Dj Fabo: il caso Cappato spiegato in 10 punti
Note a margine della richiesta di archiviazione del procedimento a carico di Marco Cappato per i fatti relativi alla morte di Fabiano Antoniani
L’eccedenza emotiva, interpretativa, dispositiva che traspare dall’ordito argomentativo del testo del Provvedimento citato nel titolo, sollecita una riflessione accurata volta a far emergere ed analizzare una serie di aspetti nodali che, innervandone la trama logico-giuridica, assurgono ad altrettanti nuclei problematici qui assunti ad oggetto di puntuale disamina critica.
La vicenda storica, i cui risvolti specificamente inerenti l’indagato Marco Cappato hanno costituto oggetto del vaglio di rilevanza penale condotto dai Pubblici Ministeri milanesi Siciliano e Arduini, è fin troppo nota: il 28 febbraio scorso, lo storico esponente dei Radicali, si presentava ai Carabinieri di Milano rappresentando che, nei giorni immediatamente precedenti, avrebbe accompagnato in Svizzera, presso le strutture della Clinica “Dignitas”, Fabiano Antoniani, nell’intento di porre quest’ultimo in condizione di dar corso al suo desiderio di mettere fine alla sua esistenza, per mezzo di un’iniezione letale eseguita secondo i protocolli vigenti presso la medesima struttura sanitaria.
La fattispecie penale, rispetto alla quale verificare la sussumibilità della condotta di Cappato, è disciplinata nell’articolo 580 del Codice Penale, il quale, nel tipizzare il reato di “istigazione o aiuto al suicidio”, dispone, nella prima parte del primo comma, che “chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni”. Orbene, la verifica della perseguibilità penale dell’agire di Cappato avrebbe dovuto limitarsi a vagliarne le modalità del suo strutturarsi in vista di un pronunciamento che, ancorché non risolutivo –sull’ipotesi di una richiesta di archiviazione, così come su quella di una eventuale formulazione del capo di imputazione, è chiamato a pronunciarsi sempre il Giudice per le Indagini Preliminari – in nessun caso pare potesse eccedere questo ambito specifico. Insomma, le alternative a disposizione dei PM erano quelle di: valutare la possibile formulazione di un capo di imputazione a partire dai fatti appurati in sede di indagine, ovvero chiedere l’archiviazione del caso aperto a carico dell’indagato. Tertium non datur. Eppure, l’esondanza operativa, enunciativa, dispositiva degli inquirenti milanesi, come accennato e come avremo modo di approfondire, li ha spinti ben oltre questo limite, essenzialmente connaturato al ruolo che l’ordinamento definisce, riconosce ed attribuisce loro. Da qui l’esigenza di una disamina puntuale che assuma ad oggetto le criticità emerse alla lettura del testo e che di seguito vengono riproposte secondo uno schema che riproduce l’incedere argomentativo del testo medesimo.
1) Sgombrato il campo dalla sussumibilità della condotta dell’indagato all’ipotesi di “omicidio del consenziente”, dato il dominio, che l’Antoniani avrebbe conservato fino alla fine, dell’azione propriamente esecutiva del suicidio, ed altresì esclusa la configurabilità di un’ipotesi di “istigazione al suicidio”, considerata l’esistenza, comprovata da numerosi fonti testimoniali, di un proposito suicidiario già maturato da molto tempo nella mente di Fabiano, i PM si concentrano dunque sulla sola ipotesi delittuosa di “aiuto al suicidio”. Ebbene, dopo aver riportato, nel testo della Provvedimento, un passo di una sentenza della Cassazione Penale, la n° 3147 del 1998, nella quale univocamente si precisava che ai fini della configurabilità della suddetta fattispecie criminosa sarebbe “sufficiente che l’agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, una qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio”, e dopo aver altresì precisato che il tenore letterale della norma penale, «utilizzando un’espressione volutamente indeterminata quale “ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione” [loro le virgolette e il corsivo], sembra estendere ad libitum il numero delle condotte incriminate», i PM aggiungono di sentirsi in dovere di ricorrere ad una interpretazione che sia «più conforme ai criteri costituzionalmente orientati anche al fine di evitare la criminalizzazione di condotte che solo marginalmente ledono il bene giuridico protetto dalla norma, che solo la condotta di chi abbia agevolato in senso stretto la fase esecutiva del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso, possa essere oggetto di rimprovero penale» (nostri i corsivi). Insomma i PM si sentono in dovere, e in