Il parto in anonimato: analisi della normativa – a cura di Franco Vitale

I diritti della madre e del figlio secondo il Disegno di legge “Modifiche all’art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita” approvato dalla Camera dei deputati.

1.I fatti recenti sull’abbandono di neonato e di infanticidio, resi noti dalla stampa, richiamano l’attenzione sull’istituto del parto in anonimato[1].

Il Italia la madre può partorire in anonimato. Tale diritto aveva già un riconoscimento, sia pure implicito, nel R.D. n. 798 del 1927; e viene chiaramente stabilito con il D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, relativo al nuovo ordinamento dello stato civile, che all’art. 30, primo comma, dispone: “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”. La madre, per avvalersi del diritto all’anonimato, deve dichiarare di “non essere nominata”.

Ai fini della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione di nascita, corredata dalla constatazione di avvenuto parto (contenente le indicazioni previste dal secondo comma del predetto art. 30), va resa all’Ufficiale dello stato civile che, nel caso della madre che intende restare nell’anonimato, sarà in grado di disporre degli elementi necessari per la comunicazione al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione di adottabilità.

Il parto in anonimato consente la tutela del concepito con la salvaguardia del diritto alla vita, perché, per la segretezza del parto, la madre può decidere di continuare la gravidanza; si evitano, altresì, l’abbandono del figlio e l’infanticidio[2].

Si è rilevato che il partorire in segreto ha salvato la vita a migliaia di bambini[3].

Devesi, anche, evidenziare che l’istituto in esame ha dato alle madri la possibilità di partorire in ospedale, con la garanzia di assistenza sia per il periodo di gestazione, sia durante che dopo il parto.

La donna, trovandosi in difficoltà non superabili, ha diritto al parto in anonimato, ma rinuncia al figlio; a questo è garantito il diritto ad avere una famiglia ove crescere come figlio.

La normativa del parto in anonimato si applica alla donna italiana, straniera, immigrata, anche se clandestina.

  1. Nel contempo si è posta la problematica della conoscenza, da parte del figlio dato in adozione dal Tribunale per i minorenni[4], delle proprie origini[5]. Si è fatto ricorso alle Convenzioni Internazionali[6], si è indicata l’esperienza francese[7].

Sono sorti comitati ed associazioni per il diritto alla conoscenza delle origini, che hanno contestato la segretezza a riguardo della identificazione della partoriente, adducendo il grave pregiudizio della salute dell’adottato[8].

Sul punto v’è stata dottrina di parere diverso, che è bene richiamare. Sulla salute del figlio non riconosciuto in primo luogo si è osservato che l’anonimato della partoriente non esclude la raccolta dei dati di anamnesi clinica e storica della madre: “età, nazionalità, patologie personali o familiari e motivazioni dell’abbandono[9].

Si è altresì rilevato che le disposizioni di legge sul parto in anonimato (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 396/2000, art. 28, commi 4, 5 e 7, L. 184/1983) permettono di adire alla conoscenza dei suddetti dati, sempreché non venga svelata l’identità della madre [10].

  1. Avverso la segretezza del parto, oltre al pregiudizio per la salute dell’adottato, si è fatto richiamo al diritto fondamentale alla identità personale, cui contribuisce la conoscenza delle origini.

Si è, quindi, prospettato un conflitto fra i due diritti (della madre all’anonimato e del figlio a conoscere le proprie radici) sul quale si è pronunziata la Corte Costituzionale con due sentenze.

Nella prima sentenza del 25 novembre 2005 n. 425[11] la Consulta ha osservato che il diritto della madre al parto in anonimato “mira evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendo la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita ed in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi”.

Nella decisione del 22 novembre 2013 n. 278[12] la Corte Costituzionale ha fatto riferimento alla precedente pronunzia ed ha confermato che “il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa … sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni personali, ambientali, culturali, sociali, tali da generare l’emergenza di pericoli per la salute psicologica o della stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo sullo sfondo di una scelta di sistema improntato nel senso di favorire, per se stessa, la genitorialità[13].

La Consulta, d’altra parte, considera il “diritto del figlio a conoscere le proprie origini” ed osserva che l’accesso alla “propria storia parentale costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona”, con l’avvertenza, però, (ed anche preoccupazione) che l’esercizio di tale diritto non “si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all’anonimato della madre – che coinvolgono esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita[14].

Senonché il Giudice delle leggi, a questo punto, rileva che la questione sollevata dal Giudice rimettente investe, più che altro, “ l’irreversibilità” della scelta per l’anonimato, che può ammettersi come rinunzia irreversibile alla genitorialità giuridica, ma non come rinuncia alla genitorialità naturale, perché in tal caso verrebbe introdotto “nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio con esiti difficilmente compatibili con l’art. 2 Cost.”.

La censura così investe la “eccessiva rigidità” della disciplina del parto in anonimato in quanto non si consente, “su richiesta del figlio”, l’interpello della madre “ai fini di una eventuale revoca” della dichiarazione “di non voler essere nominata” (così nel dispositivo della sentenza in esame con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 117, comma 2 del D. Lgs. n. 196 del 2003).

