vita di relazione”, la vita diventa disponibile e il soggetto può decidere (nel contesto della situazione reale o, anteriormente, al di fuori di essa) di morire (mediante la richiesta al medico di “fare”, di “non fare”) col conforto della legge, cioè dell’espressione più importante della società organizzata. Qual è, dunque, l’elemento che differenzia la decisione – avanzata al cospetto di terzi ai quali si chiede collaborazione anche semplicemente nel senso di “non fare nulla” – di morire del giovane sano e di belle speranze, rispetto alla stessa decisione del malato o del gravemente disabile? Perché solo nel secondo caso viene invocata la libertà e il “diritto di disporre di se stessi” è ritenuto meritevole di protezione legislativa? È evidente che l’elemento differenziale va ricercato nella diversa valutazione che viene data sulla vita non tanto da parte del soggetto stesso, quanto da parte degli altri. Mentre nel primo caso la vita non merita di essere eliminata perché è ritenuta un “valore”, nel secondo lo merita perché non “vale” più niente. Nel primo caso alla valutazione negativa del singolo si sovrappone la contrapposta valutazione positiva degli altri, della società. Nel secondo caso alla valutazione negativa del singolo, non si contrappone una diversa valutazione della società, ma – specialmente in presenza di una legge che lo permette – vi è un avallo se non addirittura una “spinta” verso la conclusione di “farla finita”. In tal modo, però, si introduce quella violazione del principio di uguaglianza già incontrata sul versante della vita nascente, e si recide la radice di ogni autentico legame tra gli uomini. Se questo si fonda sul riconoscimento di una dignità “uguale” e “inerente” ad ogni essere umano, di fronte al singolo che ritiene che la sua vita non sia “più degna”, è l’altro (gli altri, la società) che dovrebbe, nonostante tutto, continuare a riconoscerne il valore[48]. Recidere questo elementare vincolo significa negare un minimo comune denominatore tra tutti gli uomini, impoverire le relazioni interpersonali e modellare una società come insieme di individui posti l’uno accanto all’altro, senza solidi legami reciproci.

            L’accusa di “biologismo” mossa nei confronti della difesa della vita umana allo stadio embrionale, della vita umana fortemente colpita dalla disabilità, gravemente malata o prossima alla morte, è frutto dell’incomprensione per ciò che in realtà riguarda la più alta e limpida espressione del principio di uguaglianza.

Uguaglianza e famiglia. – 5.1. L’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e l’eliminazione di ogni residua forma di discriminazione riguardo ai figli. -Nella famiglia il principio di non discriminazione, ovvero di uguaglianza, ha svolto un ruolo decisivo per affrancare la donna dalla sudditanza all’uomo e questa è da considerarsi una evoluzione positiva. A riguardo, la Costituzione italiana, riconoscendo l’«uguaglianza morale e giuridica dei coniugi»(art. 29, secondo comma), ha introdotto un elemento che per l’epoca era di assoluta novità poiché era ancora dominante, nel Paese e nel codice civile, un assetto gerarchico della famiglia che assegnava nel matrimonio un indiscutibile primato al marito sia nei rapporti coniugali che nella potestà sui figli[49]. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975[50], il principio costituzionale della parità tra coniugi è stato introdotto e attuato concretamente nella disciplina civilistica con l’integrale sostituzione degli artt. dal 143 al 148. Come è noto, la spinta nella direzione della non discriminazione tra moglie e marito ha portato anche a eliminare le norme del codice penale che punivano l’adulterio della moglie, ma non quello del marito[51].

            In questa linea evolutiva merita approvazione anche la parificazione tra figli naturali e legittimi, già adombrata nell’art. 30 della Costituzione italiana («è dovere dei genitori mantenere ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio») ed attuata a livello giuridico mediante la Legge n. 119 del 2012  – che ha affermato il principio dell’unicità dello stato giuridico di figlio[52], con la conseguente eliminazione, anche sotto un profilo lessicale, della distinzione tra figlio “legittimo” e “naturale”[53] – seguita dal Decreto Lgs n. 154 del 2013[54], volto a eliminare ogni residua discriminazione fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio in modo da assicurarne la completa eguaglianza giuridica.

5.2 La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nuove discriminazioni nei confronti dei figli. – Tuttavia, la legittimazione della procreazione artificiale eterologa introdotta in nome della “non discriminazione” tra coppie capaci e incapaci di generare nella forma omologa[55], determina una grave discriminazione tra i figli, che non sono più tutti uguali. Infatti, nonostante tutte le problematiche già ricordate a proposito di ogni PMA extracorporea, mentre il figlio dell’omologa ha genitori certi sotto ogni profilo e li conosce, al figlio dell’eterologa viene, in modo concordato e premeditato, negato il diritto all’unitarietà delle figure genitoriali (coincidenza tra genitorialità genetica, affettiva e legale). I nati da fecondazione eterologa vengono discriminati rispetto a tutti gli altri, in quanto l’artificiale separazione delle dimensioni biologiche e familiari porta ad una deroga al diritto di ogni fanciullo di crescere ed essere educato nella propria famiglia. La Corte Costituzionale ha dichiaratoche la «determinazione di avere […] un figlio […] non può che essere incoercibile […] e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo»[56], ma cosìnei confronti dei figli viene eliminato quel dovere di mantenimento e di educazione che la Costituzione afferma nei confronti di tutti i figli senza discriminazioni.