potere, di optare per una scelta interpretativa che apparendo «più rigorosa in ordine alla valutazione di sussistenza del nesso causale», consenta loro di allargare indefinitamente le maglie della rilevanza penale di condotte che in qualche misura hanno comunque sostanziato una forma di partecipazione materiale nella realizzazione dell’intento suicidiario. In un passo immediatamente precedente a quello citato, infatti, gli stessi inquirenti chiarivano che, se è vero che le fasi che hanno condotto alla morte di Fabiano, sono state numerose, distinte e sostanzialmente indipendenti l’una dall’altra, è altresì vero che la cesura tra le varie fasi, è data da «l’assoluta incapacità motoria dell’Antoniani che presuppone plurimi affidamenti in successione»: dunque, la sostanziale distanza, spaziale, fisica e temporale dell’agire di Cappato, rispetto al momento della morte dell’Antoniani, sarebbe dovuta non alla sostanziale irrilevanza finale di quell’agire, come argomentano gli estensori del Provvedimento, ma alla necessaria articolazione in fasi della complessa dinamica di realizzazione dell’intento, fasi che hanno visto svariati protagonisti affiancare Fabiano, uno dei quali è stato senza dubbio lo stesso Cappato. Anche l’accompagnamento mero, se visto nell’ottica dell’interpretazione offerta nella sentenza della Cassazione Penale riportata prima, concorre alla creazione di quella concatenazione di condotte tutte univocamente volte a far sì che si realizzasse lo scopo finale e dunque tutti coloro che se ne sono resi protagonisti dovrebbero esserne chiamati a rispondere, Cappato in primis.
Eppure l’interpretazione “restrittiva” per la quale hanno deliberatamente optato i due Sostituti porta a ritenere implausibile, ma assolutamente non illogica, la conseguenza cui noi siamo giunti. Lo stesso Cappato, avrebbe del resto, nelle settimane precedenti il fatto, «fornito consulto ed assistenza nel corso della malattia dell’Antoniani», e questo, lungi dall’occasionare l’insorgere di un intento suicida nello stesso, potrebbe certamente aver concorso a fomentarne e radicarne la convinzione, offrendo così materiale per la configurazione non solo di una condotta materialmente partecipativa nella realizzazione del proposito di Fabiano, come acclarato sopra, ma anche di una condotta volta ad offrire un’istigazione morale vera e propria, sebbene indiretta.
Del resto, ragionare in maniera opposta, come hanno fatto i PM, sostenendo che «ciascun passaggio di fase interrompe il nesso di causa tra la condotta posta in essere tra chi ha dato l’aiuto (e tra questi, ovviamente Cappato), e l’evento suicidio», varrebbe a far sì che mai potrebbe configurarsi il reato in parola, perché le fattispecie di “aiuto o istigazione al suicidio”, postulano, logicamente e necessariamente, un intervento previo, idoneo e sostanzialmente autonomo di un soggetto terzo che agisca in vista dell’agevolazione dell’intento suicidiario e che interrompa la sua azione esattamente sul punto in cui ha inizio la condotta esiziale del suicida. Tale interruzione, dunque, in nessun caso potrà valere a scriminare la condotta di chi vi concorre, come invece inspiegabilmente riconoscono i magistrati della Procura di Milano.
2) Questi ultimi, poi, fedeli ad una linea interpretativa che, come essi stessi hanno ammesso, confligge tanto col tenore letterale della norma, quanto con l’orientamento giurisprudenziale offerto dallo stesso Giudice nomofilattico, escludono altresì la configurabilità a carico di Cappato dell’ipotesi di “concorso nell’aiuto al suicidio”, perché «in caso di interpretazione di segno opposto, verrebbero penalmente sanzionate condotte che si collocano in una fase molto distante da quella effettivamente lesiva del bene giuridico protetto» (nostro il corsivo). Ebbene, ancora una volta, la formula prescelta unisce ad una sostanziale, fumosa inconsistenza concettuale e logico-giuridica, la pretermissione dei soli elementi veramente utili alla configurazione di un’ipotesi concorsuale, ovvero: a) la compartecipazione operativa alla realizzazione di un unico illecito; 2) il contributo causale personale, materialmente concretatosi in una condotta esteriore. L’agire, peraltro documentato di Cappato, sembra aver offerto in questa occasione, a differenza di quanto sostenuto dai PM milanesi, aspetti utili al rinvenimento di entrambi gli elementi menzionati: partecipazione volontaria e consapevole nell’attuazione dell’illecito, realizzata per mezzo di un’autonoma condotta causalmente concorrente con quella di altri soggetti.