  1. Occorre prendere atto che la Consulta ha risolto il conflitto in questione, valorizzando la dichiarazione di volontà della madre che, consapevole della segretezza del parto, con molto amore ha salvato la vita del figlio continuando la gravidanza e che, sempre con riguardo al figlio, con un atto di amore può rendersi disponibile all’incontro, revocando l’anonimato, reso irreversibile dalla norma ritenuta incostituzionale.

Se il Giudice delle leggi, stabilendo la possibilità di revoca della segretezza, ha fondato il suo giudizio in particolare sulla madre, pur tenendo in debito conto la persona del figlio, legittimato alla richiesta di conoscere le origini e di incontrare la madre, rimane fermo che il legislatore ordinario, nel dare attuazione a quanto disposto dalla Consulta “assicuri la necessaria riservatezza” nel procedimento di interpello della madre[15].

La sentenza, nell’ultima parte della motivazione con chiarezza indica il compito del legislatore, il quale, per la “verifica delle … attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata”, deve garantire “in termini rigorosiil suo diritto all’anonimato”, e predisporre procedimenti di “accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo” che rispettino al massimo la riservatezza[16].

La madre può consentire all’incontro con il figlio, rinunciando nei suoi riguardi alla segretezza del parto; ma ha tutto l’interesse e diritto a che questo non sia portato a conoscenza di terzi, dei familiari e delle persone che le stanno accanto, evitando conseguenze che potrebbero essere drammatiche[17].

La stessa riflessione sulla riservatezza vale anche per il figlio.

  1. Tenendo in debito conto che la Consulta ha rilevato la illegittimità costituzionale con riguardo alla “irreversibilità” della scelta di anonimato fatta dalla madre, appare ragionevole che l’iniziativa per la conoscenza e l’incontro con il figlio competa alla madre e non già al figlio.

Per dirimere conflitto sul punto e per ottenere con maggior rigore la segretezza e la riservatezza sul parto, si potrebbe far ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Sia la madre che il figlio si rivolgono all’Autorità predetta ed ognuno comunica una dichiarazione in merito all’incontro da custodire presso il Garante.

Quest’ultimo, una volta che abbia le due dichiarazioni, entrambe dirette alla possibilità dell’incontro, ne dà attuazione[18].

D’altro canto, se l’iniziativa per l’incontro viene data al figlio, con facoltà di rivolgersi al Tribunale per i minorenni competente per conoscere le proprie origini, di fatto possono verificarsi situazioni di pregiudizio della riservatezza , come si dirà in prosieguo[19].

  1. Dai lavori preparatori del Parlamento, per dare attuazione al disposto della Corte Costituzionale con la modifica del comma 7 dell’art. 28 L. n. 184/1983, si ha modo di rilevare il Disegno di legge, presentato alle Camere dei Deputati dall’on. Rossomando, che si avvicina di molto alla prospettata soluzione per il rispetto della riservatezza.

È opportuno trascrivere il testo sul punto in questione: “L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della partoriente che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

La partoriente che ha dichiarato alla nascita di non volere essere nominata può in qualsiasi momento esprimere la propria disponibilità a incontrare il proprio nato con comunicazione scritta al Garante dei dati personali.

L’adottato non riconosciuto alla nascita può, raggiunta l’età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunziato la sua adozione, di incontrare la donna che lo ha partorito.

Il Tribunale esaminata la richiesta che, se accolta, trasmette al Garante per la protezione dei dati personali che ne dà attuazione a condizione che la donna abbia precedentemente manifestato la propria disponibilità all’incontro”.

La normativa proposta nel Disegno di legge Rossomando merita la nostra attenzione.

Si osserva che viene messa in evidenza la posizione della madre che in ogni momento può dichiararsi disponibile all’incontro con il figlio; e, nel contempo, si riconosce il diritto del figlio a conoscere le sue origini, che si risolve sostanzialmente nel poter incontrare la propria madre; il tutto con la riservatezza che viene data dal Garante dei dati personali.

Al di là del disposto normativo, nella proposta Rossomando si tocca la sostanza, e la verità, del rapporto che sempre, nonostante tutte le avversità, lega la madre al figlio: durante il periodo di gestazione il rapporto biologico tra madre e figlio è identitario e rivela che i due si appartengono[20].

Nel Disegno di legge Rossomando l’aspetto valoriale è dato dal nuovo incontro che si realizza tra madre e figlio dopo il lungo tempo trascorso dalla nascita; e ciò può farsi nel pieno rispetto della riservatezza.

  1. Le considerazioni sopra esposte non hanno trovato accoglienza da parte delle Camera dei deputati, né è stato seguito l’orientamento del Disegno di leggeRossomando.

I vari Disegni di legge presentati sono stati unificati in un testo unico che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2015 e trasmesso al Senato della Repubblica.

 Il Disegno di legge ha come titolo: “Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”.

Il Senato deve provvedere alla eventuale approvazione o modifica del Disegno di legge, le cui disposizioni sono contenute in cinque articoli.

8.1 L’articolo 1, comma 1, lettera a), in sostituzione del primo e secondo periodo del comma 5 dell’art. 28 in questione, stabilisce che il figlio della madre che ha partorito in anonimato, raggiunta la maggiore età, ha diritto ad avere informazioni sulla “sua origine e l’identità dei suoi genitori biologici”.

