Le unioni civili in Bioetica

C. Casini, M. Casini, “Unioni Civili”, in E. Sgreccia-A.Tarantino (sotto la direzione di), Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, Vol. XII, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 629-658.

Sommario: 1. La questione omosessuale. – 2. Rilevanza della questione: la fondamentalità della famiglia. – 3. Le unioni civili e i matrimoni omosessuali nelle legislazioni europee. – 4. Il ruolo svolto dal Parlamento Europeo e dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. -5. Le unioni civili in Italia: interventi amministrativi e giurisdizionali. -5.1. Segue: la proposta di legge sui DICO. –  5.2. Segue: la Legge 20 maggio 2016 n. 76. -5.2.1. Segue: esame critico. -6. Unioni civili, tecnologie riproduttive e adozione. – 7. Aspetti antropologici.

1. La questione omosessuale. –Di per sé il termine “unioni civili” può comprendere ogni forma di convivenza durevole, quale che ne sia il fine. L’art. 1322 c.c. attribuisce alle parti una autonomia contrattuale per la quale esse possono liberamente vincolarsi non solo mediante i contratti descritti nella legge (“tipici”), ma anche con forme e contenuti diversi (contratti “innominati”). Perciò, la facoltà di decidere e regolare una convivenza connotata o meno dalla dimensione sessuale non è una novità.

In realtà, uno sguardo all’evoluzione di questo istituto, ai dibattiti che ne hanno preceduto l’ingresso negli ordinamenti e a quelli che ne sono seguiti, mostrano che il tema delle unioni civili è funzionale al pieno riconoscimento pubblico delle unioni omosessuali anche se, inizialmente, la disciplina delle coppie omosessuali non viene specificamente separata dalle altre convivenze di fatto.

In Italia, ad esempio, il Consiglio Nazionale del Notariato ha predisposto uno schema di contratto di convivenza messo a disposizione degli utenti a partire dal 2 dicembre 2013, la cui forma è libera. Tale contratto può essere stipulato da persone conviventi, tra le quali sussista una relazione genitoriale, ovvero che siano partners, amici, semplici coinquilini o badanti, non necessariamente coppie sposate. Esso disciplina principalmente sia gli aspetti economici della convivenza fino alla cessazione di essa, sia l’assistenza in caso di infermità o incapacità. Ma tali contratti consentono anche alle coppie dello stesso sesso di disciplinare gli aspetti connessi alla partecipazione alle spese comuni; ai criteri di attribuzione dei beni acquisiti durante la convivenza; alle modalità di uso della residenza comune (se di proprietà di uno o di entrambi i partners); alla procedura di divisione dei beni in caso di cessazione della convivenza; alle disposizioni relative ai diritti in casi di malattia o incapacità fisica o mentale. Tali contratti sono stati pubblicizzati dal Consiglio Nazionale del Notariato, alla luce del crescente fenomeno delle unioni di fatto. Non si possono sollevare critiche troppo severe riguardo a questo tipo di contratto di convivenza: l’autonomia privata non può essere messa in discussione.

Tuttavia, quando sono intervenute le leggi a disciplinare le c.d. “unioni civili”, si è reso evidente che esse sono la premessa per giungere al matrimonio tra persone dello stesso sesso e costituiscono una tappa sociale, culturale e giuridica per giungere – in tempi più o meno rapidi – a normative che consentono l’accesso al matrimonio, all’adozione e alle tecnologie riproduttive alle persone dello stesso sesso. Si può osservare un tragitto fatto di tappe progressive: si comincia introducendo le coppie omosessuali nel contesto delle “coppie di fatto” eterosessuali per passare poi al riconoscimento delle “unioni civili” e di qui alla legalizzazione del matrimonio same-sex; analogamente la step-child adoption (ossia l’istituto giuridico che consente di adottare il figlio biologico del partner, spesso ottenuto con le tecnologie chiamate “procreazione medicalmente assistita”) è il primo gradino per arrivare all’adozione vera e propria da parte di coppie dello stesso sesso.

È interessante percorrere il cammino di questa evoluzione per individuarne l’idea propulsiva e le tattiche utilizzate dalle correnti di pensiero omosessuali (LGBT). Il fenomeno è tutt’altro che secondario, perché incide sul concetto stesso di famiglia, il cui valore è stato ripetutamente proclamato nelle carte più solenni della cultura moderna. Conviene, perciò, in primo luogo, rivisitare succintamente questi documenti.

 2. Rilevanza della questione: la fondamentalità della famiglia. – La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU, 10 dicembre 1948)[1] definisce la famiglia «nucleo naturale e fondamentale della società» che pertanto «ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato» (art. 16, comma III). Le stesse parole sono sostanzialmente riprese nei Patti del 16 dicembre 1966, anch’essi elaborati in seno all’ONU: l’art. 23, comma I, del Patto internazionale sui diritti civili e politici[2] ripete che «La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato»; l’art. 10, comma I, del Patto sui diritti economici, sociali e culturali[3] ribadisce: «La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico».

Il concetto di famiglia – come prima e vitale cellula della società – si trova in diversi passaggi della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, riveduta nel 1996)[4]. Il preambolo, recita: «La famiglia in quanto cellula della società, ha diritto ad una protezione sociale, giuridica ed economica adeguata che ne assicuri il pieno sviluppo»; il punto n. 16 della prima parte ripete: «La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un’adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo».

Nell’art. 33, comma 1, la Carta araba dei diritti dell’uomo (adottata il 15 settembre 1994, emendata in occasione del Summit della Lega Araba del 22-23 maggio 2004,  in vigore dal 15 marzo 2008)[5], la famiglia è definita «naturale e fondamentale cellula della società» e nell’art., 18, comma 1, della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione dell’Unità Africana, poi Unione Africana, entrata in vigore: 21 ottobre 1986)[6] si legge: «La famiglia è l’elemento naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve vegliare sulla sua salute fisica e morale. Lo Stato ha l’obbligo di assistere la famiglia nella sua missione di custode della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità».

Alla famiglia intesa come «unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli», si riferisce il preambolo della Convenzione sui diritti fanciullo (20 novembre 1989)[7] nel quale gli Stati contraenti si dichiarano «Convinti chela famiglia, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività» e riconoscono «che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione». Sempre con riferimento ai diritti del bambino, la Carta africana sui diritti e il benessere del bambino (adottata l’11 luglio 1990, entrata in vigore il 29 novembre 1999)[8], all’articolo 18, comma 1 (rubricato: «Protezione della famiglia») afferma che:«La famiglia è la cellula di base naturale della società. Essa deve essere protetta e sostenuta dallo Stato nel suo costituirsi e nel suo sviluppo».

Uno sguardo alle Costituzioni nazionali conferma l’identità della famiglia come cellula primaria e vitale della società. «La Repubblica riconosce la famiglia – recita la Costituzione italiana – come società naturale fondata sul matrimonio»(articolo 29, comma I). Fanno eco la Costituzione della Repubblica greca, che all’ articolo 21, comma I, afferma: «La famiglia, in quando fondamento della conservazione del progresso della nazione, come pure il matrimonio, la maternità e l’infanzia sono sotto la protezione dello Stato» e la più recente Costituzione della Repubblica armena (5 maggio 1995)[9]: «La famiglia è la cellula naturale e fondamentale della società» (art. 35). La Costituzione della Repubblica dell’Estonia[10] (approvata in seguito al referendum del 28 giugno 1992 e in vigore al 3 luglio dello stesso anno), ripete al primo comma dell’art. 27 che la famiglia è la base della società ed è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della società. La Costituzione della Lituania (1991) aggiunge che la famiglia è anche fondamento dello Stato: «The family shall be the basis of society and the State» (art. 38, comma 1)[11].

La Costituzione irlandese (1 luglio 1937, in vigore dal 29 dicembre e modificata più volte fino al 2004)[12] dedica alla famiglia un intero capitolo che si apre con queste parole:«The State recognises the Family as the natural primary and fundamental unit group of Society, and as a moral institution possessing inalienable and imprescriptible rights, antecedent and superior to all positive law.

The State, therefore, guarantees to protect the Family in its constitution and authority, as the necessary basis of social order and as indispensable to the welfare of the Nation and the State»(art. 41, comma 1 e 2).