3) Quanto all’idea che l’ordinamento italiano, nel discipinare l’aborto, avrebbe realizzato una sorta di bilanciamento tra il bene della vita della madre e quella del figlio, ricostruzione citata a sproposito dagli inquirenti milanesi per provare la pretesa ponderazione implicitamente fatta propria dal sistema giuridico, proprio in rapporto ai beni di dignità della vita e qualità della stessa, fa d’uopo rettificare tale suggestione precisando che nel caso dell’interruzione volontaria della gravidanza il legisltore mai ha pensato di operare un raffronto comparativo tra il bene-vita della madre e quello del figlio, non potendo ragionevolmente disporre di criteri utili a stabilire quale potrebbe essere la vita di maggior valore. Molto più semplicemente, nel caso di specie, configurandosi una situazione nella quale non appare possibile salvare, in nessun modo, entrambe le vite, e potendo al contrario giungere a salvaguardane una per mezzo del sacrificio dell’altra, accetta che ciò abbia ad aversi, e ciò proprio in nome di quel solo bene fondamentalissimo che è la vita stessa. Un bilanciamento, al contrario, suppone che sui piatti della bilancia si pongano beni o valori differenti: nel caso dell’aborto non è assolutamente così, giacché si parla sempre e solo della vita di due esseri umani, che hanno agli occhi del legislatore il medesimo valore, come prova il fatto, sottolineato del resto dagli stessi Sostituti, che «non susstiste alcun obbligo [a carico della madre] di interrompere la gravidanza, anche quando da questa possa derivare un pericolo per la sua incolumità» e ciò perché, in questo caso, ella starebbe puntando a salvare la vita del figlio appunto. Questo non significa affatto dunque, come ancora una volta erroneamente hanno sostenuto gli estensori del Provvedimento, che il legislatore stia dando una presunta prevalenza al «diritto di autodeterminazione della donna»: il legislatore permette piuttosto a questa di scegliere, essendo peraltro l’unica a poterlo fare, di togliere la vita al figlio quando questo valga a salvare la sua di vita, quando cioè il prosieguo della gravidanza assurgerebbe a pericolo per la sua stessa incolumità psichica o fisica. Nessun tipo di connessione o raffronto appare dunque possibile rispetto ai temi della dignità e della qualità della vita qui in esame.
4) Quanto alla citazione dell’articolo 32 della nostra Carta fondamentale, che solennemente afferma che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività», va precisato in primis che si tratta di uno dei pochissimi articoli, di tutto il testo, che non solo contempla espressamente il carattere “fondamentale” di un diritto, nel caso di specie quello alla salute, ma che altresì prescrive che la relativa tutela si attui all’interno dell’imprescindibile cornice normativa dettata dal principio del “rispetto della persona umana”. La Costituzione dispone infine che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. A tal proposito i PM milanesi precisano che «anche in materia di diritto alla salute, il limite oltre il quale non può essere imposto un obbligo di cura è dato […], da quell’insieme di valori che costituiscono l’individualità di ogni essere umano e che ben si compendiano nel concetto di “dignità della figura umana”». Orbene, qui non di rinuncia alle cure stiamo parlando, bensì di riconoscere la validità e l’efficacia della titolarità di una situazione giuridica soggettiva attiva in capo ad un soggetto in forza della quale questi può veder soddisfatto la sua volontà di essere accompagnato alla morte. Non siamo più, cioè, nell’ambito del “diritto alla rinuncia delle terapie”, ma in un ambito completamente diverso, che ha a che fare con ciò che riguarda il “diritto a chiedere di essere aiutato a morire”, il cui contenuto, dunque, difficilmente potrà incontrare una copertura di rango costituzionale nell’articolo 32. Ecco perché i riferimenti al caso Englaro (interruzione all’alimentazione e all’idratazione artificiale, che peraltro non sono mai stati dalla prassi clinica considerate terapie, a partire dalla ricostruzione ex post della volontà di Eluana), e al caso Welby (deliberata rinuncia all’uso del respiratore che lo teneva in vita), appaiono assolutamente fuori luogo, giacché descrivono situazioni concretamente diverse da quella di Fabiano, il quale invece volontariamente e consapevolmente ha chiesto di essere sottoposto ad una sedazione letale, come del resto gli stessi magistrati riconoscono: «Nella vicenda di Fabiano Antoniani […], non si è verificata una mera “rinuncia alle cure” con esito mortale, bensì un atto direttamente dispositivo della vita stessa da parte del suo titolare».