Alla fine del detto comma 5 si aggiunge che, pur riconosciuto il diritto alle informazioni, rimangono escluse “azioni di stato” e “rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorie” del figlio; e, se quest’ultimo è incapace, anche parzialmente, l’istanza per le informazioni viene presentata dal legale rappresentante, ma solo per le “informazioni di carattere sanitario”.

8.2 Alla lettera b) del comma 1 della norma in predicato si attua la sostituzione del comma 7 dell’art. 28 L. n. 184/1983. La nuova disciplina consente al figlio la conoscenza delle proprie origini quando la madre abbia revocato la dichiarazione di anonimato, “ovvero sia deceduta”.

L’atto di revoca, con le indicazioni del luogo e data del parto e del figlio nato, viene autenticato dall’Ufficiale dello stato civile (- deve intendersi del Comune di residenza della madre -) che lo trasmette al Tribunale per i minori del luogo di nascita del figlio. Il predetto Tribunale è, altresì, competente a ricevere la comunicazione della conferma della propria volontà di scelta dell’anonimato, che la madre, decorsi 18 anni dalla nascita del figlio, può rendere.

Nel caso di conferma dell’anonimato, qualora sia proposta l’istanza ai sensi del successivo comma 7 bis (- di cui in prosieguo -), sempre il predetto Tribunale, se richiesto, è competente ad autorizzare l’acquisizione delle sole informazioni di carattere sanitario che riguardano “le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.”.

8.3 La lettera c) del comma 1, art. 1 Disegno di legge, introduce nell’art. 28, L. 184/1983 il comma 7 bis, ove è prevista l’iniziativa del figlio, il quale, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, può presentare istanza al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza, al fine di conoscere le proprie origini e l’identità dei genitori.

L’istanza può essere presentata per una sola volta; legittimati sono i soggetti indicati nei commi 4 e 5 dell’art. 28 suddetto, e cioè:

– il figlio non riconosciuto alla nascita, che abbia compiuto 18 anni e quindi sia divenuto maggiorenne;

– l’adottato, raggiunta la maggiore età;

– i genitori adottivi, ai quali si riconosca la legittimazione per gravi e comprovati motivi;

– i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità per la salute del minore.

Innanzi al predetto Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio si svolge il procedimento per rintracciare la madre e verificare la volontà della stessa sul mantenimento o meno dell’anonimato.

Il Giudice si avvale, “preferibilmente” dei servizi sociali, e “con modalità che assicurino la massima riservatezza”; una volta a conoscenza della identità della madre e del suo recapito provvede alla convocazione. Nel testo si dice espressamente “contatta la madre per verificare se intenda mantenere l’anonimato” ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.

Sempre al fine che il procedimento “si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre”, il Giudice deve tenere conto “dell’età e dello stato di salute psico-fisica della madre” e “delle sue condizioni familiari, sociali ed ambientali”.

Le persone coinvolte nel procedimento sono tenute “al segreto sulle informazioni raccolte”.

Al termine del procedimento la madre può revocare la dichiarazione della volontà di non essere nominata, o confermare il mantenimento dell’anonimato. In questo secondo caso il Giudice si limita ad autorizzare l’accesso dei legittimati alle sole informazioni sanitarie come sopra specificato al paragrafo 8.2.

È bene evidenziare che il Disegno di legge in esame al comma 7 bis fa riferimento alle stesse informazioni di carattere sanitario, indicate nel comma 7, oggetto dell’autorizzazione limitata a causa del permanere dell’anonimato.

Devesi osservare che il Disegno di legge nelle modifiche dell’art. 28 in questione prevede l’intervento di due Tribunali per i minorenni, l’uno del luogo di nascita del figlio (comma 7) e l’altro del luogo di residenza sempre del figlio (comma 7 bis).

Si può pensare che il legislatore abbia voluto delineare due situazioni diverse, con procedimenti diversi e due Giudici competenti diversi. Nel primo caso – comma 7 – è preminente la figura della madre che ha partorito in anonimato; essa può:

  1. a) revocare la scelta di non essere nominata;
  2. b) confermare la propria volontà di restare nell’anonimato, comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

Nel secondo caso – comma 7 bis – si viene incontro alla iniziativa del figlio, da attuarsi innanzi al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dello stesso.

In entrambe le ipotesi, ove intervenga la volontà della madre di mantenere l’anonimato, si perviene allo stesso provvedimento di autorizzazione dell’accesso alle sole informazioni a carattere sanitario.

Desta perplessità la previsione dei due Tribunali competenti, atteso che nel Disegno non viene stabilito alcun collegamento fra i due Giudici.

È agevole annotare le conseguenze negative.

Si richiama che per il disposto del comma 7 la madre, trascorsi 18 anni dalla nascita del figlio, può “confermare la propria volontà” di non essere nominata, e deve darne comunicazione solo al tribunale del luogo del parto, e non anche al Tribunale del luogo di residenza del figlio (il legislatore ben può aver ritenuto che la madre, probabilmente, ignora il luogo della residenza del figlio ormai maggiorenne).