            Non solo, ma quando vige il principio dell’anonimato dei donatori[57], i “figli dell’eterologa” anche dal punto di vista della tutela della salute fisica e psichica, infatti, si trovano in una posizione svantaggiata rispetto ai concepiti naturalmente e ai “figli dell’omologa”. L’anonimato dei donatori getta una evidente ombra sull’eterologa e potrebbe costituire fonte di discriminazione, perché i figli dell’eterologa sarebbero l’unica categoria di persone cui viene impedito legalmente di accedere alle informazioni sui propri genitori biologici. Ciò significa non poter fare un’anamnesi completa, oppure ridurre le possibilità terapeutiche qualora l’accesso fosse limitato ad alcuni dati (per scelta del donante, per disposizione normativa, per limiti della struttura, semplicemente perché i dati non ci sono). In ogni caso, anche se l’accesso ai dati sanitari fosse possibile (si pensi, per esempio, alla possibilità che il donatore sia portatore di mutazioni geniche con la possibile tardiva comparsa di una malattia imprevista e insospettabile la cui conoscenza potrebbe essere rilevante per il nato a fini preventivi o terapeutici), vi sarebbero una fatica e un affanno maggiori per raccogliere le informazioni e residuerebbero comunque delle incognite.

In ogni caso, i dati di una persona non sono solo quelli di carattere sanitario. Che dire della sua vita, della sua storia, della sua biografia? Privare i figli del diritto di conoscere uno o entrambi i suoi genitori naturali, significa privarli di un bagaglio di conoscenze che aiutano i figli a comprendere la propria origine e a costruire la propria identità, a ritrovare qualcosa di se stessiI “figli dell’eterologa” sono esposti più degli altri a fragilità psicologiche: chi può escludere il rischio di danno più o meno rilevante alla salute intesa come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» di chi viene privato – per deliberata altrui programmazione – di quella parte di sé che è collegata alle proprie origini? Ancora una volta, in nome di un’uguaglianza si discrimina tra adulti e figli. Al fondo vi è sempre un inquinamento del concetto di dignità umana.

Se il contenuto di essa è l’autodeterminazione, cioè un concetto corrotto di libertà perché esclusivamente “autocentrata”, non c’è neppure bisogno di un bilanciamento tra diritti diversi quando l’altro è cancellato, come avviene per l’uomo all’inizio della sua esistenza. La “incoerecibilità” del diritto ad avere un figlio è espressione di una autodeterminazione senza limiti ed è così preparata la deriva verso la PMA a favore di donne sole, di coppie dello stesso sesso; così come è preparata la pretesa giuridicamente protetta di avere un figlio sano, mediante la selezione e lo scarto dei figli ritenuti malati o certamente tali.

5.3. La pretesa equiparazione tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali ai fini del matrimonio e della filiazione. Quando il principio di uguaglianza non c’entra. – Attiene al tema della famiglia anche la già formulata considerazione che l’uguaglianza non è identità nel senso di omologazione e uniformità. Il principio di uguaglianza non esige lacancellazione delle differenze e dunque non è “egualitarismo” né livellamento uniforme. Anzi, il principio di uguaglianza valorizza le differenze, proprio perché affermando che non sono le capacità, le attitudini, le funzioni, le vocazioni diverse a determinare il valore dell’essere umano, sottolinea la ricchezza di ogni differenza che manifesta l’importanza insostituibile di ogni vita umana. Perciò, il principio di non discriminazione viene impropriamente evocato per esigere l’equiparazione delle coppie dello stesso sesso con le coppie eterosessuali ai fini del matrimonio, dell’adozione e dell’accesso alle tecnologie di procreazione umana.