5) Quest’ultimo aspetto, il carattere cioè unilateralmente “dispositivo” della volontà di Fabiano, pone l’intero discorso sull’ipotetica esistenza di un “diritto al suicidio”, per usare la terminologia fatta propria dagli estensori del Provvedimento, fuori dalla logica del “consenso informato”, logica che, stando anche alla Convenzione di Oviedo, parimenti citata nel testo, dovrebbe innervare e peculiarizzare qualsiasi relazione medico-paziente. L’arte medica è da sempre consistita nella pratica clinica di curare il paziente, di averne cura, di trattare il malato e la sua malattia. Il diritto stesso postula questo elementare aspetto, implicato dalle sane pratiche rese oggetto delle medesime disposizioni della deontologia medica, il cui codice, adottato dalla Federazione dell’ordine dei medici nel 2014, precisa che “doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna”. La relazione tra medico e paziente appare, in ogni momento del suo dispiegarsi, informata a “l’alleanza di cura fondata sulla sulla reciproca fiducia” e “su un’informazione comprensibile e completa”, vale a dire “sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostiche-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze”. Appare evidente che nel contesto originato dal caso in esame, qualsiasi discorso relativo alla “verifica della congruenza logica e clinica delle richieste del paziente con le sue condizioni in atto”, così come l’attenersi ai criteri di “proporzionalità e ragionevolezza”, in vista della messa a punto dell’intervento terapeutico stimato migliore per il caso concreto, non può trovare applicazione alcuna e con ciò viene altresì a mancare lo spazio per un’azione del medico autenticamente autonoma e non meramente esecutiva della volontà dispositiva, unilaterale, non dialogica o meramente dichiarativa del malato.
6) Si fa poi molto parlare nel testo della configurabilità, all’interno del nostro ordinamento, di un “diritto al suicidio” che potrebbe, e dovrebbe, essere riconosciuto al malato in presenza di alcune precise condizioni, elencate dai magistrati e che saranno analizzate nella disamina contenuta nel punto seguente. Quello che appare indubitabile, al di là delle illazioni degli inquirenti, è che il suicidio, al pari del reato di omicidio, configura un illecito nella misura in cui attenta a quel bene fondamentale tutelato dall’ordinamento che è la vita umana, come prova il fatto che il codice persegue le condotte di “istigazione o aiuto al suicidio” o di “omidicio del consenziente”. Il fatto che chi attenti contro la sua propria vita non venga poi perseguito, la circostanza cioè che aver realizzato un tentativo di suicidio non porti alla configurazione di un reato penalmente sanzionato a carico di chi lo ha compiuto, è dovuto sostanzialmente a tre fattori: a) l’eventuale sanzione non spiegherebbe la sua efficacia afflittiva nei confronti di chi ha mostrato di essere pronto a mettere in discussione la propria stessa vita; b) parrebbe ingiusto sottoporre all’ulteriore umiliazione della pena chi ha già subito l’onta di non riuscire in un gesto tanto estremo; c) la traiettoria offensiva della condotta ha finito col riguardare il solo bene della sua propria vita e non anche quello di altri consociati. Questi aspetti escludono, invero, la perseguibilità penale di chi tenta il suicidio, e non il fatto che l’ordinamento riconosca ai consociati una qualche forma di autodeterminazione su se stessi tale da poter giungere a mettere in discussione il bene fondamentale della vita propria, come invece i magistrati, in diversi passaggi, parrebbero voler acclarare: «Bisogna riconoscere che il principio del rispetto della vita umana, impone l’attribuzione a Fabiano Antoniani, ed in conseguenza a tutti gli individui che si trovano nella medesime condizioni, di un vero e proprio “diritto al suicidio”» (nostro il corsivo).