Può, quindi, verificarsi che, da un canto, la madre abbia comunicato la conferma di anonimato, che rimane in deposito presso il Tribunale del luogo di nascita, e, d’altro lato, a seguito dell’istanza ex comma 7 bis, il Giudice del luogo di residenza del figlio abbia già provveduto ad incaricare i Servizi sociali per rintracciare la madre ai fini di “contattarla”, e cioè si sia svolta tutta una serie di attività,anche a scapito della riservatezza.

Vi è, indubbiamente, una lacuna, che va risolta in Senato[21].

8.4 Sempre dalla lettera c), comma 1, art. 1 del Disegno di legge, viene inserito nell’art. 28 in questione il comma 7 ter. Nella disposizione si prevede un terzo procedimento che riguarda la specifica istanza che le persone, legittimate ad avere le informazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 28 suddetto, ed il figlio non riconosciuto, possono presentare al “Tribunale per i minori” nel caso non sia intervenuta la revoca, da parte della madre, della dichiarazione di anonimato.

Il Tribunale competente devesi ritenere sia quello del luogo di residenza del figlio, e non più quello del luogo del parto. Il provvedimento che il Tribunale può emettere, ai sensi del comma 7 ter, è limitato all’autorizzazione ad avere solo informazioni di carattere sanitario; e cioè, come al disposto sia del comma 7 che del comma 7 bis, “le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento alle eventuali presenze di patologie ereditarie trasmissibili”.

Stando alla specifica statuizione sulla autorizzazione che il Tribunale adito, ai sensi comma 7 ter, può rilasciare, devesi intendere che l’istanza dei legittimati debba limitarsi alla richiesta di acquisire solo le informazioni di carattere sanitario. Diversamente, e cioè se l’istanza fosse diretta a conoscere anche le origini e l’identità dei genitori, in particolare della madre, i legittimati dovrebbero far ricorso al procedimento previsto dal comma 7 bis; conseguentemente il comma 7 ter non avrebbe ragion di essere, restando un inutile duplicato del precedente comma 7 bis, rilevato altresì, che i legittimati sono gli stessi soggetti indicati sia nel comma 7 bis che nel comma 7 ter.

  1. L’art. 3 del disegno di legge, con rubrica “Modifica dell’art. 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396”, inserisce nell’art. 30 predetto il comma 1 bis con l’indicazione degli effetti giuridici che conseguono, per il figlio e per la madre, alla dichiarazione di quest’ultima di non voler essere nominata.

Pertanto, dopo il parto in anonimato, la madre deve essere informata, anche per iscritto:

  1. a) che può revocare in ogni tempo;
  2. b) o confermare, dopo diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata.

Alla stessa deve essere data conoscenza della modalità per la revoca, o la conferma, della dichiarazione di anonimato prevista dal comma 7 dell’art. 28 L. n. 184/1983.

Inoltre, la madre va informata della facoltà del figlio, divenuto maggiorenne, di presentare istanza, al Tribunale per i minorenni del luogo di sua residenza, al fine della verifica del mantenimento o meno dell’anonimato, ai sensi del comma 7 bis, detto art. 28.

L’ultimo periodo dell’art.3 Disegno di legge prevede l’adempimento, da parte del personale sanitario, dell’obbligo di:

  1. a) raccogliere “i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare”;
  2. b) e di trasmettere senza ritardo, detti dati, insieme con l’attestato di aver dato alla madre l’informativa degli effetti giuridici della dichiarazione di anonimato, al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

10.1 È opportuno un breve commento della nuova disciplina.

La Camera, nel disegno di legge approvato, ha previsto un bilanciamento tra l’interesse, e corrispondente diritto, della madre a partorire in anonimato e l’interesse del figlio a conoscere le proprie origini e l’identità dei genitori, diritto questo che incide sulla personalità, ed è, costituzionalmente garantito dell’art. 2 Cost.

Il bilanciamento viene attuato con il comma 7 ed il comma 7 bis dell’art. 28 L. 184/1983, il primo come sostituito dalla lettera b) dell’art. 1 del Disegno di legge ed il secondo come aggiunto dalla lettera c) detto art. 1.

Il comma 7 affida alla madre l’iniziativa per la soluzione della delicata questione dell’accesso alle informazioni che rispondono all’interesse del figlio nato dal parto in anonimato.

La madre, nell’attenzione rivolta al figlio, può revocare, “senza limiti di tempo” la dichiarazione di non voler essere nominata.

La revoca, con i dati di identificazione del figlio, consente, oltre la conoscenza delle origini, che si possa anche attuare l’incontro tra madre e figlio, ove da entrambi richiesto.

La madre, però, può, decorsi 18 anni della nascita del figlio, confermare la propria volontà di mantenere l’anonimato, comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Il giudice, in tal caso, può autorizzare l’acquisizione solo delle informazioni di carattere sanitario.

Si evidenzia che, una volta rimessa l’iniziativa alla madre, si perviene ad una soluzione di tutela dei due diritti in questione con la piena garanzia della massima segretezza e riservatezza: nell’iter del procedimento ai sensi comma 7, le persone coinvolte, oltre la madre ed il figlio (costoro per la sola ipotesi di revoca della dichiarazione di anonimato), sono soltanto l’Ufficiale di stato civile ed il Giudice.

Si può, altresì, ipotizzare che, dopo l’incontro, madre e figlio possano determinarsi a mantenere la segretezza del parto nei confronti dei terzi.