«Spetta ai poteri pubblici – recita la Costituzione del principato di Andorra (28 aprile 1993)[13] all’art. 13, comma II – promuovere una politica di protezione della famiglia, elemento base della società» e la Costituzione della Repubblicadel Venezuela (del 1999 modificata fino al 2009)[14] contiene un Capitolo, il V, rubricato«De los derechos sociales y de las familias»,nel quale la famiglia viene definita come «asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas»(art. 75, comma 1).

Il riconoscimento della famiglia come prima e vitale cellula della società è accompagnato, sia nei documenti citati sia in altre Costituzioni, dall’esigenza della sua protezione. La protezione della famiglia è affermata anche nelle costituzioni slovacca[15] (art. 41, comma 1), Ceca[16] (art. 32, comma 1), albanese[17] (art. 53, comma 2), bulgara[18] (art. 14), ucraina[19] (art. 51, comma 3), algerina[20] (artt 58 e 63).

In qualche Costituzione, il matrimonio è riconosciuto espressamente come atto fondativo della famiglia (per es.: Costituzione italiana e rumena) e dunque anch’esso bene sociale da tutelare. Sul matrimonio come valore da tutelare si esprimono alcune Costituzioni dei Paesi dell’Europa centrale e dell’est[21]. La Costituzione tedesca[22] all’art. 6 afferma: «1. Il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale». Analoghe affermazioni si trovano nelle costituzioni albanese (art. 32), bielorussa (art. 32), polacca (art. 19), slovacca (art. 41), ungherese (art. 15). Il matrimonio come unione di un uomo e di una donna è affermata nelle Costituzioni della Bielorussia (art. 32), della Bulgaria (art. 46), della Lituania (art. 38), della Ucraina (art. 51), della Polonia (art. 18). Il 25 aprile 2011 il Parlamento ungherese ha approvato una nuova Costituzione che per quanto riguarda il matrimonio, stabilisce esplicitamente la tutela «dell’istituzione del matrimonio, considerato come l’unione naturale tra un uomo e una donna e come fondamento della famiglia».

Al riconoscimento della famiglia come cellula prima e vitale della società si ricongiunge la tutela della maternità e dell’infanzia, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, l’educazione dei figli da parte dei genitori, l’impegno a garantire lo sviluppo della famiglia, la tutela dei figli nati anche se fuori del matrimonio, l’istituto dell’adozione nel caso di incapacità dei genitori ad assolvere i loro compiti.

Quanto fin qui esaminato offre spunti per diverse considerazioni.

In primo luogo si osserva che l’indicazione della “naturalità” della famiglia e il verbo “riconoscere” che accompagna la definizione di famiglia come base della società, hanno un significato ben preciso[23]. L’aggettivo “naturale” ed il conseguente “riconoscimento” esprimono il carattere primario, non derivato della famiglia: la famiglia è realtà originaria e originante, non “creata” dallo Stato, ma ad esso pre-esistente ed avente struttura, identità, dinamiche e diritti propri ed autonomi. «Lo Stato – si legge, per esempio, nella Costituzione del Granducato di Lussemburgo[24] – garantisce i diritti naturali della persona umana e della famiglia».

Un’altra osservazione riguarda il fatto che lo stretto rapporto tra famiglia e società si colloca sul terreno della moderna dottrina dei diritti umani, inauguratasi all’indomani del secondo conflitto mondiale con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Il ruolo basilare della famiglia nei confronti della società era già stato colto nell’antico diritto romano che definiva la famiglia «principius urbis et seminarium rei pubblicae», ma la sua collocazione nell’ambito della “moderna idea dei diritti dell’uomo” è estremamente significativo[25]. Il concetto di famiglia come “nucleo fondamentale” della società viene collocato nella svolta di portata storica introdotta dal riconoscimento dell’uguale dignità di ogni essere umano, la cui prima e più elementare espressione è il riconoscimento del diritto alla vita[26].

Inoltre, risulta chiara la funzione pubblica della famiglia, il suo essere risorsa primaria ordinata al bene comune. Ciò significa che sotto il profilo dell’organizzazione e dello sviluppo sociale, il riconoscimento della famiglia come prima e vitale cellula della comunità umana, impone che ad essa si guardi non secondo una concezione meramente privatistica, ma tenendo ben presente il suo ruolo di risorsa sociale.

Infine, se la famiglia è la cellula fondativa della società e risorsa primaria, l’interesse pubblico investe anche l’atto di fondazione “ufficiale” della famiglia: il matrimonio. Il matrimonio è, allora, l’atto che da un lato, garantisce nel massimo grado possibile la stabilità della famiglia e, dall’altro, – in ragione della sua pubblicità e certezza – esprime l’assunzione di una responsabilità verso la collettività, che ne prende atto. Tutto ciò ha senso in relazione ai figli[27]. Il matrimonio esprime senz’altro l’esigenza di certezza nei rapporti giuridici, ma soprattutto – lungi dal costituire semplicemente un “affare privato” – rappresenta una pubblica assunzione di responsabilità della coppia verso la società soprattutto in ordine alla generazione e all’educazione dei figli[28].

Del resto, «l’atto del matrimonio – scrive un insigne giurista[29] – la celebrazione, non è mai lasciata alla sfera esclusiva dei privati: e questo avviene non soltanto per l’opportuna pubblicità di un atto di tanta importanza, ma anche per far sentire, con l’intervento di chi rappresenta l’autorità, che vi sono di mezzo interessi superiori a quelli degli sposi. Nelle celebrazioni religiose troviamo il parroco o il ministro di altro culto, nel matrimonio civile l’ufficiale dello Stato civile, il sindaco; la loro funzione è ben diversa da quella di un notaio che semplicemente documenta lo scambio dei consensi».

Insomma, lo stretto legame famiglia-società è tale che senza questa prima e vitale cellula la società e lo Stato sono privi di fondamenta; se questa prima e vitale cellula va in crisi, la società e lo Stato entrano in crisi; se questa prima e vitale cellula è in sofferenza, anche la società ne risente.

3. Le unioni civili e i matrimoni omosessuali nelle legislazioni europee. –In questo contesto di legislazione primaria non sembrerebbe accettabile il matrimonio omosessuale. Il panorama europeo, invece, ne mostra una larga presenza, quanto meno nella forma della unione civile, che talvolta vorrebbe essere un istituto diverso, anche se simile al matrimonio e che talaltra è un vero e proprio matrimonio egualitario[30].

L’Olanda è stato il primo Paese, nel 2001, ad aprire al matrimonio civile per le coppie gay, con stessi diritti e stessi doveri delle coppie etero, tra cui l’adozione. La Danimarca ha autorizzato le unioni civili tra omosessuali nel 1989 e nel giugno 2012 ha permesso i matrimoni same-sex. In Finlandia le unioni civili e l’adozione dei figli del partner sono possibili dal 2002, ma solo il 28 novembre 2014 il Parlamento di Helsinki ha detto sì alla legge che regola le nozze omosessuali, con le quali anche le adozioni diventano legali. Il Belgio ha riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel 2003. La possibilità di adottare è arrivata successivamente, nel 2006. In Spagna le nozze gay sono legali dal luglio 2005 e le coppie dello stesso sesso possono adottare bambini anche se non sposate. In Norvegia, dal gennaio 2009 non vi sono più differenze tra persone omosessuali ed eterosessuali davanti alla legge in materia di matrimonio, adozione e fecondazione assistita. La Svezia ha legalizzato prima l’adozione per le coppie gay, nel 2003, e poi il matrimonio nel maggio 2009. In Portogallo, nel 2010 una legge ha abolito il riferimento a “sesso diverso” nella definizione di matrimonio e il 20 novembre 2015 (anniversario della Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989) è stata approvata la legge sull’adozione alle persone omosessuali (nel 2013 una legge aveva concesso la step-child adoption). In Islanda, come in Svezia, per i gay sono state legalizzate prima le adozioni, nel 2006, e poi le nozze nel 2010. Nel 2013 la Francia si dota della legge «ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe» del 17 maggio (n. 2013/404). In precedenza, nel 1999 erano state approvate legalmente le unioni civili chiamate PACS (Patti civili di solidarietà). In Gran Bretagna, dopo un percorso parlamentare travagliato, la legge sulle nozze gay ha ottenuto il via libera nel luglio 2013. Lussemburgo: nel giugno 2014 viene approvata la legge sui matrimoni gay che entra in vigore il 1 gennaio 2015; dieci anni prima nel luglio 2004 era stata approvata la legge sul “partenariato”. In data 9 ottobre 2014 anche l’Estonia ha riconosciuto giuridicamente le unioni omosessuali promulgando la legge sulle unioni registrate, che è entrata in vigore il 1 gennaio 2016. In Slovenia, nel marzo 2015, viene approvato un emendamento alla legge sui matrimoni e sulla famiglia che equipara i matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali.