7) A proposito delle condizioni in presenza delle quali sarebbe lecito riconoscere la titolarità individuale di un vero e proprio “diritto al suicidio”, i PM milanesi ne individuano quattro: a) condizioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze; b) l’esistenza di una cornice legislativa e di una disciplina regolamentare ben definite che sia volta a scongiurare abusi; c) il decorso mortale cui metterebbe capo la ricuncia ai trattamenti terapeutici; b) il fatto che il malato consideri, attualmente, indegne e intollerabili le sue condizioni di vita. Ebbene, quanto ai primi tre punti, va osservato che, a parte la difficoltà di capire se le sofferenze cui si accenna debbano essere intese solo come di natura fisica o anche di natura psichica, va anche precisato che in Italia, a fronte del riconoscimento fatto dai PM milanesi della pretesa esistenza di un “diritto al suicidio”, la cui titolarità andrebbe appunto attribuita in presenza delle condizioni che qui si discutono, non esiste alcuna norma o protocollo o regolamento che disciplini questo tipo di pratiche tout court “eutanasiche” e già solo questo avrebbe dovuto prudentemente dissuadere gli estensori del Provvedimento dall’optare per tale forma di riconoscimento. In più, si ripete, nel caso di Fabiano non si è trattato di interrompere semplicemente un insieme di trattamenti terapeutici, ma si è andati ben oltre nel chiedere di veder legalizzato il desiderio, sebbene in presenza di alcune condizioni, di porre fine alla propria vita.
8) E proprio nell’ottica della dinamica umanissima del desiderio, va letta la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani relativa al caso Gross vs Svizzera, del maggio 2013, menzionata dai magistrati milanesi e afferente alla vicenda della signora Gross appunto, cittadina svizzera, la quale non riuscendo ad accettare il decadimento delle sue capacità fisiche e mentali legato all’invecchiamento, decide di porre fine alla sua vita. Fallito un primo tentativo di suicidio, decide di ricorrere a una sostanza letale, il pentobarbital di sodio, per evitare di fallire ancora. La signora Gross si rivolge pertanto a diversi medici che, pur reputandola in condizioni di assumere la sua scelta in modo pienamente consapevole, non le prescrivono la sostanza poiché non soffre di alcuna malattia. Dopo varie tappe presso le corti nazionali di diverso ordine e grado, giunge finalmente alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nella sentenza definitiva, si limiterà a condannare la Svizzera per la mancanza di chiare linee-guida quanto alla somministrazione della sostanza a soggetti che versino in casi assimilabili a quello che ha visto protagonista la signora Gross. A parte il voto discordante di tre giudici della Corte, tra cui i quali quello del Presidente Raimondi, che argomentano invece a proposito della chiarezza e linearità della disciplina nazionale svizzera in materia, la decisione del Giudice sovranazionale in nessun momento riconosce in capo agli Stati europei l’obbligo di contemplare nei propri ordinamenti, seppure a certe condizioni, un “diritto al suicidio”. L’altra sentenza citata dai PM milanesi –a completamento del quadro delle fonti giurisprudenziali sovranazionali citate e che avrebbero dovuto giustificare l’assunto circa l’esistenza, a livello ordinamentale e a certe condizioni, di un “diritto al suicidio”– era quella relativa al caso Pretty vs Regno Unito. In essa, il non accoglimento, ad opera dei giudici dei diversi gradi della giurisdizione inglese, della richiesta formulata reiteratamente da parte della signora Pretty di essere sottoposta ad eutanasia attiva, viene parimenti considerato legittimo dalla Corte Europea perché disposto in conformità con quanto prevede il Suicide Act del 1961, disposizione normativa vigente ed adottata dalla Stato inglese nell’ambito di quell’autonomia legislativa che trova il suo fondamento ultimo nel cosiddetto “principio del margine di apprezzamento”, di quello spazio cioè riservato agli Stati parte quanto alla disciplina di ambiti tematici che presentano un elevato grado complessità e un gran numero di implicazioni, etiche in primis. Dunque, neppure in quest’ultimo caso la Corte Europea ha mai fatto cenno ad un obbligo che gli Stati membri avrebbero di dar accoglienza ordinamentale ad un preteso “diritto al suicidio”