10.2 Sul comma 7 bis, inserito nell’art. 28 L. 184/1989, occorre esprimere alcune considerazioni di dissenso.

Non pare che sull’iniziativa del figlio, disciplinata dal detto comma 7 bis, la Camera abbia raccolto, in tutta la sua valenza, l’invito della Consulta a riguardo dell’estremo rigore sulla segretezza e sulla riservatezza che deve assistere la verifica della volontà della madre di mantenere o meno l’anonimato.

Non si è fatto ricorso all’Autorità garante dei dati personali, come prospettato dal Disegno di legge Rossomando.

Si richiama che, ai sensi detto comma 7 bis, il figlio, raggiunta la maggiore età, può presentare istanza per conoscere le sue origini e l’identità dei genitori al Tribunale per i minori del luogo della sua residenza; il Giudice “contatta la madre per verificare se intende mantenere l’anonimato” ed all’uopo si avvale “preferibilmente” dei servizi sociali.

Siffatto procedimento desta preoccupazione.

Molte persone, anche se tenute al segreto professionale[22], entrano in rapporto con le delicate problematiche del parto in anonimato e vengono a conoscenza del nominativo della madre e di fatti inerenti la scelta di anonimato, a scapito della segretezza e della riservatezza.

Sul punto fa riflettere il disposto del terzo periodo del comma 7 bis, secondo cui “al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre”, il Giudice deve sapere e valutare più circostanze e cioè “l’età, lo stato di salute psicofisica della madre e le condizioni familiari, sociali e ambientali”. Il che significa che devono essere raccolte più informazioni e da più incaricati, in relazione alle specifiche competenze. Si ha così conferma del notevole aumento delle persone coinvolte nel procedimento[23].

Si annota, inoltre, che il Tribunale può non ricorrere ai servizi sociali. La norma in questione dispone che il Giudice “preferibilmente” si rivolga al “personale dei servizi sociali”; può, quindi, direttamente convocare la madre ( che, in ipotesi, ancora, ignora l’azione avviata dal figlio) per verificare la conferma o meno di rimanere nell’anonimato. Le modalità di convocazione da parte del Tribunale possono determinare turbamenti nei familiari che non siano a conoscenza (come è molto probabile) degli eventi pregressi della donna.

Infine, volta che il Disegno di legge sia approvato anche dal Senato, in futuro, vigente la nuova normativa, può ipotizzarsi che la madre, afflitta da gravi e drammatiche situazioni, non avendo ferma sicurezza a riguardo della segretezza e riservatezza del parto in anonimato, sia portata ad assumere gravissime decisioni, come interrompere la gravidanza. Non si dimentichi che la precipua finalità del parto in anonimato è quella di salvare la vita al figlio.

11.1 Per superare le preoccupazioni esposte può farsi riferimento al disposto del comma 7, secondo cui, dopo 18 anni dalla nascita del figlio, la madre può confermare il suo intento di restare nell’anonimato, dandone comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

A seguito della predetta conferma, anche se venga presentata istanza a sensi del comma 7 bis, il Giudice deve bloccare il procedimento, escludendo ogni ricerca e contatto con la madre, perché, a sensi sia del comma 7 che del comma 7 bis, la sua pronunzia è limitata alle sole informazioni di carattere sanitario. Tuttavia può ancora verificarsi una situazione di pregiudizio alla riservatezza.

11.2 La Camera dei deputati, ha introdotto la competenza di due Tribunali per i minorenni, quello del luogo di nascita e quello di residenza del figlio. Devesi ritenere che ciò sia stato previsto perché, stando all’anonimato del parto e l’affidamento del nato alla famiglia adottiva, può succedere, con tutta probabilità, che il parto e la nascita avvengano in un dato luogo, e poi il figlio con la sua famiglia adottiva, nel corso del tempo (18 anni) abbia la residenza in un’altra città, e, quindi, i due Tribunali si trovino in due luoghi diversi.

Mentre il Tribunale del luogo di nascita ha in deposito la comunicazione del mantenimento dell’anonimato (- che non consente alcuna attività per “contattare” la madre -), il Tribunale del luogo di residenza del figlio può aver già avviato il procedimento ex comma 7 bis per rintracciare la madre a scapito della riservatezza, come alle preoccupazioni sopra rassegnate.

Pertanto:

  1. a) Necessita che nel testo di legge venga fatto un raccordo trai due Tribunali. Il Giudice del luogo di nascita deve aver conoscenza del luogo di residenza del figlio. Ricevuta la comunicazione della madre di mantenimento dell’anonimato, deve darne notizia al Giudice del luogo di residenza del figlio, il quale dovrà rimettergli l’istanza ex comma 7 bis, qualora venga presentata dal figlio o dai legittimati ad accedere alle informazioni. L’autorizzazione, limitata alle informazioni di carattere sanitario rimane di competenza del Tribunale per i minorenni del luogo del parto.
  2. b) Affinché al Tribunale del luogo del parto possa essere noto il Giudice del luogo di residenza del figlio, occorre far ricorso al disposto del comma 3 dell’art. 1 Disegno di legge, ove si prevede che il Ministro della Giustizia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, definisca “le modalità della comunicazione” della madre; fra queste vanno inclusi i dati riportati, nel secondo periodo del comma 7, per la revoca alla dichiarazione di anonimato, e cioè: “le indicazioni che consentono di risalire al luogo e data del parto nonché alla identità della persona nata”.