Danimarca, Finlandia e Norvegia ammettono alla c.d. Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) le coppie lesbiche, mentre Belgio e Spagna autorizzano l’accesso sia alle coppie lesbiche sia a quelle gay. In questo contesto di movimenti legislativi persino le corti costituzionali hanno svolto un ruolo determinante. Per esempio, l’11 dicembre 2014 la Corte Costituzionale austriaca ha sancito l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso, ritenendo illegittima la norma che permetteva l’adozione congiunta soltanto ai coniugi (necessariamente di sesso diverso, secondo la legge austriaca) ed escludendo i partner registrati dello stesso sesso.

La Corte Costituzionale tedesca, che nel corso degli anni è intervenuta più volte ad ampliare gli effetti della convivenza registrata, nel 2009 ha sancito che il concetto di tutela del matrimonio non costituisce di per sé giustificazione per le disparità di trattamento legale tra coniugi e conviventi registrati.

In sintesi, ad oggi 28Paesi dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno già promulgato una legislazione che permette alle coppie omosessuali di far riconoscere giuridicamente la loro relazione come un matrimonio o come una forma di unione civile o di unione registrata.

4. Il ruolo svolto dal Parlamento Europeo e dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. –Nella spinta verso la legalizzazione delle unioni omosessuali la componente internazionale ha esercitato una azione assai importante. È il caso di richiamare alcune risoluzioni del Parlamento Europeo (PE) e dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE), che non hanno alcun valore normativo, ma che rivelano la motivazione ultima e la strategia perseguita per ottenere negli Stati il matrimonio omosessuale.

L’8 febbraio 1994, il Parlamento europeo emanò la “Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità”. In quella risoluzione si legge che occorre eliminare «gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente» e «qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o di avere in affidamento dei bambini». A questa risoluzione ne seguirono altre aventi lo stesso tenore. Per esempio, la “Risoluzione sul rispetto dei diritti umani nell’Unione europea”, del 16 marzo 2000, afferma che bisogna «garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali». Col passare del tempo la pressione si è fatta più dura e si è fatto largo il concetto di omofobia, come nella “Risoluzione sull’omofobia in Europa del gennaio 2006”. Vi si legge: «l’omofobia può essere definita come una paura e un’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo»; «l’omofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all’obiezione di coscienza»; «recenti eventi preoccupanti verificatisi in vari Stati membri […] come l’introduzione di modifiche costituzionali espressamente mirate a impedire le unioni tra persone dello stesso sesso».

Più recentemente il “Rapporto Lunacek” (“Relazione sulla tabella di marcia dell’UE contro l’omofobia e la discriminazione legata all’orientamento sessuale”), approvato dal Parlamento Europeo il 4 febbraio 2014, sottolinea l’importanza del riconoscimento dei diritti civili delle persone LGBT senza discriminazioni legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere; esorta gli Stati membri a riconoscere, in linea con le norme europee, tutte le forme di matrimonio, unione e genitorialità contratte altrove dalle persone che si stabiliscono o che lavorano nel loro territorio, chiede alla Commissione di adottare provvedimenti nei confronti degli Stati membri inadempienti. Il 9 giugno 2015 il Parlamento Europeo ha approvato il “Rapporto sull’uguaglianza di genere in Europa” nel quale «si prende atto dell’evolversi della definizione di famiglia e si raccomanda che le norme in quell’ambito, compresi i risvolti in ambito lavorativo come i congedi, tengano in considerazione fenomeni come le famiglie monoparentali e l’omogenitorialità». Il 9 settembre 2015 il Parlamento Europeo ha votato la “Risoluzione sull’emancipazione delle ragazze attraverso l’istruzione nell’UE” che «invita la Commissione a combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sulla identità di genere nelle strutture educative»; «esorta la Commissione a sostenere l’inserimento di informazioni obiettive sulle questioni relative alle persone LGBT nei programmi scolastici»; «incoraggia gli Stati membri a considerare la possibilità di rendere obbligatoria l’educazione sessuale e relazionale globale nei programmi di studi per tutti gli alunni nelle scuole medie primarie e secondarie».

La Risoluzione dell’APCE 1547(2007) del 18 aprile 2007 intitolata “Lo stato dei diritti umani e della democrazia in Europa” ha invitato tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, e in particolare i loro rispettivi organi parlamentari, ad «affrontare tutte le questioni sollevate nei rapporti e nelle opinioni alla base di tale risoluzione e in particolare, inter alia, a lottare effettivamente contro tutte le forme di discriminazione basate sul genere o sull’orientamento sessuale, a introdurre una legislazione contro la discriminazione, i diritti delle unioni e programmi di sensibilizzazione, qualora essi non siano già stati attuati» (punto 34.14.).

Nella Raccomandazione CM/Rec(2010) sulle misure volte a combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha raccomandato agli Stati membri: «di passare in rassegna le misure legislative e di altro tipo esistenti, di riesaminarle periodicamente e di raccogliere e analizzare i dati pertinenti al fine di monitorare e riparare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;di assicurarsi che siano adottate e applicate in maniera efficace misure legislative e di altro tipo miranti a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e a promuovere la tolleranza nei loro confronti». La Raccomandazione ha anche osservato: «Quando la legislazione nazionale conferisce diritti e doveri alle coppie non sposate, gli Stati membri dovrebbero garantirne l’applicazione senza alcuna discriminazione, sia nei confronti delle coppie dello stesso sesso, che di quelle di sesso diverso, ivi compreso per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e il diritto di subentrare nel contratto di locazione; quando la legislazione nazionale riconosce le unioni registrate tra persone dello stesso sesso, gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire che il loro status giuridico e i loro diritti e obblighi siano equivalenti a quelli previsti per le coppie eterosessuali che si trovano in situazioni paragonabili; quando la legislazione nazionale non riconosce e non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra persone dello stesso sesso e alle coppie non sposate, gli Stati membri sono invitati a prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione, ivi compreso rispetto a coppie di sesso diverso, i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono».

Da questi documenti traspare con chiarezza il punto d’appoggio su cui si fa leva per ottenere il matrimonio omosessuale: non la libertà, ma il principio di eguaglianza. Che l’orientamento sessuale non possa essere ragione di discriminazione, è affermato anche dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che aggiunge l’“orientamento sessuale” ai tradizionali elementi che non giustificano discriminazioni: sesso, razza, colore della pelle, origine etnica e sociale, caratteristiche genetiche, convinzioni personali, opinioni politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età. L’estensione del principio di eguaglianza è del tutto accettabile, ma occorre comprendere bene il significato dell’eguaglianza e il suo rapporto con la fondamentalità della famiglia. La mancata riflessione su questi punti conduce a due effetti nefasti: la configurazione del reato di omofobia come paragonabile al razzismo, con una definizione nei suoi contenuti idonei a colpevolizzare qualsiasi opinione dissenziente riguardo al matrimonio omosessuale; la pretesa di una educazione scolastica che proponga la indifferenza della dimensione sessuata del maschio e della femmina. Su questi punti è necessaria un’attenta riflessione.

Le unioni civili in Italia: interventi amministrativi e giurisdizionali. –In Italia la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (titolo breve: “Disciplina delle unioni civili”)[31] ha chiuso un lungo dibattito che aveva coinvolto oltre a Governo e Parlamento anche autorità giudiziarie ed amministrative. Tre sono stati i percorsi seguiti, alcuni dei quali chiaramente con lo scopo di esercitare una pressione sul legislatore: la richiesta di trascrivere matrimoni same-sex celebrati all’estero, i registri delle unioni civili, la richiesta di pubblicazione di matrimoni omosessuali.

Quanto al primo punto il Ministro dell’Interno già nel 2004 (28 luglio) aveva emanato un parere dal seguente tenore: «in merito alla possibilità di trascrivere un atto di matrimonio contratto all’estero tra persone delle stesso sesso, si precisa che in Italia tale atto non è trascrivibile in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto contrario all’ordine pubblico» (parere ribadito più volte in anni successivi).