            La dimensione sessuata dell’uomo e della donna è una caratteristica essenziale che rende possibile la storia attraverso il succedersi delle generazioni. Una improvvisa mutazione genetica che trasformasse tutti gli uomini in donne ovvero tutte le donne in uomini, determinerebbe la fine della specie umana e, conseguentemente, la fine assurda della storia. Perciò, alla femminilità e alla mascolinità è collegata una dignità uguale, ma non la sovrapponibilità delle diverse caratteristiche. Questa differenza-complementarietà sessuale fonda il matrimonio e la famiglia. Non si spiega diversamente l’idea che la famiglia sia la primordiale e fondamentale cellula della società e dello Stato, come emerge con forza sia in numerosi documenti internazionali in tema di diritti umani, sia in molte Costituzioni nazionali. Solo per dare conto a modo di esempio di quanto appena affermato, si cita la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (ONU, 10 dicembre 1948)  che definisce la famiglia «nucleo naturale e fondamentale della società» che pertanto «ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato» (art. 16, comma III)[58]. Si tratta, evidentemente, di un concetto ritenuto tra i pilastri che sorreggono la complessa architettura dello Stato. Risulta chiara la funzione pubblica della famiglia, il suo essere risorsa primaria ordinata al bene comune. Il ruolo basilare della famiglia nei confronti della società era già stato colto nell’antico diritto romano che definiva la famiglia «principius urbis et seminarium rei pubblicae», ma la sua collocazione nell’ambito  della “moderna idea dei diritti dell’uomo” è estremamente significativo[59]. Il concetto di famiglia come “nucleo fondamentale” della società viene collocato nella svolta di portata storica introdotta dal riconoscimento dell’uguale dignità di ogni essere umano, la cui prima e più elementare espressione giuridica è il riconoscimento del diritto alla vita. È necessario cogliere la sorgente più profonda da cui sgorga  questo stretto legame famiglia-società. La sorgente risiede nella diversità-complementarietà sessuale uomo-donna senza la quale non ci sarebbero nuovi esseri umani e perciò neanche storia, futuro, avvenire. Una società senza figli è destinata a scomparire. L’attenzione, da parte della collettività, nei confronti della famiglia costruita sull’unione di un uomo e di una donna, è espressione di interesse per ciò che più direttamente l’alimenta: la continuità delle generazioni. È il figlio, sono i figli, il motivo dell’interesse pubblico. La differenza sessuale è la condizione affinché sia svolta una funzione di interesse pubblico essenziale. I figli sono la ragione di tale pubblico interesse. Non è un caso che la qualifica di “base”, “fondamento” e “cellula” della società non sia riconosciuta a qualsiasi altra compagnia di persone, anche se gli obiettivi da essa perseguiti sono socialmente meritevoli. Nella complementarità sessuale è, dunque, iscritta una primordiale dimensione sociale che sboccia nei figli e che coinvolge, dunque, “nuovi cittadini”. Tuttavia, non è solo il dato biologico della generazione che attira l’interesse pubblico. È innegabile, come l’esperienza dimostra, che il bambino – ma anche l’adolescente – per crescere in modo sereno e armonico, ha bisogno di un ambiente, la famiglia, dove poter sperimentare – attraverso la forza del padre e la tenerezza della madre – sicurezza, amore, stabilità, solidarietà. L’importanza della famiglia per la società si manifesta perciò anche nella sua capacità educativa che fa leva anche sulle diverse ricchezze della femminilità e della mascolinità. La differenza uomo-donna, infatti, non riguarda solo la dimensione fisica, ma investe ogni aspetto della persona ivi compresa la modalità relazionale: grazie alla famiglia i cittadini del futuro sono assicurati non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: grazie all’integrazione delle risorse materne e paterne, è sperabile che i “nuovi” cittadini” siano anche “buoni cittadini”, capaci di fornire un apporto positivo alla crescita, all’armonia della società. Di qui l’importanza di famiglie solide, stabili, unite, capaci di “amare familiarmente”. D’altra parte – suggeriscono le disposizioni internazionali e costituzionali da cui siamo partiti – lo Stato riconosce anche i sacrifici che i genitori fanno per far crescere i propri figli ed educarli, e poiché questo è finalizzato anche al bene comune e all’interesse della società, lo Stato protegge la famiglia e si impegna ad agevolarne con ogni mezzo i compiti (art. 30, primo comma, Cost.). Per questo da sempre esiste il matrimonio che, prima ancora di essere nella fede cristiana un sacramento talmente grande da essere segno dell’unione di Cristo con la Chiesa[60], è una pubblica assunzione di responsabilità verso la società e lo Stato.Insomma, famiglia e matrimonio non sono realtà componibili e scomponibili a piacimento, possibili “utilità” dell’individuo, ma realtà legate al senso della storia e alla continuità delle generazioni che possono succedersi perché esistono le famiglie e queste esistono perché esiste la differenza/complementarietà sessuale.[61]

            Perciò non ha alcun senso l’estensione del matrimonio – o la configurazione di istituti affini di carattere para-familiare (che in genere costituiscono il “trampolino di lancio” per arrivare al matrimonio) – tra persone dello stesso sesso in nome della non discriminazione e della parità dei diritti.Non è possibile, evidentemente, in questa sede sviluppare un esame organico di tutti gli aspetti e i percorsi, amministrativi, giudiziari, legislativi, avviati per ottenere questo risultato. Osserviamo semplicemente che, senza dubbio, il principio di uguaglianza non deve subire in alcun modo deroghe a motivo dell’orientamento sessuale e che va giustamente condannata quella subcultura della violenza che sottopone le persone omosessuali a provocazioni verbali e anche ad aggressioni fisiche. Tuttavia,qui non è in gioco il principio di uguaglianza, sono in gioco, appunto, il concetto di famiglia e di matrimonio. La proposta di riconoscere le unioni omosessuali nella forma del matrimonio o, comunque, in forme che prevedono la partecipazione dello Stato (legge sulle c.d. “unioni civili”), anche per quanto riguarda il tema della filiazione (adozione e tecnologie di procreazione umana) ritiene che essa abbia tutti i caratteri di una condizione coniugale – affectio maritalis, stabilità del vincolo, progettualità, volontà di dare pubblicità e ufficialità all’unione – e che la presenza di normative considerate discriminatorie ne impedirebbe la realizzazione. Questa posizione guarda al matrimonio civile e alla famiglia come se fossero “beni di consumo” di cui usufruire e da poter plasmare secondo le proprie sensibilità e inclinazioni. Invece, il matrimonio e la famiglia sono intimamente collegati alla complementarità sessuale che è “vitale” per la società sia per garantire l’ordine delle generazioni sia per gli aspetti educativi che la famiglia, nella ricchezza del femminile e del maschile, è chiamata a svolgere[62]. Per queste ragioni, le unioni omosessuali, come qualsiasi altra forma di “compagnia” o di “convivenza”, non possono rivestire una dimensione sociale paragonabile a quella del matrimonio e della famiglia. Esse possono svolgersi nell’ambito privato della libertà, che lo Stato deve garantire, e hanno a disposizione le norme del codice civile, ma non hanno rilevanza tale da attirare l’interesse pubblico.

            In questa materia l’applicazione del principio di uguaglianza deve essere giustamente applicato partendo dalla considerazione del figlio. Lo sguardo sul figlio è capace di farci scoprire più in profondità il senso della famiglia, del matrimonio, della maternità, della complementarietà sessuale maschile-femminile, dei diritti e della dignità umana.

Stabilisce giustamente l’art. 3, primo comma, della Convenzione universale sui diritti del fanciullo (1989) ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991[63] che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche e private  di assistenza sociale, dei Tribunali, delle Autorità amministrative e degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente»[64]. L’uguaglianza non è identità e dunque la “preminenza” degli interessi del figlio non è discriminazione, ma affermazione della sua particolare “dignità”. Perciò, dichiarare un generale “diritto al figlio” da attuare anche a costo di calpestare l’interesse del figlio, non è giustificabile in nome della non discriminazione ed anzi, ancora una volta, innesca nuove discriminazioni a carico dei figli.