Con tali notizie si potrà pervenire alla conoscenza del luogo di residenza del figlio.

  1. Le disposizioni del comma 7 bis continuano ad avere applicazione nel caso che la madre non comunichi al Giudice del luogo di nascita del figlio la conferma della volontà di restare nell’anonimato. Tale comunicazione, decorsi i diciotto anni dalla nascita del figlio, è sempre ammissibile. Si noti, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto del nuovo comma 7, art. 28 L. 184/1983, e del comma 1 bis, aggiunto all’art. 30 DPR 3.11.2000, n. 396, dall’art. 3 del Disegno di legge in esame, è sempre ammessa e valida la revoca della dichiarazione di anonimato, anche se in precedenza la madre abbia dato la conferma dell’anonimato.

Il commento in proposito: l’amore di madre è l’amore più grande; e la madre l’ha già manifestato al momento in cui ha dato, e conservato con il parto in anonimato, la vita dal figlio; e questo è il più grande dono che poteva fargli.

13.1 Devesi rassegnare una riflessione molto critica sul disposto del primo periodo del novello comma 7 dell’art. 28 L. n. 184/1983, che consente l’accesso alle informazioni sia nei confronti della madre che, avendo scelto, alla nascita del figlio, di non voler essere nominata, successivamente abbia revocato la dichiarazione di anonimato, sia nei confronti della madre che, rimasta nell’anonimato, sia deceduta.

Il legislatore in tal modo ha unificato le due ben diverse situazioni della madre. Si osserva: la madre è morta, non può né revocare, né confermare il mantenimento dell’anonimato del parto. Ella ha espresso la sua volontà al momento della nascita del figlio con la dichiarazione di non voler essere nominata, e non sussiste altro intento da prendere in considerazione. Tale volontà va rispettata; nel nostro ordinamento il diritto alla riservatezza viene tutelato anche dopo la morte. Si richiama quanto stabilito dell’art. 9, comma 3, del D.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) a tutela del soggetto interessato e delle ragioni familiari che giustificano la protezione.

Pertanto, nei confronti della madre deceduta, devono rimanere del tutto esclusi:

– la presentazione al Giudice di istanza, da parte dei legittimati, ai sensi del comma 7 bis, per l’accesso alle informazioni sulle origini del figlio e identità dei genitori;

– il successivo avvio del procedimento nel detto comma 7 bis previsto, che, pur se il Giudice non potrà “contattare” la madre, deceduta, tuttavia consente di raccogliere le informazioni (- a sensi terzo periodo del comma 7 bis -) sulle “condizioni familiari, sociali ed ambientalidella madre defunta; il che può determinare nei familiari della donna, morta, gravi ripercussioni e turbamento.

La conclusione è molto evidente: dal Senato dovrebbero essere tolte, nel primo periodo del comma 7, le parole “o deceduta”.

Nei confronti della madre defunta potrebbe consentirsi l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario. La richiesta potrebbe essere avanzata con la “specifica istanza” di cui al comma 7 ter; il testo di detta norma andrebbe integrato, dopo le parole “in mancanza di revoca della dichiarazione di revoca della madre di non voler essere nominata”, con l’aggiunta delle seguenti parole “o se la madre sia deceduta”.

Con tale modifica il Tribunale per i minorenni adito, “con modalità che assicurino la massima riservatezza”, autorizza nei confronti della madre defunta, solo l’accesso alle informazioni di carattere sanitario “riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili”.

13.2 Infine, esaminando l’art. 4 del Disegno di legge si rileva che lo stesso legislatore si rende conto della evidente diversità che gli si presenta per le pretese di far riferimento alla madre defunta.

Infatti (- ferme le critiche sull’art. 4, di cui in prosieguo, sub. paragrafo 14 -) il legislatore del Disegno di legge in questione, volendo richiamare tutte le mamme, che hanno scelto il parto in anonimato prima dell’entrata in vigore della nuova legge sul tema, a ripetere, entro un fissato termine, la propria volontà di rimanere nell’anonimato, ha dovuto, ovviamente, escludere, le madri decedute. Di queste rimane ferma la volontà di restare nell’anonimato, non si può altro pretendere; e si rispetta pienamente la dichiarazione di non voler essere nominata, espressa al momento della nascita del figlio, salvato proprio dalla scelta di donargli la vita.

Ciò rilevato, è di tutto rigore logico sostenere che per le madri che, vigente la nuova legge, dopo il parto anonimo siano decedute, resti fermo il principio di rispetto della volontà di restare nell’anonimato, dichiarata alla nascita del figlio.

Si ribadisce: nei confronti della madre deceduta può consentirsi l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

14.1 Con l’art. 4 il legislatore del Disegno di legge, approvato alla Camera, ha inteso dare una “disciplina per i casi di parti anonimi precedenti alla data di entrata in vigore” della legge (- così si legge nella rubrica dell’art. 4 -).