Il rifiuto di effettuare le trascrizioni di matrimoni same-sex celebrati all’estero ha dato luogo a diverse vicende giudiziarie. Il primo caso risale al 2004, quando una coppia sposata all’Aia nel 2002 vide rifiutarsi la trascrizione del matrimonio da parte del Comune di Latina. I due fecero ricorso alle vie legali e arrivarono fino alla Corte di Cassazione (sia il Tribunale di Latina nel 2005 che la Corte di Appello Roma nel 2006 avevano rigettato il ricorso). La Cassazione, con la decisione n. 4184 del 15 marzo 2012, affermò che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, non possono – secondo la legislazione italiana – far valere né il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero. Tuttavia le coppie dello stesso sesso, afferma la Cassazione, sono titolari del diritto alla “vita familiare”. Perciò, nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, esse possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti. Resta comunque l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali che dipende dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.

I tentativi di forzare la mano si sono, tuttavia, susseguiti e moltiplicati[32].

Uno scopo propagandistico privo di conseguenze giuridiche ha avuto l’istituzione in vari Comuni della registrazione di convivenze omosessuali. Ma, quando si è trattato di voler registrare veri e propri matrimoni celebrati all’estero, hanno avuto luogo complesse vicende giudiziarie.

Esemplare è il caso di Roma, dove il 28 gennaio 2015 è stato istituito il registro unico delle unioni civili e prevista la possibilità, a richiesta di entrambe le parti interessate, di trascrivere in tale registro gli atti dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso di cui almeno una con cittadinanza italiana e residenza in Roma. La delibera è stata emanata nonostante poco tempo prima, il 31 ottobre 2014, il prefetto di Roma avesse annullato su indicazione del Ministro dell’Interno, le trascrizioni già eseguite dal sindaco. Ne è nato un contenzioso risolto in un primo momento con la sentenza n. 3912 del Tar Lazio (9 marzo 2015) che ha dichiarato nullo il provvedimento del Prefetto, stabilendo che l’annullamento delle trascrizioni nei registri comunali dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero, può essere disposto solo dall’autorità giudiziaria ordinaria e non dal Ministro dell’Interno o dal Prefetto. Successivamente è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che, invece, il 26 ottobre 2015, ha dichiarato valido il provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva annullato le trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero.

Quanto alla richiesta di pubblicazioni di matrimonio, si ricordano i casi di Venezia, Trento, Firenze e Ferrara. Di fronte al rifiuto dell’ufficiale di stato civile si sono aperti contenziosi che hanno visto per tre volte l’intervento della Corte Costituzionale che si è pronunciata con le decisioni: 138/2010; 276/2010e 4/2011. Delle tre, quella più importante è la prima – n. 138 del 14 aprile 2010 – anche perché le altre vi si conformano. La Consulta ha respinto le eccezioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d’Appello di Trento in quanto «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio». Tuttavia, vi si afferma che «tale diniego non impedisce al legislatore, nella sua discrezionalità, di tutelare tali unioni predisponendo una disciplina dei diritti e dei doveri delle predette unioni, riconoscendo un diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia». La Corte afferma anche che l’unione omosessuale rientra nel concetto di formazione sociale ex art. 2 Cost. e quindi il Parlamento potrebbe legittimare detta unione. Successivamente, con le ordinanza n. 276/2010e n. 4 del 2011, sono stati respinti con motivazioni analoghe anche i ricorsi della Corte d’appello di Firenze e del Tribunale civile di Ferrara.

Sullo stesso tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2400 del 30 ottobre 2014 (depositata il 9 febbraio 2015). Il supremo collegio ha rigettato il ricorso proposto da una coppia di persone dello stesso sesso che intendeva contrarre il matrimonio nel Comune di Roma, spiegando che né le disposizioni dei trattati europei né l’esegesi della Costituzione pongono un obbligo a carico del Parlamento di estendere il vincolo del matrimonio alle persone dello stesso sesso. Costoro avrebbero invece diritto ad uno “statuto protettivo”, con diritti e doveri per i componenti delle coppie di fatto.

Quanto al cambio di sesso nel matrimonio, dobbiamo spendere qualche parola sulla Legge 14 aprile 1982, n. 164 “Norme in materia di rettificazione di attribuzioni di sesso”. Con la sentenza che accoglie la domanda, il Tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del luogo in cui è stato compilato l’atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro. L’art. 4 afferma che il cambio di sesso da parte di una persona coniugata provoca automaticamente lo scioglimento del matrimonio. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 14329 del 2013) dubita che lo scioglimento automatico del matrimonio realizzi un bilanciamento adeguato tra l’interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. Secondo l’Alta Corte il c.d. “divorzio imposto” priverebbe di tutela la coppia, imponendole di rinunciare al matrimonio senza che vi siano “strumenti compensativi” che offrano ai due una configurazione giuridica. Inoltre, afferma la Cassazione, lo scioglimento automatico del matrimonio senza l’offerta di un’alternativa priverebbe la coppia «del diritto di autodeterminarsi nelle scelte relative all’identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; del diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale; del diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio; del diritto dell’altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale». La Cassazione ha promosso perciò un giudizio di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 170 del 2014, haaffermato «l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164/1982 nella parte  in  cui  non  prevedono  che  la  sentenza  di  rettificazione dell’attribuzione di  sesso  di  uno  dei  coniugi,  che  provoca  lo scioglimento del matrimonio o  la  cessazione  degli  effetti  civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore».

La questione del cambio di sesso è tornata alla ribalta anche a prescindere dal matrimonio. La Corte di Cassazione (sentenza n. 15138 del 2015) ha ritenuto che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, l’adeguamento dei caratteri sessuali non implica necessariamente l’intervento chirurgico quando, all’esito di un’accurata indagine giudiziaria, venga accertata la serietà ed univocità del percorso scelto dall’individuo. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 221 del 2015) la quale ha confermato che per ottenere la rettificazione del proprio sesso non è necessario un intervento chirurgico, ma non è neanche sufficiente l’“autopercezione” del soggetto richiedente, poiché il passaggio da un’identità all’altra resta subordinato a rigorosi accertamenti. Il Tribunale di Trento aveva, invece, ritenuto che la norma impugnata (art. 1 L. 164/1982), implicando un intervento chirurgico, violasse gravemente l’esercizio del «diritto fondamentale alla propria identità di genere» in quanto, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, è necessaria l’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi e pericolosi per la salute. La Consulta offre una duplice risposta: da una parte richiama la precedente decisione n. 162 del 1985 che aveva teorizzato un «concetto di identità sessuale nuovo», non più basato sugli «organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita»; dall’altro sottolinea che il Tribunale di Trento è in errore interpretando la norma come se subordinasse la rettifica del sesso ad un intervento chirurgico che è solo eventuale. Ciò che «rimane ineludibile», secondo la Corte è un «rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo».

Come abbiamo visto, nella giurisprudenza italiana c’è un forte richiamo al legislatore affinché disponga una disciplina sulle “unioni civili”. In questa direzione è andata anche la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 21 luglio 2015 (caso Oliari e altri vs Italia). La Corte europea ha condannato l’Italia per violazione della vita familiare (come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione) delle coppie gay e lesbiche. Tale violazione è ravvisata nella mancata previsione da parte del legislatore di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che dia rilevanza pubblica alla relazione tra persone dello stesso sesso.

Le sentenze costituzionali 138/2010 e 170/2014 hanno un ruolo importante nella definizione dell’assetto costituzionale italiano in merito alle unioni omosessuali. Nella prima si legge che «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio». Il concetto è stato confermato più recentemente dalla sentenza n. 170 del 2014 della medesima Corte[33] che, pur ammettendo la prosecuzione del rapporto matrimoniale tra due persone, una delle quali, in costanza di matrimonio, abbia cambiato chirurgicamente i propri caratteri sessuali, con conseguente rettifica anagrafica in applicazione della Legge 164/82, giustifica l’accoglimento della concorde richiesta delle parti «in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio». La Corte considera questo caso come una situazione eccezionale la cui soluzione è giustificata dall’origine eterosessuale del matrimonio. È una eccezione che conferma la regola e che, anzi, dimostra la forza espansiva e stabilizzatrice del matrimonio solo se fondato sulla diversità sessuale. Analogamente, la Corte di Cassazione, nella sentenza 15 marzo 2012 n. 4184[34] ha scritto che «la diversità di sesso dei nubendi – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – è requisito minimo indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1808 del 1976, 1304 del 1990, 1739 del 1999, 7877 del 2000)».