Uguaglianza, democrazia e pace.-La questione dell’uguaglianza nei momenti più emblematici della vita umana, quali sono il nascere e il morire, può sembrare periferica riguardo ai problemi dell’uomo di oggi. Ma non è così. La democrazia è un’altra grande conquista della modernità. Essa, si fonda, ancora una volta sul principio di uguaglianza. Nel voto tutti i cittadini sono uguali, siano sapienti o incolti, poveri o ricchi. «Il voto è personale ed uguale» stabilisce il primo comma dell’art. 48 della Costituzione italiana. La democrazia non è soltanto un metodo per governare evitando guerre fratricide. Il principio di maggioranza non è soltanto il modo di impedire la prepotenza di pochi. Alla base della democrazia vi è il principio di dignità umana e di uguaglianza. Ma, scrive Giovanni Paolo II nell’Evangelium vitae(n. 20): «la convivenza sociale viene profondamente deformata […] quando l’originario ed inalienabile diritto alla vita è messo in discussione o negato sulla base di un voto parlamentare o della volontà di una parte – sia pure maggioritaria – della popolazione […] in questo modo la democrazia, ad onta delle sue regole, cammina sulla strada di un sostanziale totalitarismo. Lo Stato non è più la “casa comune” dove tutti possono vivere secondo principi di uguaglianza sostanziale, ma si trasforma in uno Stato tiranno, che presume di poter disporre della vita dei più deboli e indifesi […] l’ideale democratico che è davvero tale quando riconosce e tutela la dignità di ogni persona umana è tradito alle sue stesse basi: come è possibile parlare ancora di dignità di ogni persona umana, quando si permette che si uccida la più debole e la più innocente? In nome di quale giustizia si opera tra le persone la più ingiusta delle discriminazioni, dichiarandone alcune degne di essere difese, mentre ad altre questa dignità è negata?».

            Appare chiaro, dunque, che il principio di uguaglianza investe l’intera organizzazione della società civile. Ma per essere davvero una forza di progresso e di civilizzazione esso deve sempre essere interpretato in coerenza con il suo fondamento: la dignità umana. Altrimenti può essere usato per ottenere effetti contrari al bene comune, anzi, per legittimare – come si è evidenziato nel paragrafo precedente – nuove discriminazioni.

            Ci sono invece molti campi in cui il principio di uguaglianza deve sviluppare tutte le sue benefiche potenzialità. Il più importante è il tema della pace. Essa è l’aspirazione dei singoli e dei popoli, ma dobbiamo chiederci in che misura tale aspirazione è motivata più dalla paura che dal riconoscimento della uguale dignità di tutti gli uomini. La guerra in effetti determina la discriminazione tra l’amico e il nemico da odiare e da eliminare. Come dunque realizzare pienamente l’uguaglianza se non riconoscendo “uno di noi”, un uguale in dignità e diritti, anche lo straniero prima ancora che diventi un “nemico”? La domanda è estremamente impegnativa nel momento in cui la fame e la violenza determinano la fuga di popoli verso nazioni più progredite e pacifiche, causando anche in esse nuovi problemi e contrastanti sentimenti di accoglienza e di rifiuto. Ma ancor più impegnativa è quella domanda, se riflettiamo che la cultura dei diritti umani pone l’uomo prima del cittadino. Non esistono più problemi interni a singoli Stati. Laddove la vita stessa di intere popolazioni è messa in pericolo in uno Stato (per cataclismi, per guerre, o per altro ancora) dovremmo pensare  a quegli uomini e a quelle donne come pensiamo riguardo ai nostri concittadini. Non è un cambiamento di poco conto. Esso esige una organizzazione internazionale garante della pace e delle “pari opportunità” a livello mondiale paragonabile a quella dello Stato. In definitiva, la dignità umana e il connesso principio di uguaglianza hanno cambiato la storia ma la debbono cambiare ancora, evitando oscuramenti della loro verità.

            Di fronte agli stimoli della scienza, della tecnologia, delle trasformazioni sociali si può provare a riprendere la tesi di Giorgio La Pira secondo cui «le forze fondamentali che danno moto e finalità alla storia  non sono quelle  constatabili e visibili  della superficie, sono quelle invisibili del  profondo: forze invisibili analoghe alle correnti che  muovono gli abissi  degli oceani»[65].

Ora, può dirsi che tra le “forze invisibili del profondo” sia presente un moto storico che rende sempre più evidente, comprensibile, esigente la dignità umana. Questo moto ha già liberato dalla sottomissione intere categorie di esseri umani ed ha affermato i diritti degli stranieri, degli schiavi, dei neri, degli indios, delle donne, dei bambini. È stato più lungo e meno facile di quanto l’evidenza suppone. Oggi il principio di non discriminazione, in nome dell’uguale dignità di ogni essere umano, dev’essere riconosciuto anche nell’ambito delle diverse età e condizioni di una medesima esistenza umana con riferimento alle fasi apparentemente più marginali. Se il nucleo della laicità consiste nel riconoscimento dell’uguale dignità di ogni essere umano, l’evoluzione culturale di cui stiamo parlando chiede di essere dispiegata fino alle sue ultime conseguenze.