Le madri che, per l’attuale tutela di segretezza e riservatezza del parto, hanno fatto nascere il figlio con quel vero amore che si rivela nel donare e conservare la vita, non hanno più sicurezza di restare nell’anonimato.

La nuova normativa, volta che il Disegno di legge riceva l’approvazione del Senato, richiede alla madre, che può aver raggiunto una condizione di vita serena, nonostante le condizioni negative o drammatiche che l’hanno spinta al parto in anonimato, di dichiarare ancora una volta la sua volontà di non essere nominata, e con ciò riaprire al suo interno quel turbamento e quel forte dolore sicuramente provato all’atto, anche formale, di rinunciare al figlio. Le si richiede la conferma di quella volontà che ha portato alla vitadel figlio, salvato mentre la madre rimaneva nel suo silenzio di rinuncia che ora deve rompere.

La legge, del tempo del parto, non richiede alcuna conferma. La madre ha acquisito il diritto di non essere nominata con la dichiarazione resa nell’atto di nascita, e non è previsto altro requisito.

La disciplina, ora in discussione, chiede alla madre di confermare il mantenimento dell’anonimato e di comunicare tale volontà al Tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, con le modalità che saranno disposte dal Ministro della Giustizia entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge ( -ultimo periodo del comma 1, art. 4, Disegno di legge -). Il tutto deve avvenire entro dodici mesi sempre “dalla data di entrata in vigore della … legge” (comma 1, art. 4, Disegno di legge).

Nel caso la madre non provveda alla conferma, nel modo suddetto, del mantenimento dell’anonimato, incorre nelle previste (- dal comma 2, art. 4, Disegno di legge -) conseguenze: alla specie si applicherà il comma 7 bis (- sopra al paragrafo 10.2, a ragione, sottoposto a critica -) con l’istanza del figlio, per l’accesso alle informazioni biologiche sulle proprie origini ed identità dei genitori, al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dello stesso e l’avvio del criticato procedimento per rintracciare la donna, contattarla ed aver nel colloquio con il Giudice la conferma o meno della volontà di restare nell’anonimato.

Si richiama quanto già sopra esposto sulle ripercussioni del tutto negative sia per la madre che per i suoi familiari.

Deve, però, farsi presente che, per i parti anonimi precedenti la nuova disciplina, le madri hanno acquisito il diritto di restare nell’anonimato, ai sensi della legge vigente, con la dichiarazione di non voler essere nominata; null’altro è richiesto.

Il diritto acquisito non può essere toccato; la legge dispone per l’avvenire.

È principio fondamentale per il nostro ordinamento giuridico il pieno rispetto del diritto quesito.

Le nuove modalità che si intende introdurre con il Disegno di legge in questione non possono trovare applicazione retroattiva ai parti anonimi precedenti, che rimangono regolati dall’attuale normativa.

Pertanto, l’art. 4 del Disegno di legge viola palesemente il principio del diritto quesito, ancora fermo e fondamentale per il nostro ordinamento.

14.2 Si aggiunge che se venissero accolte le considerazioni critiche sopra esposte, si eviterebbe la campagna (- di cui al comma 4 dell’art. 4 Disegno di legge -) “di informazione per dare piena conoscibilità” alle disposizioni che si vogliono applicare ai precedenti parti anonimi, con il relativo risparmio di spesa.

  1. Si riferisce: una parte della Giurisprudenza di merito non ha atteso l’intervento del legislatore, voluto dalla Corte Costituzionale per stabilire una disciplina uniforme sul procedimento per la verifica del mantenimento o meno dell’anonimato per e assicurare la “necessaria riservatezza”.

Il Tribunale per i minorenni di Venezia con decreto 24.12.2015 ha accolto l’istanza del figlio non riconosciuto diretta alla conoscenza delle proprie origini biologiche, e, ritenuta necessaria la ricerca della madre, ne ha affidato il compito ai Servizi Sociali; indi ha convocato la madre in udienza per verificare se intendeva rimanere o meno nell’anonimato[24].

Sul punto si è determinato il contrasto con l’orientamento di altri Tribunali per i minorenni e con la Corte di Appello di Milano, che con decreto del 15 marzo 2015, in difetto della normativa richiesta dalla Consulta, ha respinto il reclamo del figlio diretto all’interpello della madre sul mantenimento o meno dell’anonimato.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto ai sensi dell’art. 363 c.p., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto al quale la Corte di Appello di Milano avrebbe dovuto attenersi.

La suprema Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite con sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946[25] ha enunciato il principio di diritto nell’interesse della legge, che in parte si trascrive: “… sussiste la possibilità per il giudice su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di eventuale revoca di tale dichiarazione … fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia stata rimossa a seguito dell’interpello e sussiste il diniego della madre di svelare la propria identità”.

Con tale principio il figlio ottiene di poter adire il Giudice e l’autorizzazione all’accesso dei dati identificativi delle origini biologiche e dei genitori, sempreché la madre abbia revocato la dichiarazione di rimanere nell’anonimato; ma è pur vero che tutto questo necessita di una apposita disciplina per salvaguardare la segretezza e la riservatezza del parto in anonimato.