Anche la differenza tra matrimonio ed unione di fatto – definita dalla Corte Costituzionale «relazione interpersonale con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e para-familiare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza materiale e morale»[35]-è stata molte volte ribadita dalla stessa Corte[36], la quale ha affermato che «la convivenza more uxorio rappresenta l’espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio […] l’estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti»[37]. D’altra parte, chi opta per un rapporto di semplice convivenza manifesta la preferenza per un regime libero da qualsiasi vincolo legislativo aprioristicamente formulato.

La differenza tra unione omosessuale, unione di fatto anche eterosessuale e unione matrimoniale è dunque chiara nell’ordinamento costituzionale italiano. Non deve ingannare il riconoscimento giurisprudenziale di alcuni diritti al compagno di una coppia omosessuale, quando tali diritti non sono collegati alla dimensione sessuale della convivenza, ma ai diritti di qualsiasi uomo in quanto tale.

 5.1. Segue: La proposta di legge sui DICO. –Dal punto di vista istituzionale in Italia, il momento in cui si è acceso il dibattito pubblico anche a livello istituzionale risale a una decina di anni fa, quando la richiesta del riconoscimento pubblico delle unioni omosessuali si è nascosta dietro una più generale richiesta del riconoscimento delle “unioni di fatto”. Durante la XV Legislatura, l’8 febbraio 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge (DDL) il cui titolo è “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”, identificato nel linguaggio giornalistico e comune con la parola DICO (DIritti COnviventi). Il testo, trasmesso al Senato il 20 febbraio, fu firmato da cinque Ministri e fu assegnato per l’esame alla Commissione Giustizia, insieme ad altre 9 proposte di origine parlamentare. Sebbene l’intenzione espressa nella relazione che accompagnava il testo governativo dichiarasse di non mettere in discussione il primato della famiglia fondata sul matrimonio, la tortuosità redazionale dei singoli articoli e l’equivocità del linguaggio non riuscirono a nascondere una volontà normativa da molti ritenuta inaccettabile. In ogni caso, il tentativo fu bloccato anche in seguito alla grande manifestazione del 12 maggio 2007, denominata “Family day”, che praticamente ne impedì l’approvazione. Ciò nonostante, alla fine, il Parlamento è tornato a discutere delle unioni civili e ha approvato la Legge 20 maggio 2016 n. 76.

5.2. Segue: La Legge 20 maggio 2016 n. 76. –Nella stesura originaria il testo estendeva praticamente alle coppie dello stesso sesso tutta la disciplina del matrimonio compresa la possibilità di adozione, limitata però all’eventuale figlio del partner (art. 5). Tale palese equiparazione era descritta senza usare la parola “matrimonio”, ma in modo inequivocabile: «le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’, ‘marito’ e ‘moglie’, ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 3). Dopo un lungo e acceso dibattito è stato licenziato il nuovo articolato – l’attuale Legge 76/2016 – che in realtà è molto simile al precedente e conferma la configurazione delle unioni civili omosessuali in senso para-matrimoniale.

Questi, in sintesi, gli aspetti principali.Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:l’obbligo di assistenza morale e materiale;l’obbligo di coabitazione;l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.È prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.

Il Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2016 ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislatividi attuazione della legge sulle Unioni civili (articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76). Tra le altre cose, i decreti prevedono che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perda il suo cognome d’origine. Inoltre sono state apportate modifiche al codice penale per consentire, anche in questo ambito, l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge. Si consente così che possa sussistere il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; che possa applicarsi al reato di omicidio l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile.

Il Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 ha definitivamente approvato i tre decreti legislativi: nn.5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, in vigore dall’11 febbraio dello stesso anno.

I tre decreti, n. 5, 6 e 7, approvati dal Consiglio dei Ministri il 19 gennaio 2017, entrano in vigore i successivo 11 febbraio.

5.2.1. Segue: esame critico. –È evidente la insufficiente differenziazione delle unioni omosessuali rispetto al matrimonio. Ovviamente non basta la diversità di nomi (“unione civile” invece di “matrimonio”): occorre una diversità di disciplina. Non basta dichiarare che il fondamento delle “unioni civili” è l’art. 2 della Costituzione (garanzia del diritto umano di libertà) e non l’art. 29 (fondamentalità della famiglia da promuovere e sostenere), se sono pressoché identiche alla disciplina del matrimonio le regole sulle forme e sugli effetti delle convivenze omosessuali. Non basta ridurre il numero degli espliciti richiami agli articoli dei codici e delle leggi extravagantes riguardanti il matrimonio peraltro numerosissimi [n. 4 lett. C) e nn. 5, 6, 7,13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 32, 33], se, poi, laddove il richiamo manca, si ripete esattamente il contenuto delle norme sul matrimonio alle quali non è fatto esplicito rinvio. In effetti, le poche differenze rispetto alla disciplina del matrimonio sono insignificanti e secondarie.

A) Sono identiche le forme della celebrazione, che avviene alla presenza dell’ufficiale dello stato civile con la presenza di due testimoni. Non sono né ripetute, né richiamate le norme sulle preventive pubblicazioni, ma si tratta di un particolare di scarsa importanza. È di rilievo anche che possa essere scelto un cognome comune.

B) Le cause di nullità e gli impedimenti sono gli stessi, nonostante la “ratio” di taluni impedimenti conseguenti, nelmatrimonio, alla differenza sessuale e all’interesse pubblico,assente nell’unione omosessuale. È singolare, tra l’altro, la previsione della dispensa giudiziaria da taluniimpedimenti, prevista mediante il richiamo dell’intero articolo 87 c.c.

Sono identiche anche le regole procedurali per dichiarare la nullità dell’unione. È da sottolineare, tra l’altro, la previsione dell’intervento del Pubblico Ministero la cui ratio è l’interesse pubblico assente nell’unione omosessuale. Analogamente sono singolari i termini di decadenza, identici a quelli previsti per l’annullamento del matrimonio i quali limitano la libertà privata e suppongono un interesse pubblico alla continuità del rapporto tra le persone conviventi

C) La disciplina del divorzio e della separazione nel matrimonio è estesa alle unioni civili con varianti che non toccano la sostanza. La ratio di porre un freno alla fine della convivenza è incoerente con la natura privata di quella omosessuale. Vero è che il tempo della preliminare separazione è ridotto praticamente a tre mesi, ma restano la necessità di un intervento giudiziale con un tentativo di conciliazione e la presenza del Pubblico ministero (con il richiamo alle norme sul divorzio) che, appunto, hanno senso nel matrimonio quale dimostrazione dell’interesse pubblico.

D) Il testo legislativo ha eliminato il reciproco obbligo di fedeltà che era invece previsto nella originaria proposta “Cirinnà”. Dal punto di vista pratico può sembrare una correzione irrilevante, data la difficoltà di controllare la fedeltà anche nelle coppie eterosessuali. Ma la correzione fa emergere la contraddizione di fondo presente nel testo. L’obbligo di fedeltà è quelloche, a differenza del dovere di coabitazione e di assistenza reciproca, difficilmente può essere oggetto di unatrattativa che abbia soltanto interessi privati perché implica, almeno concettualmente, la esclusività di rapporti di una persona con un’altra persona, ciò che il principio di libertà di regola esclude. Si capisce allora perché nel matrimonio interviene una norma di ordine pubblico a garantire la promessa privata. Tale garanzia è direttamente collegata con la potenzialità generativa della coppia.

Non a caso, l’art. 231 c.c. stabilisce che “il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio”. Tale norma suppone la fedeltà reciproca nella coppia matrimoniale.

Questo fondamento viene meno nella coppia omosessuale. L’esclusione del dovere di fedeltà evidenzia l’incoerenza della legge nella estensione alle unioni civili di norme identiche a quelle sul matrimonio ispirate al principio del bene pubblico. Sono, invece, del tutto uguali le disposizioni sulla coabitazione e quelle patrimoniali per le quali vi è anche un esplicito richiamo agli articoli del Codice civile relativi al matrimonio (nn. 11, 12, 13).