Carlo Casini, Marina Casini

 


Bibliografia. – Andreau, J. – Descat R.,Escalve en Gréce et à Rome, Hachette, Paris, 2006; Baldassarre A., Diritti inviolabili, in Enciclopedia giuridica, XI, Roma, 1989, p. 18 ss.; Barbera M.,Il nuovo diritto antidiscriminatorio: il quadro comunitario e nazionale, Giuffrè, Milano, 2007; Belli R.,La non discriminazione dei disabili e la legge n. 67 del 2006, Franco Angeli, Milano, 2007; Bobbio N., Eguaglianza ed egualitarismo, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1977, pp. 321-330; Cardia C., Genesi dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2003; Carmignani Caridi S., Dignità umana (Parte giuridica), in Sgreccia E.- Tarantino A.(sotto la direzione di), Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica, IV, Napoli, 2011, p. 301 ss; Casini C., Matrimonio famiglia figli tra ideologia e realtà, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2006; Casini C., Le cinque prove dell’esistenza dell’uomo, San Paolo, 2010; Casini C. Uno di noi. La prima iniziativa dei cittadini europei. Uno di noi: è vero, è giusto, è necessario, Cantagalli, Siena 2014; Casini C., Casini M., Diritto di proprietà vs diritto alla vita? Una nuova questione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in Medicina e Morale, 2013, 6, pp. 1113-1157; Casini C. – Casini M. – Di Pietro M.L.,Eluana è tutti noi. Perché una legge, perché “no” al testamento biologico, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2007; Casini C. – Sgreccia E., Il silenzio della corte suprema europea dei diritti dell’uomo sul valore della vita del neoconcepito e le contraddizioni sul principio di uguaglianza tra coniugi, in l’Osservatore Romano, 23 aprile 2006;Casini M., Il dibattito in bioetica: il rifiuto anticipato delle cure salvavita è uguale al rifiuto attuale?, in Medicina e Morale, 2006, 6, pp. 1205 – 1215; Casini M., Il “figlio a tutti i costi” e la “procreazione medicalmente assistita”. Così la Corte Costituzionale dimentica il primato degli interessi e dei diritti dei minori. La sentenza n. 162 del 2014 e il ritorno dell’eterologa in Italia, in Medicina e Morale, 2014, 3, pp. 367-403; Castagna I. – Biagioni G., Il principio di non discriminazione nel diritto dell’Unione Europea, Editoriale Scientifica, 2012; Cerri A., Uguaglianza (principio costituzionale di), in Enciclopedia Giuridica, Treccani, Roma 1994; Compagnoni F., I diritti dell’uomo. Genesi, storia e impegno cristiano, San Paolo, 1995; Di Pietro M.L.- Moltisanti D., Sul concetto di dignità, in Vita, ragione, dialogo. Scritti in  onore di Elio Sgreccia, Siena, 2012, p. 135 ss.; de Gobineau J. A., Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane (trad. it. a cura di Maria Luisa Spaziani), Longanesi, Milano, 1965;Dolso G. P., Il principio di non discriminazione nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo, Jovene Editore 2013; Eusebi L., Il principio di autonomia. Prospettive per una ricostruzione non orientata in senso eutanasico, in Medicina e Morale, 2006, 6, pp. 1147-1161; Favilli C., La non discriminazione nell’Unione Europea, Firenze, 2008; Fehrenbacher Don E., The Dred Scott case. Its Significance in American Law and Politics, Oxford University Press, 1978; Ghera F., Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto comunitario, Cedam, Padova 2003; Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium Vitae, 25 marzo 1995, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano;Guzzo G., La famiglia è una sola, Edizioni Gondolin, Verona, 2014;La Pira G., Di fronte all’aborto, in L’Osservatore romano, 19 marzo 1976; Kelsen K., La dottrina pura del diritto (trad. it a cura di R. Treves), Einaudi, Torino, 1966;Munzarova M.,Dignity, personhood and culture: reflections on bioethics of today – dignità, personalità e cultura: riflessioni sulla bioetica di oggi, in Medicina e Morale, 2010, 4,  p. 547 ss.; Palazzani L., Sex/gender: gli equivoci dell’uguaglianza, Giappichelli, Torino, 2011; Placucci A., Chiese bianche e schiavi neri. Cristianesimo e schiavitù negranegli Stati Uniti d’America (1619 – 1865), Gribaudi, Torino 1990; Saletti C. – De Cristofaro E. (a cura di), Precursori dello sterminio. Binding e Hoche all’origine dell’ “eutanasia” dei malati di mente in Germania, Ombre Corte, Verona, 2012; Sgreccia E. (a cura di), Un ponte per il futuro. L’eredità di Padre A. Serra tra genetica medica e bioetica, Cantagalli, Siena, 2014; Spaemann R., Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno” (trad. it. a cura di Leonardo Allodi), Editori Laterza, Bari, 2005; Spaemann R., Tre lezioni sulla dignità della vita umana, (trad. it. a cura di Giuliana Lupi), Lindau, Torino, 2011; Spinelli S., I diritti umani capovolti, Fede e Cultura, Verona, 2012; Tarantino A. – Rocco R.,Il processo di Norimberga a cinquant’anni dalla sua celebrazione, Giuffré, Milano 1998; Tarantino A. – Rocco R. – Scorrano R., Il processo diNorimberga.Scritti inediti e rari, Giuffrè, Milano, 1999; Violini L. – Gennusa M.E, Dignità umana e diritto alla vita, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano, I diritti fondamentali nell’Unione Europea, Bologna, 2013, p. 449 – 517.

[1] Le radici del principio si trovano già nelle dichiarazioni di diritti prodotte dalle rivoluzioni moderne, di ispirazione illuminista e gius-naturalista, che congiungono strettamente uguaglianza, libertà e diritti, quali dotazioni innate dell’essere umano, realtà pre-giuridiche che il diritto positivo riconosce e rispetta. Che “tutti gli uomini sono creati eguali” e sono portatori di diritti inalienabili quali “la vita, la libertà e la ricerca della felicità”, è una delle verità auto-evidenti evocate nell’incipit della Dichiarazione d’indipendenza delle colonie americane (1776). All’insegna dell’uguaglianza si apre anche la Dichiarazione francese del 1789, sebbene qui l’individualismo liberale sia notevolmente stemperato dalla priorità del bene pubblico: «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune» (art. 1).

