Il MPV interviene nel processo di legittimità costituzionale sul suicidio assistito

Di seguito riportiamo il testo dell’atto di intervento nel giudizio di costituzionalità sollevato nel processo al leader radicale, Marco Cappato, in ordine al suicidio assistito a Dj Fabo. Il Movimento per la Vita ha promosso un atto di intervento alla Corte Costituzionale, a difesa dei principi ispiratori del codice penale: la difesa dell’indisponibilità della vita. Il Mpv è assistito dagli Avv. Carlo Casini e Ciro Intino.

(Omissis)

Nel giudizio di legittimità costituzionale

Sollevato dalla I Corte d’Assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018, iscritta nel reg. ord. al n. 43 del 2018, pubblicata in G.U 1^ Serie Speciale – Corte Costituzionale, n.11 del 14 marzo 2018, nel procedimento penale a carico di Marco Cappato, che ha sospeso il giudizio e disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenuta la rilevanza e la non manifestata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio.

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Con il presente atto il Movimento per la Vita italiano, come sopra rappresentato e difeso, interviene in giudizio per chiedere che la questione sollevata dalla Corte di Assise di Milano sia dichiarata infondata.

Con riserva di presentare una ulteriore più dettagliata memoria nel corso del giudizio si indicano gli argomenti essenziali che impongono di considerare infondata la questione sollevata.

  1. Indisponibilità della vita umana

Sebbene la storia umana sia accompagnata da un fiume di sangue e da violenze di ogni genere, il cammino dell’umanità è orientato verso i più elevati livelli di civiltà dal criterio del rispetto della vita umana. Si pensi alla pena di morte.

Un tempo essa era la sanzione più frequente per atti illeciti anche di modesta importanza. Oggi essa è proibita in tutta Europa dal Protocollo n. 6 del 1983 e dal Protocollo n. 13 del 2002 che hanno integrato la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e la salvaguardia dei diritti fondamentali.

Anche in Italia l’art. 27 della Costituzione, come modificato dalla legge del 2.10.2007, proibisce la pena di morte. Nessuna utilità sociale, nessun intento di prevenzione del più orribile delitto giustifica la fredda decisione ed esecuzione dell’uccisione di un uomo.

Analoga evoluzione deve essere constatata riguardo alla guerra, un tempo considerata strumento di politica internazionale. Oggi l’art. 11 della Costituzione italiana ripudia la guerra, che resta possibile solo per legittima difesa.

La indisponibilità della vita umana non riguarda solo la vita altrui, ma anche la propria. L’art. 5 del codice civile dichiara nulli gli atti di disposizione del proprio corpo che riducano l’integrità fisica della persona. L’uccisione – ovviamente – è il più grave attentato all’integrità fisica. Supponiamo che taluno impedisca con l’uso della forza all’aspirante suicida di uccidersi. Non mancano episodi concreti: qualcuno si getta a nuoto e salva chi si era gettato nel fiume per morire, i vigili del fuoco salvano chi si vuol buttare da una finestra; chi si è avvelenato viene sottoposto di forza ad una lavanda gastrica. In questi casi ed altri simili chi impedisce l’autodeterminazione dell’aspirante suicida non commette certo i reati di violenza privata e di sequestro di persona. Anzi, chi ha impedito il suicidio viene considerato un eroe e talora insignito di onorificenze L’inerzia di fronte ad azioni suicide qualche volta può determinare l’incriminazione per omicidio colposo di chi non ha impedito il suicidio. Ad esempio la cassazione con sentenza n. 10.435 del 6 novembre 2003 ha confermato la condanna per omicidio colposo del direttore di una clinica per avere egli concesso una libera uscita ad una paziente che in passato aveva tentato il suicidio e che raggiunta la sua abitazione si era tolta la vita gettandosi dalla finestra. È ipotizzabile l’incriminazione per omicidio colposo per il vigile del fuoco che per paura non salva l’aspirante suicida che si è dato fuoco nel suo appartamento o l’agente carcerario che non sorveglia un detenuto come prescritto.