9) Quanto al dato della intollerabilità/indegnità delle condizioni di vita in cui verserebbe l’infermo, il quale proprio in ragione di ciò potrebbe sentirsi in diritto di domandare che si ponga fine alla sua esistenza, alla sua agonia, alla suo calvario di sofferenze, ebbene, non è chi non veda come questo sia il solo argomento veramente dirimente, il solo che possa generare quell’umanissimo e giusto senso di compassione, come accaduto nell’opinione pubblica nel caso di Fabiano. A dire che questo non cessa per un istante di essere la ragione che con maggiore assillo interpella, scuote e lascia sgomenti chi, come lo scrivente, si oppone a qualsivoglia logica di legalizzazione di tali pratiche. Se però da un lato non può ignorarsi il grido di umana sofferenza che sale dai ricoveri nei quali giacciono innumerevoli esistenze svilite dagli oltraggi della sofferenza, fisica e morale, che la malattia può generare, non è chi non veda come largire un passaporto di giuridicità tout court al suicidio assistito, lasci inesorabilmente aperta la porta ad un rischio duplice: 1) la “certificazione” quasi, per mezzo dell’attività di normazione giuridica, del carattere di dignità svilita che avrebbero quanti versano in tali condizioni; a dire cioè che la titolarità di un diritto ad essere accompagnati alla morte dovendosi riconoscere esclusivamente in capo a quelli che versano in condizioni di vita fortemente segnate dalla malattia, finirebbe con l’assumere il carattere di un sigillo sociale ad uno stato esistenziale stimato come “meno degno”; 2) lasciare che l’ultima parola sul carattere intollerabile/indegno di una vita umana che si sta conducendo nella malattia sia del malato e sia di forma imperativa, significherebbe introdurre un elemento di soggettività che, radicando nel grado di sofferenza individuale, sarebbe difficilmente valutabile secondo criteri oggettivi, e questa impossibilità potrebbe portare ad avallare la legittimità di domande di suicidio basate, ad esempio, su mere malattie psichiche, magari perfettamente guaribili, ma in costanza delle quali verrebbe certamente compromessa l’effettiva capacità di giudizio del singolo. Quando dunque un’esistenza ha assunto i tratti di una spirale di sofferenza che nessun rimedio può interrompere o contenere e quando a questo si aggiunge l’inefficacia delle terapie e la prospettiva scientificamemte certa di una fine comunque imminente, è lo stesso buon senso, proprio della pratica medica classica, a venire in nostro aiuto, opponendo all’agire eventualmente insistente del medico il divieto dell’accanimento terapeutico. Da questo, poi, la soluzione dell’accompagnamento alla morte per mezzo di una pianificazione accurata delle soluzioni palliative discende come naturale conseguenza di un agire informato alla scienza e alla coscienza medica.
10) Ciò che indubbiamente lascia maggiormente interdetti è la leggerezza con la quale i PM milanesi ritengono di potersi spingere a sostenere che nel caso di Fabiano l’insieme delle circostanze, soggettive e oggettive, già più volte accennate, trasformerebbe «questo “fatto illecito non punito”, in un vero e proprio diritto, addirittura di rilievo costituzionale» (nostro il corsivo). Non basta dunque aver aderito ad una interpretazione deliberatamente restrittiva dell’articolo 579 del Codice Penale –in barba tanto al tenore letterale della norma quanto ad una linea interpretativa già consolidata da parte della Cassazione– e aver offerto una lettura impropria tanto dell’articolo 32 della Costituzione come di un insieme di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La creatività davvero incontenibile degli inquirenti milanesi è stata tale da spingerli al punto di assumere l’esistenza di un diritto che, pur non esistendo nel nostro ordinamento, e anzi, pur incontrando, quanto alla condotta che ne è oggetto, il limite espresso di una norma penale codificata, si è scelto di qualificare come fondamentale, tanto da riconoscerne piena dignità costituzionale!
Mentre ci si accinge ad ultimare queste considerazioni, sopraggiunge la notizia, dalla Procura di Milano, che il GIP avrebbe respinto la Richiesta di archiviazione avanzata da parte dei due PM milanesi e avrebbe contestualmente calendarizzato un’apposita udienza, per il prossimo luglio, nella quale poter incontrare tutte le parti, così da condurre un’analisi più accurata ed esaustiva dei fatti. Si spera che in quella sede possa essere ridimensionata il carattere abnorme che ha finito con l’assumere il Provvedimento ora esaminato e si possa così opporre un argine alla tendenza, sempre più diffusa tra i magistrati, a porre deliberatamente in essere condotte, giudiziarie e giurisdizionali, definite suppletive, ma che sempre più spesso assumono i tratti di autentiche prevaricazioni nei confronti del potere politico e legislativo.
Antonio Casciano