[2]Adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 21 dicembre 1965; entrata in vigore internazionale: 4 gennaio 1969. Per quanto riguarda l’Italia, la legge di autorizzazione alla ratifica è la n. 654 del 13 ottobre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 337 del 23 dicembre 1975). La ratifica della Convenzione è del 5 gennaio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 3 marzo 1976) e l’entrata in vigore del 4 febbraio 1976.

[3] Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1979, in vigore internazionale dal 3 settembre 1981. Ratificata dall’Italia il 10 giugno 1985; ordine d’esecuzione dato con legge 14 marzo 1985 n. 132; in vigore in Italia dal 10 luglio 1985.

[4]Assemblea Generale ONU, Convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989. Entrata in vigore il 2 settembre 1990. La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135, S.O.

[5]Assemblea Generale ONU, Convenzione per i diritti delle persone con disabilità, 13 dicembre 2006. La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009.

[6] Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 2000, in vigore dal 1 aprile 2005.

[7] La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

[8] Basti pensare, per fare solo un esempio tra i vari possibili, alla Direttiva 2000/43 sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, cui è stata data attuazione in Italia con il D.lgs. n. 215 del 2003.

[9]Consiglio d’Europa, Convenzione sui diritti dell’uomo riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, in Medicina e Morale, 1997, 1, pp. 128-149.

[10]Sulla base dell’art. 11 della Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo e la bioetica (19 ottobre 2005), l’International Bioethics Committee (IBC) ha elaborato un rapporto sul principio di non discriminazione e non stigmatizzazione (Report of IBC on the Principle of Non-discrimination and Non-Stigmatization) concluso a Parigi il 6 marzo 2014.

[11]Don E. Fehrenbacher, The Dred Scott case. Its significance in American Law and Politics, Oxford University Press, 1978.

[12] Alcuni brani si trovano in: F. Compagnoni, I diritti dell’uomo. Genesi, storia e impegno cristiano, San Paolo, 1995.

[13] Per Bartolomeo De Las Casas «tutti i popoli del mondo sono umani ed esiste una sola definizione di tutti gli esseri umani e di ciascuno di loro, e cioè che sono razionali. Così tutte le razze del genere umano sono una razza sola». Per Juan Sevulpeda, invece, «gli spagnoli hanno perfettamente diritto di regnare su dei barbari che, per prudenza, talento, virtù e umanità sono tanto inferiori agli spagnoli quanto i bambini agli adulti, le donne agli uomini, il selvaggio e il crudele al mite e al gentile, il bruto, intemperante al continente, e oserei dire le scimmie all’uomo». Le citazioni sono riprese da: C. Cardia, Genesi dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 3 – 4.

[14]J. A. de Gobineau, Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane(trad. it. a cura di Maria Luisa Spaziani), Longanesi, Milano, 1965.

[15]C. Saletti – E. De Cristofaro (a cura di), Precursori dello sterminio. Binding e Hoche all’origine dell’ “eutanasia” dei malati di mente in Germania, Ombre Corte, Verona, 2012.

[16]A. Hitler, La mia battaglia, Bompiani, Milano, 1934, XI ediz. 1941, pp. 15-16.

[17]S. Tafaro, Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d’uomo, Napoli, 2009.

[18]Sum. Theol., II-II, q. 57, a. 1: «Iustitiae proprium est inter alias virtutes ut ordinet hominem in his quae sunt ad alterum. […] Aliae autem virtutes perficiunt hominem solum in iis quae ei conveniunt secundum seipsum».

[19] Valga per tutti il pensiero di Hans Kelsen, La dottrina pura del diritto(trad. it a cura di R. Treves), Einaudi, Torino, 1966.

[20]Tarantino A. – Rocco R., Il processo di Norimberga a cinquant’anni dalla sua celebrazione, Giuffré, Milano 1998; Tarantino A. – Rocco R. – Scorrano R., Il processo di Norimberga. Scritti inediti e rari, Giuffrè, Milano, 1999.

[21] L’aggettivo “moderna” non indica tanto un riferimento cronologico, quanto il “novum” rispetto alle precedenti carte sui diritti dell’uomo. Si è soliti considerare come precedenti della DUDU alcuni documenti della storia parlamentare britannica (Magna Charta Libertatum, 1215; Petizione dei diritti, 1628; Habeas Corpus, 1679; la Dichiarazione dei diritti, 1689), insieme alla Dichiarazione dei diritti e dell’Indipendenza americana (1776) al Bill of Rights (1791) e soprattutto allaDichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Per approfondimenti si vedano le voci G. P. Calabrò, Concezioni dei diritti umani e Storia delle dichiarazioni dei diritti umani, in E. Sgreccia, A. Tarantino (sotto la direzione di), Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, IV, Napoli,rispettivamente alle p. 383 ss. e 430 ss.

[22]Si pensi alla Convenzione di Bioetica (Consiglio d’Europa, 1997) che porta la parola dignità già nel titolo e alla Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla bioetica e i diritti umani (Unesco, 2005) che posiziona la dignità umana al primo posto tra i principi etici, giuridici e politici destinati a guidare il modo di affrontare le questioni bioetiche.