E) L’art. 1 n. 21 applica il regime successorio della famiglia fondata sul matrimonio alle unioni omosessuali. Come è noto, la libertà di disporre dei propri beni “mortis causa” incontra il limite delle quote riservate ai legittimari (coniuge, i figli e gli ascendenti). Se più legittimari concorrono tra loro, le rispettive quote cambiano. Per esempio, se un genitore muore senza coniuge, la quota per un unico figlio è della metà dell’asse ereditario e se i figli sono più di uno è dei due terzi. Se, invece, vi è il coniuge, all’unico figlio spetta un terzo e la metà e alla pluralità di figli. Non è dunque insignificante che il partner del defunto sia equiparato al coniuge. Tale equiparazione reca un danno patrimoniale ai figli che il compagno omosessuale ha eventualmente avuto in un precedente matrimonio o comunque con rapporti eterosessuali. Un effetto simile si verifica nelle successioni legittime, cioè quando manca il testamento. Occorre ricordare che il partner omosessuale può certamente ricevere per testamento tutta la quota disponibile dell’eredità. Perciò, è doveroso chiedersi se sia giusto il sacrificio dei figli per effetto di una diminuzione delle quote stabilite in favore di parenti, cioè di persone geneticamente legate tra loro e con il coniuge del “de cuius”, cioè con la loro madre o il loro padre.Indipendentemente da queste considerazioni, sembra evidente che i limiti alla libertà testamentaria sono posti in considerazione dell’interesse pubblico rivestito dalla famiglia fondata sul matrimonio, ciò che manca nella convivenza omosessuale.

Inoltre, si pone a questo proposito la domanda del perché il trattamento delle unioni omosessuali deve essere più favorevole di quello riservato alle famiglie di fatto eterosessuali. Legami durevoli di affetto, di assistenza, figli allevati, vi sono facilmente anche nelle coppie di fatto. Come giustificare il trattamento privilegiato delle unioni civili, reso identico o comunque molto avvicinato a quello relativo alle coppie sposate, più di quanto non avvenga per le coppie eterosessuali di fatto, molto più prossime nella sostanza alle coppie sposate?

F) Le stesse riflessioni valgono per il trattamento pensionistico, in particolare per la pensione di reversibilità. In sostanza il n. 17 dell’art. 1 equipara al coniuge il partner omosessuale. Lo stridore è ancora più forte nel confronto con le coppie di fatto eterosessuali. A parte gli evidenti limiti di compatibilità economica particolarmente pesanti in un momento in cui il complessivo sistema pensionistico rischia il fallimento; a parte il pericolo di abusi realizzati attraverso la simulazione di convivenze, è evidente la violazione di quel principio di uguaglianza che viene invocato proprio per ottenere l’equiparazione con le coppie eterosessuali sposate. Invero, non si capisce perché tale pensione venga attribuita al superstite di una coppia omosessuale e sia negata ai superstiti di una compagnia convivente more uxorio (ed anche a qualsiasi altra convivenza prolungata, sostenuta da una reciproca assistenza e magari finalizzata ad aiutare persone disagiate). L’attribuire alle unioni civili gli stessi effetti del matrimonio in materia ereditaria e pensionistica mostra all’evidenza l’intento di equipararle al matrimonio, ciò che è inammissibile.

La legge attribuisce ai conviventi di fatto diritti molti dei quali già sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico. Può essere opportuno dare ad essi maggior certezza, ma non si può fare a meno di segnalare il carattere pleonastico e declamatorio della proposta su alcuni punti.

Nel caso di malattia (n. 39) nessuna legge impedisce ad una persona di visitare l’amico/a malato/a e rientra nel generale diritto di libertà il potere di nominare il/la convivente come rappresentante riguardo a decisioni relative alle terapie e ai trattamenti post mortem (n. 40). Nella scelta del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato e dell’amministratore di sostegno la facoltà di nominare il convivente è già prevista espressamente dagli artt. 408 primo comma e 424 sesto comma del vigente codice civile. Nel caso di decesso del convivente di fatto causato dall’atto illecito di un terzo (n. 49), la giurisprudenza (Cass. 4 ottobre 2002, n. 3305) ha già applicato in favore del convivente sopravvissuto il principio generale che l’atto illecito, se provoca un danno economico e/o morale, esige il risarcimento in favore del danneggiato. La distruzione della convivenza affettiva è un danno che si aggiunge a quello economico, se è provato che il defunto provvedeva stabilmente al sostegno finanziario della persona con lui convivente. Questa è una conseguenza che discende dai principi generali già esistenti nell’ordinamento, applicabili – si può pensare – non solo alle convivenze omosessuali e non solo a quelle eterosessuali che si svolgono more uxorio, ma anche a qualsiasi forma di convivenza non episodica.

In materia locazione di immobili urbani (n. 44) già la giurisprudenza (C. Cost. n. 404 del 1988), ha stabilito la successione nel contratto nel caso di morte del conduttore non solo del coniuge, ma anche del convivente more uxorio. Del resto nulla vieta di stipulare congiuntamente un contratto di affitto in modo da garantire il diritto alla abitazione anche dopo la morte del convivente. Il n. 50 attribuisce ai conviventi la facoltà di stipulare un contratto di convivenza. In realtà è un potere che essi hanno in forza della generale autonomia privata garantita dall’art. 1322 c.c. ed è noto che a livello nazionale il notariato ha predisposto un apposito vademecum.

6. Unioni civili, tecnologie riproduttive e adozione. –La richiesta del matrimonio ugualitario per le coppie omosessuali si estende fino alla pretesa di avere figli, ciò che – ovviamente – incontra un ostacolo insuperabile nella assenza della differenza sessuale, presupposto della potenzialità generativa. Ne derivano le incursioni nel campo delle adozioni, per altro al prezzo di snaturare, oltre al matrimonio, anche tale istituto. Come è noto, infatti, la moderna adozione di minori non è un mezzo per dare un figlio a chi non ne ha, ma – al contrario – per dare dei genitori a chi ne è privo. Perciò l’abbandono materiale o morale del minore è il presupposto dell’adozione, che dell’abbandono è il rimedio.

In primo piano devono essere collocati i diritti del figlio ad avere genitori veri, certi, conosciuti. Nell’art. 3 della Convenzione universale dei diritti del fanciullo, approvata dall’ Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1989 si legge: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente».

La Convenzione del 1989 sviluppa la precedente dichiarazione universale del 1959, nella quale si proclamava che «Gli stati devono dare ai fanciulli il meglio di se stessi». Quale sia il meglio è indicato concretamente dall’art. 1 della legge sull’adozione n. 184 del 1983, come modificato nel 2001: «Il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia».

Lo snaturamento dell’adozione si verifica anche quando ad essa si fa riferimento per giustificare la “procreazione assistita” eterologa nella quale l’abbandono del figlio, immediatamente dopo il suo concepimento o anche più tardi (come avviene nella maternità surrogata) è addirittura organizzato e promosso dallo Stato. Ma lo stravolgimento è ancora più grave quando i minori sono deliberatamente privati della doppia genitorialità materna e paterna. Non solo “produzione” di vite umane scartate mediante attività distruttive, non solo genitorialità frammentate (eterologa, utero in affitto), ma anche genitori dello stesso sesso.

In Italia l’obiettivo di consentire l’adozione a coppie omosessuali non è stato completamente raggiunto, ma alcune sentenze hanno dichiarato la legittimità di una forma di adozione intermedia, la step-child adoption, consistente nell’adozione da parte del compagno/a omosessuale del figlio della compagna/o ottenuto naturalmente o artificialmente mediante “procreazione assistita”. Alla sentenza del Tribunale dei minori di Roma (30 luglio 2014), hanno fatto seguito le decisioni del Tribunale dei minori di Bologna (10 novembre 2014, n. 4701), della Corte di Appello di Torino (4 dicembre 2014), ancora del Tribunale per i minorenni di Roma (22 ottobre 2015) e della Corte di Appello di Milano (10 dicembre 2015). In tutti questi casi la coppia è composta da due donne coniugate o “civil-unite” all’estero (nel caso di Torino e di Milano la coppia ha poi divorziato) che nel contesto di un “progetto genitoriale condiviso” ricorrono alla fecondazione artificiale con “donatore” di spermatozoi. Si chiede quindi allo Stato italiano di autorizzare l’adozione da parte di una coniuge, non genitore biologico della figlia dell’altra coniuge, o di riconoscere la validità per l’Italia del provvedimento di adozione già ottenuto all’estero.La prima delle decisioni indicate, quella del Tribunale di Roma nel 2014, ha suscitato subito molte discussioni. Il Tribunale aveva autorizzato l’adozione ai sensi dell’art. 44 lettera D L. 184/1983 come modificata dalla L.149/2001 (adozione in casi particolari) ritenendo che «il desiderio di avere dei figli naturali o adottati, rientri nel diritto alla vita familiare, nel vivere liberamente la propria condizione di coppia, riconosciuto come diritto fondamentale, anzi ne sia una delle espressioni più rappresentative».In un intervento successivo del 2015, il tribunale per i minorenni romano, conferma la possibilità di adozione da parte della partner che aveva acconsentito a che la compagna ricorresse alla c.d. “procreazione assistita”, avendo il comune desiderio di un figlio in comune. L’omogenitorialità, si legge, è «una genitorialità diversa ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale» e le opinioni in senso contrario rappresentano un «convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire».