Il codice della strada impone l’obbligo del casco per i motociclisti e della cintura di sicurezza per gli automobilisti: essi non sono liberi di rischiare la propria vita. Le norme sul lavoro prevedono cautele che si applicano anche quando il lavoratore è autonomo e lavora in proprio: egli, anche se deve affrontare costi aggiuntivi, non può disapplicare norme che proteggono la sua vita. Nessuno può compiere un atto di generosità per donare ad altri un suo organo facendosi uccidere per prelevarlo. Non si può invocare la libertà per giustificare l’aiuto al suicidio di una persona malata e sofferente perché altrimenti si dovrebbe rispettare anche l’autodeterminazione del giovane sano tanto più libero di chi a causa della sofferenza può avere una minore lucidità mentale.

2.Dignità ed uguaglianza.

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo pone a fondamento della pace, della giustizia e della libertà il riconoscimento dell’uguale dignità di ogni essere umano. Il Patto universale sui diritti politici e quello sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 dichiarano che la dignità è “inerente” ad ogni essere umano. La dignità è il volto della vita. Al riguardo merita di essere ricordata la sentenza costituzionale tedesco-occidentale del 25 febbraio 1975 che pone “il singolo uomo, nella sua dignità al centro di tutte le norme” e dichiara che “a fondamento di questa concezione è l’idea che l’uomo nell’ordine della creazione possiede un valore proprio ed autonomo che esige costantemente il rispetto incondizionato della vita di ogni singolo, anche della vita di colui che può sembrare socialmente senza valore”.

Non si può separare l’esistenza umana dalla dignità. Su questo si fonda il principio di uguaglianza. Non è possibile discriminare tra vite umane più degne e vite umane meno degne. Questa è una logica moderna che ha cancellato tutte le discriminazioni della storia e che è alla base anche della nostra Costituzione, il cui art. 3 dichiara che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge”. L’affermazione dell’uguale dignità umana contrasta alla radice ogni forma di utilitarismo che pretenda di giudicare il valore della vita umana in base alla sua efficienza. Ogni vita umana vale in quanto esiste.

3.  La vita è presupposto della libertà

La libertà implica anche la facoltà di cambiare decisioni. È evidente che la morte impedisce definitivamente la libertà. Vita e libertà sono indissolubilmente intrecciate. Come nessuno può vendere la propria vita, così nessuno può cedere ad altri la propria libertà (magari rendendosi schiavo). Di conseguenza non è invocabile la libertà per giustificare il suicidio.

4. Differenza fra l’aiuto al suicidio e il rifiuto delle cure

La possibilità di rifiutare le cure deriva dalla dignità umana. Per costringere un malato a curarsi bisognerebbe usare violenza su di lui trascinandolo per esempio in un ospedale contro la sua volontà o sottoponendolo di forza ad un intervento chirurgico. Per questo l’art. 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che in nessun caso possono essere superati i limiti dovuti al rispetto della persona umana. Ma è evidente che uccidersi è qualcosa di profondamente diverso dal rifiutare le cure.

In conclusione, dalla lettera e dello spirito della Costituzione risulta la piena legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. In particolare si richiamano l’art. 2 che introduce nell’ordinamento italiano i diritti umani, l’art. 3 che stabilisce il principio di uguaglianza, l’art. 32 che considera la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività (la morte è ovviamente il massimo di perdita della salute), gli artt. 11 e 27 da cui emerge il valore supremo della vita umana.

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Alla luce di quanto dedotto

I sottoscritti difensori insistono nel chiedere che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 cp sollevate dalla I Corte di Assise di Milano, con ordinanza del 14 febbraio 2018 iscritta nel reg. ord. al n. 43 del 2018, pubblicata in G.U. 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 14 marzo 2018, vengano dichiarate manifestamente infondate, riservando ad eventuali e successivi atti ogni ulteriore opportuna illustrazione delle proprie difese ed il deposito di ogni eventuale documentazione.

(Omissis)

 

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