Sotto questo profilo è necessario l’intervento del legislatore ordinario affinché il procedimento, richiesto dalla Consulta per “circoscrivere adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo”, si svolga in maniera uniforme su tutto il territorio dello Stato, e non si determinino prassi diverse da Giudice a Giudice: la diversità potrebbe andare a scapito del massimo rigore sulla segretezza del parto in anonimato, espressamente voluto dalla Corte Costituzionale.

D’altra parte, anche se il principio di diritto suddetto è senz’altro applicabile, l’intervento del legislatore ordinario è sempre ammesso; ed il Disegno di legge per le modifiche all’art. 28, comma 7 della legge n. 184 del 1983, è stato già approvato dalla Camera dei Deputati.

Milano 21.11.2017

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[1]Cfr. Sul parto in anonimato: Vittorio Santarsiere, Diritto all’anonimato della madre se al parto del figlio dichiari di non voler essere nominata, in Giurisprudenza di merito, 2009, n. 6, pag. 1531.

[2]Cfr. V. Santarsiere, op. cit., pag. 1533. L’autore cita Rubellin – Devichi, Droits de la mére etdroits de l’enfants. Reflèxions sur les formes de l’abandon, in Rev. Trim. dir. Civ., 1991, 697.

[3] Per un concreto riferimento si può indicare l’anno 2007 nel quale vi sono state dichiarazioni di adottabilità per 1344 minori, dei quali ben 641 con parto anonimo. Si cita sul punto: Pier Giorgio Grosso, L’adottato alla ricerca delle proprie origini. Spunti di riflessione, in Famiglia e Diritto, 2011, pag. 208, nota 27.

[4]L. 4 maggio 1983, n. 184; cfr. Palmerini, Della dichiarazione di adozione, in Adozione Nazionale, a cura di Bianca, Rossi Carleo in Nuove leggi civili commentate, 2002, 1027.

[5]Cfr. P.G. Grosso, op. cit., pag. 205.

[6]Cfr. P.G. Grosso, op cit., pag. 206. L’autore esclude che sulla base della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20.11.1989 – art. 7 -, possa affermarsi un diritto del figlio non riconosciuto a conoscere le proprie origini; ed, a sostegno, cita A.C. Moro, Il bisogno di scoprire le proprie origini: un nuovo diritto?, in Il bambino incompiuto, 1993, 6.

[7] Cfr. sul punto P.G. Grosso, op cit., loc. cit.

[8]Vedi in merito: P.G. Grosso, op. cit., pag. 208.

[9]Cfr. M Cavallo, in Sole 24 ore del 22.3.2010 – intervista di S. Riselli.

[10]Cfr. P. Morozzo della Rocca, in Commentario del codice civile, a cura di Luigi Balestra, IV, Torino, 2010, 146; M. Petrone, Il diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini, Milano, 2004, 44.

[11]Corte Costituzionale 25.11.2005, n. 425, in Giurisprudenza Italiana, 2006, 1801.

[12]Corte Costituzionale 22.11.2013, n. 278, in Diritto di Famiglia e delle Persone, 2014, pag. 1 e segg..

[13] Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 278/2013 – in motivazione: “Considerato in diritto”.

[14]Cfr. sentenza Corte Costituzionale, n. 278/2013: in motivazione.

[15]Cfr. Sentenza Corte Costituzionale, n. 278/2013: dispositivo.

[16]Sulla riservatezza cfr. V. Zagrebelsky, Il diritto di risalire alle origini, in La Stampa del 12.5.2015, pag. 25 e segg.

[17]Cfr. P. Morozzo della Rocca, I diritti contesi nel parto in anonimato, in Il Sole 24 ore dell’11.5.2015, pag. 10 e segg.

[18]Cfr. P. Morozzo della Rocca, op. ultima cit., loc. cit, pag. 11.

[19]Sul punto vedasi in prosieguo al paragrafo 10.2.

[20]Cfr. P. D’Agostino, Innanzitutto le donne, Editoriale in Avvenire 22.6.2017.

[21]Sul punto si rassegnano in prosieguo ulteriori riflessioni- v. paragrafo 11.2.

[22] Vedi il quarto periodo del comma 7 bis.

[23] Si noti che, per il comma 1 bis, introdotto nell’art. 30 DPR 3.11.2000, n. 396, dall’art. 3, comma 1, del Disegno di legge, il personale sanitario, dopo il parto in anonimato, raccoglie i “dati anamnestici non identificativi della partoriente” relativi anche alla sua “storia sanitaria personale e familiare”; ma, per il preciso disposto della norma in esame, non deve assumere notizie sulle “condizioni familiari, sociali e ambientali”, di cui, invece, il Giudice, ai sensi del periodo terzo del comma 7 bis, deve tenere conto, e quindi, deve svolgere apposite indagini sulle predette condizioni di vita (familiari, sociali e ambientali) della madre in anonimato.

[24]Cfr. Trib. per i minorenni di Venezia, decr. 24.12.2015, sintesi in Famiglia e Diritto, 2016, 3, pag. 305; ivi citati anche Trib. per i minorenni di Trieste. Decr. 5.3.2015, in Famiglia e Diritto, 2015, pag. 830, con nota di Caratta e Trib. per i minorenni di Trieste, decr. 8.5.2015, ivi 2015, pag. 844.

[25]Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, 25 gennaio 2017, n. 1946 in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 2017, pag. 321 e segg.

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