Nel dibattito parlamentare il tema dell’adozione è stato stralciato. Ma il punto 20 dell’articolo 1 stabilisce che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Orbene, il contenuto delle leggi è quello che risulta dalla interpretazione giudiziaria e le recenti sentenze sopra indicate ammettono la step-child adoption. Va segnalato, peraltro, che la nuova interpretazione del n. 4 dell’art. 44 della legge sull’adozione ne stravolge gli scopi e i presupposti. In questa direzione è andata anche la Corte di cassazione con la sentenza sez. I civile, sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016. Soprattutto viene ignorato l’interesse prioritario del figlio.

7. Aspetti antropologici. – Nella esposizione di ciò che accade abbiamo segnalato alcune chiavi di lettura: la fondamentalità della famiglia, l’eguaglianza, la libertà. Ora vogliamo capire la radice di questi valori, scoprirecioè la loro verità e metterli in rapporto tra loro, al fine di evidenziare la linea di tendenza che giunge fino a costruire lo specifico reato di omofobia e ad esigere una educazione scolastica basata sulla teoria del gender secondo cuila dimensione sessuale costituisce una scelta individuale e non un dato di natura.

Il perché della dichiarata fondamentalità della famiglia per la società e per lo Stato è, manifestamente, la sua potenzialità generatrice. Infatti, la dimensione sessuata dell’uomo e della donna è una caratteristica essenziale che rende possibile la storia attraverso il succedersi delle generazioni. Senza la diversità-complementarietà sessuale uomo-donna non ci sarebbero nuovi esseri umani e perciò neanche storia, futuro, avvenire. Una società senza figli è destinata a scomparire. L’attenzione, da parte della collettività, nei confronti della famiglia costruita sull’unione di un uomo e di una donna, è espressione di interesse per ciò che più direttamente alimenta la stessa collettività: la continuità delle generazioni. È il figlio, sono i figli, il motivo dell’interesse pubblico; non a caso la qualifica di “base”, “fondamento” e “cellula” della società non è riconosciuta a qualsiasi altra compagnia di persone, anche se gli obiettivi da essa perseguiti sono socialmente meritevoli.

Se il figlio spiega la “fondamentalità” della famiglia, è giusto partire da una più approfondita riflessione su di lui. Egli è garanzia di esistenza della società e dello Stato e contemporaneamente è una freccia di speranza lanciata nel futuro. Se tutta la evoluzione dell’Universo tende alla comparsa dell’uomo, il figlio – nel momento in cui esce dal nulla – è una creazione in atto. Il suo primo esserci può essere pensato come il vero autentico big-bang, più significativo di quello che secondo gli scienziati ha dato origine all’universo. Il suo stupefacente sviluppo è una meraviglia. Se – come canta il salmista – «i cieli narrano la gloria di Dio»[38], la massima gloria del Creatore – come ha scritto Sant’Ireneo[39] – è «l’uomo che vive». La scienza moderna ha scoperto che, per le tracce che i cromosomi conservano di tutte le generazioni precedenti, ogni figlio può dirsi un riassunto di tutta la storia umana. Il modo in cui egli comincia ad esistere, si sviluppa nell’abbraccio materno di nove mesi e cresce poi in umanità se è circondato dall’amore, può dirsi un indicatore di senso dell’intero vivere umano. È innegabile, come l’esperienza dimostra, che il bambino – ma anche l’adolescente – per crescere in modo sereno e armonico, ha bisogno di un ambiente familiare dove poter sperimentare – attraverso la forza del padre e la tenerezza della madre – sicurezza, amore, stabilità, solidarietà. L’importanza della famiglia per la società si manifesta, perciò, anche nella sua capacità educativa che fa leva anche sulle diverse ricchezze della femminilità e della mascolinità.

Alla base del concetto di uguaglianza si trova la dignità umana. Essa, come affermano le moderne carte sui diritti umani, non dipende dalle capacità, qualità e funzioni da cui il singolo può essere caratterizzato, ma è “inerente” alla natura umana, cioè al semplice esistere come individuo vivente della specie umana. Anche in questo senso il figlio che compare nella esistenza nella nudità più assoluta, privo di qualsiasi altra ricchezza che non sia l’appartenenza all’umanità, è il parametro più espressivo della dignità umana.

Proprio il principio di uguaglianza è invocato per giustificare il matrimonio omosessuale. Tuttavia il principio di uguaglianza non esige la cancellazione delle differenze e dunque non è “egualitarismo”, omologazione, uniformità, livellamento. Anzi, il principio di uguaglianza valorizza le differenze, proprio perché sottolinea la ricchezza di ogni differenza che manifesta l’importanza insostituibile di ogni essere umano. Il principio di non discriminazione viene, perciò, impropriamente evocato per esigere l’equiparazione delle coppie dello stesso sesso alle coppie eterosessuali ai fini del matrimonio, dell’adozione e dell’accesso alle tecnologie di procreazione umana. Alla femminilità e alla mascolinità è collegata una dignità uguale, ma non la sovrapponibilità delle diverse caratteristiche. Questa differenza-complementarietà sessuale fonda il matrimonio e la famiglia. Non si spiega diversamente l’idea che la famiglia sia la primordiale e fondamentale cellula della società e dello Stato, come emerge con forza sia in numerosi documenti internazionali in tema di diritti umani, sia in molte Costituzioni nazionali. Da essi risulta chiara la funzione pubblica della famiglia, il suo ruolo basilare, il suo essere risorsa primaria ordinata al bene comune.Il principio di uguaglianza non deve subire in alcun modo deroghe a motivo dell’orientamento sessuale, ma qui non è in gioco il principio di uguaglianza, sono in gioco, appunto, il concetto di famiglia e di matrimonio che non sono “beni di consumo” di cui usufruire e da poter plasmare secondo le proprie sensibilità e inclinazioni.

Le persone omosessuali hanno diritto a veder riconosciuta la loro uguale dignità, ma la loro compagnia non può essere assimilata a quella matrimoniale, neppure alla lontana. Non si può certo dire che le convivenze omosessuali sono “nuclei fondamentali della società e dello Stato”. Esse possono essere equiparate a qualsiasi altra compagnia in cui non giochi un ruolo la sfera sessuale, che può avere gli scopi e le dimensioni più diverse e che merita tutela giuridica laddove lo Stato deve tutelare le libertà private, anche quando non toccano gli interessi pubblici.

L’errore del pensiero LGTB è di fondare la richiesta della loro promozione umana sul principio di uguaglianza e non sulla libertà, valore – anch’esso – che deriva dalla dignità umana, ma che non pretende di collocare nell’ambito dell’interesse pubblico ogni scelta privata.

La distinzione tra livello pubblico e privato è essenziale. Finché l’autodeterminazione privata non lede i diritti altrui, lo Stato se ne fa garante, ma il contenuto della scelta privata non può essere di per sé un bene di interesse pubblico. Pretendere l’uguaglianza non quanto alla dignità umana, ma anche quanto alle funzioni, ha condotto alla inaccettabile deriva che porta dalle unioni civili al matrimonio ugualitario, allo stravolgimento dell’adozione, alla teoria del gender, cioè la costruzione antropologica secondo cui l’identità sessuata – maschile o femminile – non dipende dal dato biologico, ma dalla “cultura” e, in particolare, dall’opzione individuale. La teoria del gender nega o ridefinisce la dimensione corporea – sessualmente caratterizzata – dell’essere umano, che non solo è ritenuta priva di significato ma che può essere modificata, plasmata, ridefinita. Nella prospettiva del gender, cessa allora di avere una “verità” la corporeità e la sessualità in essa inscritta. Ciò che caratterizza (e in fin dei conti definisce) la persona umana è solo il suo orientamento, le sue scelte, le sue preferenze. La teoria del genderè sostanzialmente una antropologia riduzionista.