[23]UNESCO, Universal Declaration on human Rights and Bioethics, 19 October 2005, (Article 10-Equality, justice and equity): «The fundamental equality of all human beings in dignity and rights is to be respected»

[24]In Europa, per esempio, dopo i protocolli aggiunti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (n. 6 del 1983 e n. 13 del 2002), l’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali UE, collocato significativamente sotto il titolo “dignità”, recita: «Ogni persona ha diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla pena di morte nè giustiziato». Il Protocollo n. 6 siglato a Strasburgo il 28 aprile 1983 ed in vigore dal 1° marzo1985, lasciava la possibilità di ricorrere alla pena capitale in tempo di guerra o di «pericolo imminente di guerra»; il Protocollo n. 13, siglato a Vilnius il 3 maggio 2002,in vigore dal 1° luglio 2003, ha abolito la pena di morte in qualsiasi circostanza.

[25] Dal 2007 al 2014 si sono susseguite cinque risoluzioni a favore di una moratoria nei confronti della pena di morte adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: 18 dicembre 2007 (Doc. A/RES/62/149), 18 dicembre 2008, U.N. (Doc. A/RES/63/168); 21 dicembre 2010 (Doc. A/RES/65/206); 20 dicembre 2012 (Doc. A/RES/67/176); 18 dicembre 2014 (Doc. A/RES/69/186). La richiesta di moratoria sulla pena capitale viene da un lungo percorso. L’Assemblea Generale aveva già adottato due risoluzioni in cui affermava che sarebbe stato “auspicabile” che gli Stati abolissero la pena di morte: nel 1971 (Risoluzione 2857/26 del 20 dicembre 1971) e nel 1979 (Risoluzione 32/61 dell’8 dicembre 1977).

[26] Ne “Il Corriere della Sera” del 22 aprile 2002, viene pubblicata la seguente dichiarazione medico-scientifica sottoscritta da trecento studiosi: «L’embrione fin dallo stadio unicellulare – embrione a una cellula – cioè dal concepimento, è un individuo umano. Il nuovo genoma determina l’identità biologica specifica ed individuale del nuovo soggetto e la eventuale selezione naturale non ne cambia la realtà ontologica. Il processo vitale del nuovo soggetto umano è unico e continuo dallo stadio unicellulare alla morte individuale». Per approfondimenti: E. Sgreccia (a cura di), Un ponte per il futuro. L’eredità di Padre A. Serra tra genetica medica e bioetica, Cantagalli, Siena, 2014. Si ricordi che persino la commissione presieduta da Lady Mary Warnock, che nel 1984 stabilì la base del concetto di pre-embrione, ha riconosciuto l’identità umana del concepito dal momento della fecondazione. Se nel rapporto conclusivo viene ammessa la sperimentazione sugli embrioni è solo ed esclusivamente per un criterio di utilità pratica (si veda a riguardo il capitolo  11 paragrafi 19 e 30): Warnock M., A question of life. The Warnock Report on human fertilisation and embryology, Oxford, Basil Blackwell, 1985. Interessanti riscontri sul fondamento convenzionale e non scientifico del termine “pre-embrione”, anche in J. Keown, The Law and Ethics of Medicine, Oxford University Press, 2012, pp. 215-216.

[27]C. Casini, Le cinque prove dell’esistenza dell’uomo, San Paolo, Milano 2010, pp. 25 ss.

[28]Comitato Nazionale per la Bioetica, Identità e statuto dell’embrione umano, 22 giugno 1996, Medicina e Morale. 1997,  2, pp. 328 – 349.

[29]Corte Costituzionale, sentenza 1 aprile-8 maggio 2009, n. 151, in Gazzetta Ufficiale, n. 19 del 13 maggio 2009.

[30] Secondo la nota definizione introdotta nel 1948 dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità».

[31] Tribunal Constitucional, sentencia 53/1985 de 11.4.1985, in B.O.E. (supl.), 18.5.1985, n. 119, pp. 9096-9102, Id., sentencia 116/1999 de 17.6. 1999, in B.O.E. (supl.), 8.7.1999, n. 162, pp. 67-79.

[32] La Convenzione è stata approvata il 13 dicembre 2006 e aperta alla ratifica e all’adesione degli Stati a partire dal 30 marzo 2007. L’Italia ha aderito mediante la Legge 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009. I passaggi riportati nel testo si riferiscono alla lettera H del Preambolo e agli artt. 1, 3 e 4 della Convenzione.

[33] Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), in Gazzetta Ufficiale, n. 39 del 17 febbraio 1992.

[34] Legge 12 marzo 1999 n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999, suppl. ord. n. 57.

[35]Legge 9 gennaio 1989 n. 13, Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989; DPR, Regolamento recante norme per l’eliminazionedelle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996, suppl. ord. n. 60.

[36] Legge 1° marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006.

[37]Legge n. 17 del 1999, in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999.

[38]Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 13 novembre 2000, suppl. ord. n. 186.

[39] L’art. 80 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) concede ai genitori con figli portatori di disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un congedo retribuito di due anni.

[40]Legge 8 febbraio 2006, n.60 Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico, Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2006.

[41]Cour Européenne des droits de l’homme, Deuxième Sexion,Requête n. 46470/11 Affaire Adelina Parrillo contre l’Italie (28 mai 2013), Medicina e Morale, 2013, 6,pp. 1235-1240. C. Casini, M. Casini, Diritto di proprietà vs diritto alla vita? Una nuova questione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in Medicina e Morale, 2013, 6, pp. 1113-1157. La Grande Camera della Corte europea, con la decisione del 27 agosto 2015, ha respinto il ricorso contro l’Italia relativo al divieto di sperimentazione sugli embrioni umani contenuto nella L. 40/2004. I giudici hanno dichiarato all’unanimità che è inammissibile l’applicazione del diritto di proprietà con riferimento agli embrioni umani.