L’uguaglianza è un valore universale che da tutti deve essere riconosciuto e che a tutti deve essere obbligatoriamente insegnato. Chi lo intende in modo corrotto come identità di funzioni e non di dignità umana pretende, perciò, di imporre tale corrotto concetto di uguaglianza configurando il reato di omofobia (per mettere a tacere fino a criminalizzare coloro che fanno obiezione rispetto al contenuto della teoria del gender) e di educare i fanciulli ed i giovani a ritenere insignificante la differenza sessuale.

Da dove ricominciare? Lo “sguardo contemplativo” sulla dignità umana del figlio appena concepito, piccolissimo e inerme, è l’elemento chiarificatore. A partire dal riconoscimento del concepito “uno di noi”, è possibile incamminarci sulla strada della ricomposizione e dell’autenticità di ciò che la cultura dell’autoreferenzialità, della frammentazione e dello scarto vorrebbe “liquefare”.

Occorre una nuova evangelizzazione, una nuova cultura della vita che sappia fecondare la società con stile e linguaggio nuovo. Lo sguardo sul figlio è capace di farci scoprire più in profondità il senso della famiglia, del matrimonio, della maternità, della complementarietà sessuale maschile-femminile, dei diritti e della dignità umana. È una sfida che riguarda tutti e ovviamente comprende anche l’urgenza di una vera educazione sessuale che tenga conto della ricchezza della mascolinità e della femminilità.

Carlo Casini, Marina Casini

 


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[1]

[2]

[3]

[4]https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/escrbooklet/Italian.pdf;

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[17] Costituzione%20della%20Repubblica%20di%20Albania.htm

[18] Prom. SG 56/13 Jul 1991, amend. SG 85/26 Sep 2003, SG 18/25 Feb 2005, SG 27/31 Mar 2006, SG 78/26 Sep 2006 – Constitutional Court Judgment No.7/2006 , SG 12/6 Feb 2007)

[19] 28 June 1996 

[20] 19 Nov 1976; 28 Nov 1996

[21] Un panorama delle Costituzioni dell’Europa centrale sui temi della famiglia e della vita si trova in: A. Grzeskowiak, Difesa della vita e della famiglia nell’est dell’Europa, in Pontificio Consiglio per la Famiglia, Diritti dell’uomo: famiglia e politica, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 80 – 100.

[22]

[23] Per approfondimenti si rinvia all’ampio e ben documentato volume di Martinoli C., La famiglia naturale. Garanzia istituzionale & diritto di libertà, Edizioni Ares, Milano 2009.

[24]

[25]C. Casini, Unioni di fatto, matrimonio, figli tra ideologia e realtà, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2007. Si veda in particolare il capitolo: La famiglia: nucleo fondamentale della società e dello Stato.

[26]C. Casini, Il diritto alla vita, in Dolentium Hominum, n. 25 (a.IX-n. 1) 1994, pp. 51-56; Id., La vita come valore fondante, in Dolentium Hominum, n. 44 (a. XV-n.2), 2000, pp. 25-28.

[27] Lo stesso significato del termine “matrimonio” indica questo rapporto con la generazione. La radice del termine è, infatti “ mater/matris” e richiama alla mente l’unione di un uomo e di una donna allo scopo di  formare una famiglia.

[28] Sul legame tra matrimonio, famiglia, figli, si veda: C. Casini, Matrimonio, famiglia, figli tra ideologia e realtà, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2007.

[29]A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova 1994, pp. 248-249.

[30] Uno sguardo al di fuori dell’Europa incontra la sentenza 26 giugno 2015 della Corte Suprema degli Stati Uniti. Si tratta di una sentenza che ha fatto molto discutere, ma che ormai è entrata a far parte dell’ordinamento statunitense e che avrà, sfortunatamente, delle conseguenze incisive. Tra gli entusiasti anche il presidente degli USA, Barack Obama, il cui tweet ha fatto il giro del mondo: «Today is a big step in our march toward equality. Gay and lesbian couples now have the right to marry, just like anyone else. LoveWins». In sostanza, con cinque voti favorevoli e quattro contrari, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il matrimonio è un diritto garantito dalla Costituzione anche alle coppie dello stesso sesso in base al Quattordicesimo emendamento della Costituzione americana, che riguarda l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Nella sentenza vi è una spiccata esaltazione del matrimonio come istituto giuridico che vanta profonde radici storiche; colpisce che frasi tanto sensate vengano riferite a situazioni che contraddicono radicalmente il senso del matrimonio: «No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice, and family. In forming a marital union, two people become something greater than once they were. As some of the petitioners in these cases demonstrate, marriage embodies a love that may endure even past death. It would misunderstand these men and women to say they disrespect the idea of marriage. Their plea is that they do respect it, respect it so deeply that they seek to find its fulfillment for themselves. Their hope is not to be condemned to live in loneliness, excluded from one of civilization’s oldest institutions. They ask for equal dignity in the eyes of the law. The Constitution grants them that right». Eppure, quando si è trattato di eliminare il carattere indissolubile del matrimonio eterosessuale è stato esaltato l’“amore libero” ed è stato coniato lo slogan “il matrimonio è la tomba dell’amore”!  Prima della sentenza in questione, i matrimoni fra persone dello stesso sesso erano già legali in 36 Stati americani (il primo a permettere alle persone omosessuali di contrarre matrimonio è stato il Massachusetts in seguito ad una sentenza del 2003) e nel District of Columbia; tuttavia, per altri 14 stati, soprattutto al sud, restava il divieto. Ecco che alcune coppie di Kentucky, Michigan, Ohio e Tennessee hanno fatto causa contro il divieto, e la Corte Suprema ha accolto il ricorso. La Corte aveva già in precedenza stabilito che i matrimoni gay contratti nei Paesi che lo autorizzavano avessero valore legale in tutta l’America giudicando incostituzionale la legge federale “Defense of Marriage Act”. Con la sentenza del 26 giugno 2015, la Corte è andata oltre aprendo, appunto, l’istituto del matrimonio anche alle coppie same-sex in ogni singolo Stato.

[31] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 e in vigore dal 5 giugno 2016.Tale disciplina deriva dall’originario “ddl Cirinnà” divenuto poi la legge che ha unificato le oltre 15 proposte esistenti. In alternativa ad esso è stato proposto sia al Senato (S.1745, presentato il 21 gennaio 2015, primo firmatario Sacconi), sia alla Camera (C.2969, presentato il 18 marzo 2015, primo firmatario Pagano) il “Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto” che raccoglie e ripropone sotto forma di organico articolato i numerosi diritti già riconosciuti ai componenti di una coppia di fatto, per via di intervento legislativo o giurisprudenziale.Il 23 luglio 2016 il Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Interno hanno firmato il Decreto attuativo (D.P.C.M. Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016.

[32]Per es.: il Tribunale Grosseto il 9 aprile 2014 ha ordinato all’ Ufficiale di stato civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri di Stato civile il matrimonio contratto il 6 dicembre 2012 a New York con rito civile tra due uomini). Tra gli altri casi ricordiamo quello di Perugia: il Sindaco nel settembre 2015 ha rifiutato la trascrizione del matrimonio celebrato nel Regno Unito e la coppia omosessuale hareagito dichiarando di voler adire la via giudiziaria.

[33]Corte Costituzionale, sentenza 11 giugno 2014, n. 170, in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014, n. 26.

[34] Corte di Cassazione, sentenza 4 novembre 2011 – 15 marzo 2012, n. 4184.

[35] Corte Cassazione, decisione n. 2988 del  28 marzo 1994.

[36] Per es. in materia successoria (sentenze 45/80, 404/88, 423/88, 310/89), in materia penale con riferimento alle eccezioni depenalizzanti in favore del coniuge (sentenze 237/86, 8/96, 352/2000, 121/2004), in materia di assegnazione di alloggi (sentenze 99/97, 166/98).

[37] Corte Costituzionale, sentenza n. 166 del 1998.

[38]Salmo 18 (19), Inno a Dio creatore.

[39]Sant’Ireneo, Contro le eresie, 4, 20, 5-7.

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