[42]Corte Costituzionale, sentenza 18 febbraio 1975, n. 27, in Giurisprudenza Costituzionale, 1975, I, pp. 117 – 120.

[43]Corte Costituzionale ungherese, Sentenza n. 64 del 17 dicembre 1991. Il testo in lingua tedesca si trova in G. Brunner, L. Sólyom, Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn, Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1997, pp. 256-279.

[44] La proposta è stata oggetto di diverse iniziative legislative parlamentari nelle Legislature XIII, XIV, XV, XVI.

[45] Movimento per la Vita, Proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano e conseguente modifica dell’art. 1 del codice civile, in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 4 del 5 gennaio 1995, p.  76.

[46] Per l’illustrazione e il significato dell’iniziativa: Casini C. Uno di noi. La prima iniziativa dei cittadini europei.  Uno di noi: è vero, è giusto, è necessario, Cantagalli, Siena, 2014. Il testo è disponibile anche in traduzione inglese.

[47]L. Eusebi, Il principio di autonomia. Prospettive per una ricostruzione non orientata in senso eutanasico, in Medicina e Morale, 2006, 6, pp. 1147-1161.

[48]H. M. Chochinov, Dignity and the Eye of the Beholder, in Journal of Clinical Oncology, 2004, 22 (7), pp. 1336 – 1340.

[49] Nella formulazione originaria del 1942 l’art. 144 affermava che la donna era incapace di agire senza autorizzazione maritale, era tenuta ad accompagnare il marito «dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza», era tenuta a prestargli obbedienza in cambio del diritto al mantenimento; e che il marito era il “capo della famiglia” investito della “potestà maritale” sulla moglie.

[50] Legge n. 151 del 19 maggio 1975, Riforma del diritto di famiglia, in Gazzetta Ufficiale n.135 del 23 maggio 1975.

[51] Con le sentenze costituzionali n. 126 del 16 dicembre 1968 e n. 147 del 15 ottobre 1969 fu dichiarato incostituzionale l’art. 559 c.p. («La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito»). Con la sent. del 1969 fu dichiarato incostituzionale anche il reato di concubinato per il marito. Inoltre adulterio della moglie consentiva l’azione di separazione in ogni caso, mentre per l’adulterio del marito la subordinava alla condizione che il fatto costituisse una ingiuria grave a danno della moglie.

[52] Legge n. 119 del 2012, Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali, vigore dal 1 gennaio 2013, in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 293 del 17 dicembre 2013.

[53] Laddove si rendesse comunque necessario indicarne l’origine, si prevede l’impiego delle locuzioni «figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori dal matrimonio», in luogo di quelle precedenti «figli legittimi» e «naturali».

[54] Decreto Legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in vigore dal 7 febbraio 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2014.

[55]  Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile-10 giugno 2014, n. 162, in Gazzetta Ufficiale,18 giugno 2014, 26, pp. 1-16.

[56] Così la sentenza costituzionalen. 162 del 2014, cit.

[57] Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014, 4 settembre 2014.

[58] Le stesse parole sono sostanzialmente riprese nei Patti del 16 dicembre 1966, anch’essi elaborati in seno all’ONU: l’art. 23, comma I, del Patto internazionale sui diritti civili e politici  ripete che «La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo  Stato»; l’art. 10, comma I, del Patto sui diritti economici, sociali e culturali  ribadisce: «La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico». Il concetto di famiglia come prima e vitale cellula della società, fondamento della società e dello Stato, si trova in diversi passaggi della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 (riveduta nel 1996); nell’art. 33, comma 1, della Carta araba dei diritti dell’uomo (adottata il 15 settembre 1994, emendata in occasione del Summit della Lega Araba del 22-23 maggio 2004,  in vigore dal 15 marzo 2008) e nell’art, 18, comma 1, della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione dell’Unità Africana, poi Unione Africana, entrata in vigore il 21 ottobre 1986). Alla famiglia intesa come «unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli», si riferisce il preambolo della Convenzione sui diritti fanciullo (20 novembre 1989). Sempre con riferimento ai diritti del bambino, la Carta africana sui diritti e il benessere del bambino (adottata l’11 luglio 1990, entrata in vigore il 29 novembre 1999) , all’articolo 18, comma I (rubricato: Protezione della famiglia) afferma che: «La famiglia è la cellula di base naturale della società. Essa deve essere protetta e sostenuta dallo Stato nel suo costituirsi e nel suo sviluppo».

[59]C. Casini, Unioni di fatto, matrimonio, figli tra ideologia e realtà, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2007.

[60]San Paolo, lettera agli Efesini (5, 21-33): «sacramentum magnum est, dico de Cristo et de Ecclesia».

[61] Questo profilo è ampiamente sviluppato in C. Casini, Matrimonio, famiglia figli tra ideologia e realtà, cit.

[62]F. D’Agostino, Matrimonio tra omosessuali?In L’Osservatore Romano,  2000

[63] Legge n. 176 del 27 maggio 1991, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, in vigore dal 12 giugno 1991, in Gazzetta Ufficiale n.135 del 1 giugno 1991, Suppl. Ordinario n. 35.

[64] Il principio è ripetuto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 24, secondo e terzo comma), è presente poi nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (Consiglio d’Europa, 25 gennaio 1996) ratificata e resa esecutiva con Legge 20 marzo 2003 e nelle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010. In quest’ultimo documento in particolare, si afferma “Gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano”.

[65]G. La Pira, Di fronte all’aborto, in L’Osservatore romano, 19 marzo 1976.

teen beauty samantha rone ties up cassidy klein in hot ropes.taiwan girls